Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
L’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale ha respinto la domanda di registrazione del marchio PROKETO ai sensi degli articoli 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e 7, paragrafo 2 RMUE. Il segno è stato considerato descrittivo e privo di carattere distintivo, poiché indica prodotti associati alla dieta chetogenica e non consente al pubblico di identificarne l’origine commerciale. Le argomentazioni presentate dal richiedente, che sosteneva il carattere evocativo e innovativo del termine, non sono state ritenute sufficienti. Di conseguenza, la domanda è stata rigettata per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/11/2025
**********Roma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: PROKETO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***********Roma
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 04/06/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 5 Prodotti dietetici e nutrizionali.
Classe 30 Dolci di cioccolata.
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
· La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: a favore/supporto della dieta
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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keto (chetogenica).
· Il suddetto significato dei termini «PROKETO», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
https://www.merriamwebster.com/dictionary/pro
https://www.merriam-webster.com/dictionary/keto-
· I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti nelle classi 5 e 30, rispettivamente prodotti dietetici e nutrizionali e dolci
di cioccolata, sono tutti alimenti che rientrano/che possono essere assunti/utilizzati
nell’ambito della dieta chetogenica. Pertanto, il segno descrive specie e destinazione
dei prodotti.
· Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
· Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29/07/2025, che possono essere
sintetizzate come segue:
- Il richiedente argomenta che il termine è – al limite – evocativo. Infatti, sebbene i
termini presi singolarmente possano essere descrittivi, la loro combinazione crea un
neologismo ‘che va oltre alla semplice giustapposizione di due termini. Essa genera
un’espressione concisa e memorabile che, nel contesto di un marchio, acquisisce un
significato proprio e unitario’. - Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia registrato marchi composti – come ad
esempio ‘facebook’, ‘netflix’ o ‘microsoft’. - Infine, il richiedente propone una modifica del segno denominativo in uno figurativo
per soddisfare i requisiti di distintività.
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III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere i propri motivi di rifiuto.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di
impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In questo caso,
la percezione del marchio dev’essere valutata con riferimento ai consumatori di lingua
inglese.
È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno
‘proketo’ rappresenti nella mente del consumatore interessato di lingua inglese una
descrizione delle caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa
avvenire in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
Il richiedente sostiene che il marchio deve essere valutato nel suo insieme. L’Ufficio
concorda che, poiché il marchio in questione è composto da più elementi, al fine di
individuare la sua caratteristica distintiva va considerato nel suo complesso, il che tuttavia
non è incompatibile con un esame in successione dei singoli elementi che lo compongono
(19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Sebbene l’Ufficio abbia esaminato i singoli elementi del marchio, ha anche stabilito il
significato del segno nel suo complesso, così come sarebbe percepito dal pubblico di
riferimento nella prima lettera d’obiezione indicando il significato dei termini ‘pro’ e ‘keto’
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rinvenuti nel dizionario Merriam Webster, ossia a favore/supporto della dieta keto
(chetogenica).
Inoltre, il richiedente sostiene che la combinazione delle parole oggetto della domanda di
registrazione nel suo insieme ha un significato che va oltre il significato dei suoi elementi.
Un marchio costituito da un neologismo o da un termine composto di elementi
ciascuno dei quali descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi per i quali
viene richiesta la registrazione è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di
tali prodotti o servizi, ai sensi dell’[articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE], salvo
che esista uno scarto percettibile tra il neologismo o il termine e la semplice
somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del
carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il
neologismo o il termine crei un’impressione sufficientemente diversa da quella
prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo
compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi […]
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Nel caso di specie, la combinazione di cui è richiesta la registrazione è considerata
nient’altro che la somma delle sue parti perché si tratta di due termini descrittivi – come
anche dichiarato dal richiedente stesso – che hanno letteralmente il significato sopra
indicato e stabilito nella lettera d’obiezione. Tale significato descrittivo è chiaro e non
ambiguo ed è immediatamente percettibile sebbene le parole in questione siano scritte
senza alcuno spazio. Inoltre, si fa notare che il richiedente non ha contestato i significati dei
riferimenti del dizionario dei termini ‘pro’ e ‘keto’ indicati dall’Ufficio.
In aggiunta, anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo
dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un’obiezione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto
di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe
percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni
sulla natura dei prodotti interessati, ma che non ne indica l’origine. Ad esempio, il termine
«medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di
riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero
genericamente al campo medico (12/07/2012, T 470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23). Anche
nella denegata ipotesi per cui il significato del segno stabilito dall’Ufficio possa non essere
chiaramente descrittivo dei prodotti interessati, si può sicuramente considerare come
elemento che fornisce soltanto informazioni sullo scopo e sul settore dei prodotti obiettati.
Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
registrazione «i marchi privi di carattere distintivo». I marchi contemplati all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico
interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora
l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa»
(27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni
comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati
(15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
È giurisprudenza consolidata che «il carattere distintivo di un segno può essere valutato
soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un
lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall’altro» (09/10/2002, T
360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43). Come obiettato dall’Ufficio nella sua prima lettera,
il pubblico di riferimento percepirebbe il segno ‘proketo’ semplicemente come attributivo
dell’informazione che i prodotti sono tutti alimenti che rientrano/che possono essere
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assunti/utilizzati nell’ambito della dieta chetogenica. Pertanto, il pubblico di riferimento
tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
meramente come un’informazione riguardo la natura e lo scopo dei prodotti.
Il richiedente fa riferimento anche al fatto che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni
comparabili con il segno in questione perché composte da vari termini. Tuttavia, la
giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T
106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
in quanto si tratta di elementi verbali differenti. Infine, le prassi di mercato, le lingue e le
prassi di esame si evolvono nel tempo ed è possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati
siano stati accettati in quanto considerati registrabili al momento della domanda, anche se
potrebbero non esserlo attualmente. Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati
contra legem, è previsto un meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti
di annullamento (decisione della Commissione di ricorso R 2076/2022 4, LET INNOVATION
MOVE YOU, § 48).
Per quanto riguarda l’osservazione di cui al punto 3., si noti che la prassi dell’Ufficio in
materia di modifica delle domande di marchio è molto rigorosa. Le due condizioni
necessarie per consentire la modifica del marchio una volta depositato sono cumulative:
- l’errore deve essere evidente e
- la modifica non deve alterare sostanzialmente il marchio depositato.
In primo luogo, nel caso di specie, non vi è alcuna prova che il marchio, essendo un marchio
denominativo, sia stato richiesto come conseguenza di un errore.
Inoltre, considerando la domanda di marchio come non distintiva, qualsiasi modifica in grado
di rendere il marchio distintivo comporterebbe una sostanziale alterazione del segno.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, non è possibile alcuna modifica e tutte le argomentazioni
difensive del richiedente devono essere respinte. Sul punto, si invita la richiedente a
prendere visione delle Direttive concernenti l’esame sui marchi dell’Unione europea, Parte B
Esame, Sezione 2 Formalità, 15 Modifiche alla domanda di marchio dell’Unione europea,
15.1 Modifiche alla riproduzione del marchio
(https://guidelines.euipo.europa.eu/2302863/2138600/direttive-in-materia-di-marchi/15-1-
modifiche-alla-riproduzione-del-marchio)
IV. Conclusioni
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Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019182247 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.







