Rifiuto di un marchio settore alimentare – Alicante 02-05-2023

Il consumatore percepirebbe il marchio TUSCANY TRUFFLES come indicativo dell’informazione che i prodotti Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo sono o contengano tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la qualità e l’origine geografica dei prodotti.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 02/05/2023
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ITALIA
Fascicolo nº: **************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ****************
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 02/12/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
Oli a base di tartufo.
Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 31 Tartufi freschi.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore/consumatrice medio di lingua inglese
attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano nel modo seguente: Tartufi
Toscani/tartufi che provengono dalla Toscana.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tuscany
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/truffle
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti obiettati (Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo; Oli a base di
tartufo; Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi; Tartufi freschi.) sono o contengo
tartufi toscani/tartufi che provengono dalla Toscana. Pertanto, il segno descrive il tipo, la
qualità e l’origine geografica dei prodotti.
Assenza di carattere distintivo
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
Benché il segno « » contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. La riproduzione del giglio, che è il simbolo
della città di Firenze ed è in generale associato alla Toscana, non è sufficiente a dotare il
segno di carattere distintivo. Il termine ‘TUSCANY’ è di dimensioni molto più grandi rispetto
al resto degli elementi figurativi/verbali presenti nel segno ed è il primo elemento che capta
l’attenzione del consumatore. Sotto il termine ‘TUSCANY’ vi è il termine ‘TRUFFLES’.
Questa combinazione, nella sua totalità non fa altro, che confermare il carattere descrittivo e
non distintivo tra i prodotti rivendicati è l’origine geografica degli stessi. Nulla nel modo in cui
tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale
in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
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III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b). c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018791182 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 29 Formaggi al tartufo; Tartufi conservati; Prodotti spalmabili a base di tartufo
(creme di tartufo); Pasta di tartufo; Tartufi cotti; Tartufi secchi; Succo di tartufo;
Oli a base di tartufo.
Classe 30 Tartufi al cioccolato; Miele al tartufo; Farina al tartufo; Sale al tartufo; Paste
alimentari ai tartufi; Condimenti a base di panna ai tartufi.
Classe 31 Tartufi freschi.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 29 Piatti pronti, principalmente a base di verdure; Pasti pronti surgelati
principalmente a base di ortaggi.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.