Rifiuto di un marchio comunitario nel settore profumi – Alicante 26-02-2023

AULIRE verrebbe percepito dal consumatore come prodotto in grado di emanare profumo per cui per il prodotto profumo sarebbe descrittivo e nn distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/02/2023
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Fascicolo nº: ********************************
Vostro riferimento: aulire
Marchio: AULIRE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ************************
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I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 19/09/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
[cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi
Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
[cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
[cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
[cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni
autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
[cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
[cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura

della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i capelli e il cuoio capelluto.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e
    servizi per i quali si richiede la protezione con il significato di “emanare profumo,
    profumare”. Ciò è stato supportato dai riferimenti di dizionario italiano (estratti da Il
    Nuovo De Mauro in data 19/09/2022 all’indirizzo
    https://dizionario.internazionale.it/parola/aulire).
  • I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti cosmetici di Classe 3 emanano profumo o profumano. Pertanto, il
    segno descrive il tipo e la funzione dei prodotti.
  • Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/10/2022, che possono essere
    sintetizzate come segue.
  1. Si comprende che il verbo “aulire” significa “odorare, emanare profumo”, ma si contesta
    che AULIRE sia una parola di uso corrente. “AULIRE”, di derivazione latina, è una voce
    verbale forbita e arcaica, in disuso nell’accezione indicata dall’Ufficio e nella percezione del
    consumatore medio non suggerirà alcuna descrizione chiara e univoca.
  2. Solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste un’esigenza d’uso
    ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla registrazione. Ciò
    non è il caso del vocabolo AULIRE che, oltre al suo uso in un verso poetico di quasi due
    secoli orsono, non è stato MAI utilizzato dal pubblico o dai concorrenti come termine
    descrittivo.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “AULIRE” in relazione ai prodotti
    obiettati che consistono in profumi, oli, creme, detergenti per la pelle, prodotti e preparati
    cosmetici di vario genere, cioè articoli comunemente profumati, per profumare o che
    lasciano un gradevole odore. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che
    il segno sia dotato di carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti oggetto di obiezione.
    L’Ufficio prende atto che il richiedente concorda che il segno “AULIRE” in italiano significa
    ‘Emanare profumo, profumare’. Pertanto il punto è pacifico.
    Il richiedente, tuttavia afferma che si tratta di un verbo desueto, il cui uso è solo poetico e
    relegato alla poesia sino al 1800. Il verbo sarebbe inesistente nel linguaggio corrente e nello
    spirito del consumatore italiano medio cosicché “AULIRE” non sarebbe chiaramente e
    inequivocabilmente descrittivo di caratteristiche dei prodotti interessati.
    L’Ufficio dissente. Come dimostrato dalla presenza sui dizionari italiani citati dall’Ufficio e dal
    richiedente, il termine “AULIRE” è una parola esistente nel vocabolario attuale della lingua
    italiana, di fatto utilizzata, come confermato ad esempio dal Treccani: “È usato solo in
    poche forme, soprattutto nel pres. e imperf. indic.” (enfasi aggiunta). Il fatto che il suo uso sia
    prevalente in alcune forme non esclude la comprensione a priori del verbo, soprattutto della
    forma di base costituita dall’infinito, cioè “aulire”. Inoltre, l’uso di questo verbo da parte dei
    più grandi e riconosciuti poeti italiani è comune: ad esempio in Dante, Carducci e
    D’Annunzio, il quale ultimo ne fece un uso estesissimo in molte opere, non solo in una come
    erroneamente affermato dal richiedente. È noto che la poesia e i poeti italiani sono una parte
    essenziale dei corsi di italiano nelle scuole obbligatorie e, contrariamente a quanto affermato
    dal richiedente, il verbo ‘aulire’ è ivi sovente utilizzato. Si trovano inoltre online usi attuali in
    opere contemporanee di persone comuni, a sottolineare la diffusa conoscenza del termine
    (ad esempio: “Haiku aulente” https://www.rossovenexiano.com/blog/woodenship/haiku-
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    aulente, “Fresca Aulente Estate” https://www.alidicarta.it/leggi.asp?testo=2972019175759,
    “Ogni piccolo movimento” “https://ilmiolibro.kataweb.it/storiebrevi/417352/ogni-piccolomovimento/).
    Il richiedente sostiene che solo i termini interamente descrittivi per i quali sussiste
    un’esigenza d’uso ragionevolmente evidente e prevedibile dovrebbero essere esclusi dalla
    registrazione.
    La questione è mal posta. Come ricordato, sono, tra gli altri, esclusi dalla registrazione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE i marchi composti esclusivamente da
    parole che in commercio possono servire per designare caratteristiche del prodotto, come
    nel caso in esame, la parola “AULIRE” che direttamente menziona una delle caratteristiche
    essenziali dei prodotti cosmetici obiettati, vale a dire quella di emanare odore o profumare.
    Dato il significato descrittivo del segno il termine deve poter essere liberamente usato da
    tutti, indipendentemente che lo sia già o risulti al momento prevedibile il suo uso.
    Perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
    lettera c), RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta.)
    La Corte ha inoltre confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
    utilizzati sul mercato:
    [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
    intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
    dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
    prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto, dai
    consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di ricorso
    non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
    (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
    È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
    percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
    come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
    tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
    sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
    marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
    posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
    A sostegno della sua tesi secondo cui il marchio oggetto della domanda di registrazione ha
    carattere distintivo nel settore del mercato interessato, il richiedente sostiene che il termine
    sia solo poetico e non attuale.
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    Tuttavia, come dimostrato nei paragrafi precedenti, l’Ufficio ritiene che i suddetti argomenti e
    prove non siano sufficienti a confutare l’analisi dell’Ufficio perché, contrariamente a quanto
    tentato di dimostrare, il verbo “aulire” è un termine italiano corrente, ampiamente usato nella
    letteratura italiana ancorché principalmente poetica, ed è diffusamente conosciuto dal
    pubblico italiano grazie ai programmi scolastici durante gli studi obbligatori. Inoltre, se un
    termine è descrittivo di caratteristiche dei prodotti o servizi non è necessario per il suo rifiuto
    che sussista anche un’esigenza ragionevolmente evidente e prevedibile che i concorrenti
    possano utilizzare un determinato termine al fine di descrivere talune caratteristiche dei
    propri prodotti.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018751784 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 3 Profumi; Profumi solidi; Profumi liquidi; Aromi per profumi; Profumi per
    ambiente; Profumi per cartone; Estratti di profumi; Profumi per ceramiche;
    Prodotti per fumigazioni [profumi]; Oli naturali per profumi; Profumi per uso
    industriale; Basi per profumi di fiori; Oli per profumi e fragranze; Profumi per
    ambienti in spray; Assortimento di profumi al cedro; Oli essenziali come
    profumi per il bucato; Detergenti; Gel detergenti; Lozioni detergenti; Maschere
    detergenti; Creme detergenti; Spray detergenti; Oli detergenti; Schiume
    detergenti; Balsami detergenti; Solventi detergenti emulsionanti; Detergenti in
    schiuma; Detergenti per mani; Detergenti per il viso; Creme detergenti non
    medicate; Detergenti per le mani; Salviette imbevute di sostanze detergenti;
    Lozioni detergenti per la pelle; Creme detergenti per la pelle; Maschere
    detergenti per il viso; Schiume detergenti per il corpo; Detergenti per il viso
    [cosmetici]; Detergenti per la pelle [cosmetici]; Prodotti detergenti per uso
    personale; Detergenti in crema (Non medicati -); Saponette detergenti per il
    corpo; Detergenti per l’acne, cosmetici; Prodotti detergenti per gli occhi;
    Prodotti detergenti per l’igiene personale; Detergenti per la pelle [non
    medicati]; Prodotti detergenti sotto forma di schiume; Prodotti detergenti per
    l’igiene dentale; Salviettine detergenti per l’igiene femminile; Salviette
    imbevute di detergenti per la pelle; Emulsioni detergenti senza sapone per il
    corpo; Latti detergenti per la cura della pelle; Detergenti per il viso [per uso
    cosmetico]; Spray rinfrescanti e detergenti per la pelle; Salviette per neonati
    impregnate di prodotti detergenti; Detergenti per uso igienico intimo
    personale, non medicanti; Detergenti intimi personali per l’igiene e per
    deodorare; Salviette usa e getta imbevute di prodotti detergenti per l’utilizzo
    sul viso; Cosmetici; Idratanti cosmetici; Latti [cosmetici]; Fard cosmetici;
    Mousse [cosmetici]; Cosmetici abbronzanti; Oli cosmetici; Cosmetici e
    preparati cosmetici; Saponi cosmetici; Colori cosmetici; Cosmetici funzionali;
    Cosmetici naturali; Cosmetici organici; Oli minerali [cosmetici]; Barriere solari
    [cosmetici]; Gel abbronzanti [cosmetici]; Preparati autoabbronzanti
    [cosmetici]; Cosmetici non medicati; Creme tonificanti [cosmetici]; Gel
    idratanti [cosmetici]; Creme autoabbronzanti [cosmetici]; Oli doposole
    [cosmetici]; Oli abbronzanti [cosmetici]; Cosmetici per capelli; Lozione
    abbronzante [cosmetici]; Prodotti cosmetici abbronzanti; Preparati
    abbronzanti [cosmetici]; Concentrati idratanti [cosmetici]; Lozioni

    autoabbronzanti [cosmetici]; Cosmetici di bellezza; Prodotti solari [cosmetici];
    Prodotti idratanti [cosmetici]; Cipria compatta [cosmetici]; Prodotti cosmetici
    decorativi; Preparati cosmetici rassodanti; Creme fluide [cosmetici]; Cosmetici
    contenenti cheratina; Cosmetici contenenti pantenolo; Cosmetici per bambini;
    Preparati emollienti [cosmetici]; Schermo solare totale [cosmetici]; Gel dopo
    sole (cosmetici); Salviette imbevute di cosmetici; Creme da notte [cosmetici];
    Cosmetici per uso dermatologico; Cosmetici per uso personale; Cosmetici per
    le ciglia; Cosmetici venduti in kit; Cosmetici per gli occhi; Cosmetici colorati
    per occhi; Cosmetici per le labbra; Cosmetici contenenti acido ialuronico;
    Colori cosmetici per bambini; Creme di protezione solare [cosmetici]; Creme
    per il corpo [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di oli; Maschere per la pelle
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per i capelli; Cosmetici sotto forma di latti;
    Cosmetici sotto forma di creme; Preparati cosmetici per il bagno; Cosmetici
    sotto forma di fard; Colori cosmetici per la pelle; Tonici per il viso [cosmetici];
    Idratanti per il viso [cosmetici]; Gel cosmetici per gli occhi; Protettivi per le
    labbra [cosmetici]; Cosmetici sotto forma di polveri; Cosmetici sotto forma di
    lozioni; Cosmetici sotto forma di ombretti; Cosmetici sotto forma di gel; Oli per
    il corpo [cosmetici]; Esfolianti per il viso [cosmetici]; Prodotti cosmetici per il
    viso; Prodotti cosmetici di make-up; Oli cosmetici per l’epidermide; Balsami
    per la pelle [cosmetici]; Scrub cosmetici per il corpo; Tinte per le labbra
    [cosmetici]; Prodotti cosmetici per la doccia; Prodotti detergenti per
    ammorbidire [cosmetici]; Smalto di base per unghie [cosmetici]; Rossetti a
    schermo solare totale [cosmetici]; Prodotti a schermo solare totale [cosmetici];
    Prodotti rinforzanti per le unghie [cosmetici]; Preparati per schiarire la pelle
    [cosmetici]; Cosmetici per la cura della pelle; Eye liner [cosmetici] per gli
    occhi; Oli a schermo solare totale [cosmetici]; Cosmetici per il trattamento
    delle rughe; Composti schiarenti per la pelle [cosmetici]; Protezioni solari per
    le labbra [cosmetici]; Maschere in tessuto per usi cosmetici; Prodotti di
    protezione per le labbra [cosmetici]; Oli per la cura della pelle [cosmetici];
    Cosmetici per il trattamento della pelle secca; Prodotti cosmetici per la cura
    della pelle; Salviette per il viso imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per
    la cura del corpo; Cosmetici per proteggere la pelle dalle scottature solari;
    Preparati cosmetici per l’igiene orale e dentaria; Prodotti cosmetici per il
    bagno e la doccia; Creme per il viso e il corpo [cosmetici]; Gel per il viso e il
    corpo [cosmetici]; Prodotti cosmetici per migliorare la qualità della pelle;
    Salviette di carta per le mani imbevute di cosmetici; Preparati cosmetici per i
    capelli e il cuoio capelluto.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 14 Gioielli; Gioielli smaltati; Gioielli cloisonné; Gioielli di strass; Pietre per gioielli;
    Gioielli in oro; Gioielli d’imitazione; Agata, ovvero gioielli; Gioielli di platino;
    Gioielli da corpo; Crocifissi come gioielli; Gioielli di ambra gialla; Perline per
    fare gioielli; Cabochons per fare gioielli; Gioielli per il corpo; Gioielli in metalli
    preziosi; Gioielli per il viso; Gioielli in metallo non prezioso; Gioielli con ricami
    in oro; Cabochon per la produzione di gioielli; Strass per la fabbricazione di
    gioielli; Ornamenti per le orecchie sotto forma di gioielli; Pietre preziose;
    Pietre preziose naturali; Spinelle [pietre preziose]; Pietre preziose sintetiche;
    Pietre preziose artificiali; Imitazioni di pietre preziose; Statuette in pietre
    Pagina 8 di 10
    preziose; Gioielleria contenente pietre preziose; Pietre preziose e
    semipreziose; Oggetti artistici in pietre preziose; Pietre artificiali [preziose e
    semipreziose]; Statuette ornamentali in pietre preziose; Pietre preziose allo
    stato grezzo; Articoli di gioielleria con pietre preziose; Pietre preziose
    semilavorate e loro imitazioni; Articoli di gioielleria in pietre preziose;
    Tanzanite sotto forma di pietre preziose; Statuette in pietre preziose o
    semipreziose; Gemelli in metalli preziosi con pietre preziose; Pietre preziose
    grezze e semilavorate e loro imitazioni; Articoli semilavorati in pietre preziose
    per la produzione di gioielleria; Pietre semipreziose; Pietre per gioielleria;
    Pietre fini [semipreziosi]; Pietre sintetiche per gioielleria; Statuette in pietre
    semipreziose; Articoli di gioielleria con pietre ornamentali; Gemelli in metalli
    preziosi con pietre semipreziose; Articoli di goielleria di moda in pietre
    semipreziose; Gemelli realizzati in metalli preziosi con pietre semipreziose;
    Ornamenti, fatti o rivestiti in metalli preziosi o semipreziosi o in pietre, o loro
    imitazioni; Statue e statuette, fatte o rivestite in metalli preziosi o semipreziosi
    o in pietre, o loro imitazioni; Orologi; Piccoli orologi; Orologi sportivi; Orologi
    elettrici; Orologi elettronici; Orologi digitali; Orologi meccanici; Orologi
    ciondolo; Orologi automatici; Orologi da tasca; Orologi in oro; Braccialetti per
    orologi; Cinturini d’orologi; Orologi da polso; Cinturini di orologi; Cinturini per
    orologi; Parti di orologi; Catenelle per orologi; Catene di orologi; Orologi in
    genere; Orologi in miniatura; Orologi da viaggio; Orologi al quarzo; Orologi
    contenenti decorazioni; Orologi da donna; Orologi d’argento; Orologi di
    platino; Accessori per orologi; Orologi in oro placcato; Orologi in oro laminato;
    Braccialetti per orologi [cinturini]; Braccialetti e orologi combinati; Orologi e
    relative parti; Orologi in metalli preziosi; Orologi a carica solare; Orologi
    meccanici con carica automatica; Orologi da polso al quarzo; Orologi
    meccanici con carica manuale; Catene di orologi da tasca; Cinturini di orologi
    non in pelle; Orologi [da polso e da tasca]; Orologi in metalli preziosi o
    placcati; Braccialetti ad espansione in metallo per orologi; Orologi da polso e
    da tasca elettrici; Cinturini per orologi in metallo, pelle o plastica; Bigiotteria;
    Ornamenti di bigiotteria; Articoli di bigiotteria; Bigiotteria in plastica; Gioielleria,
    incluso bigiotteria e bigiotteria in plastica; Perle per creare bigiotteria; Articoli
    semipreziosi di bigiotteria; Bigiotteria per il corpo; Filati di metalli preziosi
    [bigiotteria].
    Classe 18 Borse; Borsette [borsette]; Borsette; Borsellini; Borse pieghevoli; Borse
    casual; Borse multiuso; Borse impermeabili; Borse souvenir; Borsellini
    multiuso; Borse a mano; Borse di stoffa; Borse a spalla; Borse da weekend;
    Borse da sera; Borse da spiaggia; Borse in pelle; Borse di tela; Borse a
    tracolla; Borse alla moda; Borse a secchiello; Borsette per signora; Borsette
    clutch piccole; Borselli da uomo; Borsette in pelle; Borsette da sera; Borsetta
    a sacchetto; Borsellini in pelle; Borse ricoperte di pelo; Borse lavorate a
    maglia; Borse in finta pelle; Borse da viaggio [pelletteria]; Borse morbide a
    tracolla; Borse in pelliccia sintetica; Borsette in finta pelle; Borsellini in metalli
    preziosi; Borse da viaggio in pelle; Borse con chiusura a cordoncino; Borselli
    a mano da uomo; Borsette da viaggio [in pelle]; Borsellini con chiusura a
    coulisse; Borse intrecciate non in metalli preziosi; Borse da viaggio in finta
    pelle; Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili; Marsupi e borse da
    portare alla vita; Portamonete [pelletteria]; Portadocumenti [pelletteria];
    Astucci per chiavi [pelletteria]; Portafogli con scomparti per carte [pelletteria];
    Custodie in pelle; Portadocumenti in pelle; Portafogli in pelle; Valigie in pelle;
    Portamonete in pelle; Portadocumenti [prodotti in pelle]; Astucci in finta pelle;
    Astucci portachiavi in pelle; Custodie [prodotti in pelle]; Valigette
    portadocumenti in finta pelle; Astucci da viaggio in pelle; Astucci in pelle per
    chiavi; Borse e portafogli in pelle; Porta carte di credito in pelle; Custodie per
    chiavi in finta pelle; Portafogli per carte di credito in pelle.
    Classe 25 Abbigliamento; Pantaloncini [abbigliamento]; Coprispalle [abbigliamento]; Top
    [abbigliamento]; Abbigliamento casual; Cinture [abbigliamento]; Abbigliamento
    sportivo; Abbigliamento impermeabile; Abbigliamento formale; Abbigliamento
    ricamato; Abbigliamento da sera; Abbigliamento da mare; Giacche trapuntate
    [abbigliamento]; Abbigliamento di pelliccia; Abbigliamento in pelle;
    Abbigliamento da camera; Parti inferiori [abbigliamento]; Abbigliamento in
    seta; Abbigliamento in cashmere; Abbigliamento in peluche; Abbigliamento in
    lana; Abbigliamento da ragazza; Pantaloni kaki [abbigliamento];
    Abbigliamento da donna; Articoli di abbigliamento; Abbigliamento formale da
    sera; Giacche, ovvero abbigliamento sportivo; Scarpe per abbigliamento
    casual; Articoli di abbigliamento impermeabili; Abbigliamento in finta pelle;
    Articoli d’abbigliamento impermeabili; Abbigliamento per la pioggia; Articoli di
    abbigliamento tessuti; Capi d’abbigliamento ricamati; Articoli di abbigliamento
    per uomo; Completi in tre pezzi [abbigliamento]; Articoli di abbigliamento in
    lino; Articoli di abbigliamento per donna; Abbigliamento intimo e da notte;
    Parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; Capi di
    abbigliamento per uomo, donna e bambino; Vestiti; Vestiti da sera; Vestiti da
    donna; Abiti; Abiti scamiciati; Abiti [completi]; Abiti da sera; Camicie per abiti;
    Scarpe; Scarpe eleganti; Scarpe basse; Scarpe in cuoio; Scarpe da donna;
    Scarpe di tela; Scarpe con tacco alto; Scarpe per il tempo libero; Scarpe di
    tela con suola di corda; Calzature; Ballerine [calzature]; Calzature da donna;
    Calzature da uomo; Calzature per il tempo libero; Calzature da uomo e da
    donna.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione.