Rifiuto di marchio comunitario per indagini di mercato – Alicante 08-12-2023

“testit” non è registrabile perché verrebbe inteso dal consumatore come un esortazione generica “provalo”

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 08/12/2023
***************** Padova
ITALIA
Fascicolo nº: 018906991
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***************** Milano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/09/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 35 Indagini di mercato; Analisi di indagini di mercato; Analisi di mercato;
Indagini di mercato telefoniche; Indagini di mercato condotte per telefono;
Analisi e ricerche di mercato; Ricerche e analisi di mercato; Analisi
commerciali di mercati; Ricerche di mercato e analisi commerciali; Servizi di
analisi di mercato; Servizi di analisi e ricerche di mercato; Servizi di
informazioni di mercato riguardanti statistiche di mercato; Analisi di
statistiche di ricerche di mercato; Sondaggio di opinione; Sondaggi (Di
opinione -); Sondaggio di mercato; Preparazione di sondaggi commerciali;
Sondaggi dell’opinione pubblica; Conduzione di sondaggi di opinione;
Sondaggi di opinione (Conduzione di -); Sondaggi dell’opinione pubblica
(Effettuazione di -); Preparazione di sondaggi dell’opinione pubblica;

Conduzione di studi di mercato che coinvolgono sondaggi d’opinione;
Previsioni di mercato; Servizi di valutazioni di mercato; Ricerche di mercato;
Compilazione di informazioni statistiche; Analisi e rapporti statistici; Raccolta
di informazioni commerciali; Studi di marketing; Studi di mercato; Studio di
mercato; Indagini (Commerciali -); Indagini dell’opinione pubblica;
Informazioni di marketing; Ricerche di marketing; Ricerche sui consumatori;
Acquisizione di informazioni commerciali; Consulenza in materia di
elaborazione dati; Analisi del rapporto costi/benefici; Analisi dell’effetto
pubblicitario e delle ricerche di mercato; Analisi dell’opinione pubblica in
materia di pubblicità; Analisi della risposta del consumatore; Analisi delle
tendenze di marketing; Analisi di comportamento di società; Analisi di dati di
ricerche di mercato; Analisi di dati relativi a ricerche di mercato e statistiche;
Analisi in materia di marketing; Concezione di sondaggi d’opinione pubblica;
Conduzione di interviste per analisi qualitative di mercato; Conduzione di
ricerche commerciali; Conduzione di studi di fattibilità commerciale;
Consulenze per ricerche di mercato; Indagini e investigazioni commerciali;
Indagini sui prezzi; Indagini in materia di strategie di marketing; Informazioni
o richieste in materia di affari e marketing; Interpretazione di dati di ricerche
di mercato; Preparazione di indagini di marketing; Reperimento
computerizzato di informazioni commerciali; Ricerche di mercato
computerizzate; Ricerche di mercato e studi di marketing; Ricerche di
mercato mediante banche dati informatiche; Servizi computerizzati di
ricerche di mercato; Studi di mercato e analisi di studi di mercato; Studi di
sondaggi d’opinione di mercato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua inglese in relazione ai prodotti e servizi per i quali si
    richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “Provalo”. Ciò è stato da
    riferimenti di dizionario (informazioni estratte da Collins English Dictionary in data
    18/09/2023all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/test;
    https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/it).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    uno slogan promozionale, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
    ispirazione o motivazione e, al contempo, di valore. Il pubblico di riferimento non
    distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine commerciale. Non
    vedrebbe altro che un’informazione promozionale che serve meramente a
    evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che sono di tale comprovata
    qualità che si invita i consumatori a verificare per sé stessi, provandoli. Indica di
    esaminare attraverso una prova i servizi rivendicati per verificare tramite l’esperienza
    diretta la loro qualità e corrispondenza ad aspettative e bisogni dei consumatori.
  • Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
    combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
    ai servizi per i quali si richiede la protezione.
  • Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE
    Pagina 3 di 3
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018906991 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.