RI.CAM.BI contro CAM Alicante 14-06-2023

Il marchio anteriore è Ri.CAM.BI e il marchio impugnato è CAM. La divisione d’Opposizione ritiene che ci sia un rischio di confusione poiché il pubblico non italofono non attribuirebbe alcun significato a “CAM”

OPPOSIZIONE N. *********************************

*******************************************************(opponente)

c o n t r o

************************************* (richiedente), rappresentata da **************************************************** (rappresentante professionale).

Il 14/06/2023, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

  1. L’opposizione n. B 3 140 746 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:   Classe 7: Tutti i prodotti in questa classe ad esclusione di macchine utensili per la   lavorazione dei metalli.
Classe 37: Tutti i servizi in questa classe

Classe 42: Tutti i servizi in questa classe ad esclusione di servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica

   
  2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 355 753 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.
  3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.  

MOTIVAZIONI

In data 14/02/2021, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea No 18 355 753  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929  (marchio figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) e b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’opponente registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929.

a) I prodotti e i servizi

I prodotti e i servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 7: Macchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti.

Classe 37: Riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione; fornitura di informazioni inerenti la riparazione o manutenzione di macchinari o apparecchiature per impacchettare o imballare.

A seguito della richiesta di limitazione del marchio impugnato, i prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 7: Macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti; macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio; robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine, dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine, dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico; macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici; macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere; macchine utensili per la lavorazione dei metalli; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici.

Classe 35: Gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari.

Classe 37: Servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio, robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio, macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchine utensili per la lavorazione dei metalli, macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici.

Classe 42: Servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione a essi relative unicamente connessi al settore dell’imballaggio e per macchine per l’imballaggio, macchine per l’imballaggio o macchine di confezionamento automatico per prodotti in generale; Servizi di analisi e ricerche industriali; Ricerche in meccanica. 

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

Il termine “in particolare” utilizzato nell’elenco dei prodotti e servizi del richiedente, indica che i prodotti e servizi specificamente indicati sono solo esempi di prodotti e servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (09/04/2003, T‑224/01, Nu-Tride / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). 

Inoltre, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in Classe 7

I prodotti macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica; macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici; macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere; macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti del marchio impugnato sono compresi nell’ampia categoria macchine per l’imballaggio dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici del marchio impugnato possono riferirsi, tra l’altro, a macchinari per il dosaggio e il confezionamento di medicinali, ossia di liquidi, polveri e pastiglie. Pertanto, questi prodotti potrebbero comprendere o sovrapporsi con le macchine per l’imballaggio dell’opponente. Di conseguenza, i prodotti impugnati e quelli dell’opponente sono da ritenersi identici.

I prodotti robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio; trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio del marchio impugnato sono simili alle macchine per l’imballaggio del marchio anteriore. Questi prodotti essi coincidono in produttore, pubblico di riferimento e canali di distribuzione. Inoltre, sono complementari tra loro.

I prodotti cambi, motoriduttori, giunti (non per veicoli terrestri); parti delle suddette macchine [macchine per imballaggio e simili], dispositivi e gruppi (compresi nella classe 7), in particolare alberi, assi, perni, leve, ruote dentate, ruote di trazione; valvole, pompe a vuoto, pompe ad aria compressa, apparecchi di comando e di controllo per le suddette macchine [macchine per imballaggio e simili],  dispositivi e gruppi; tubi rigidi metallici utilizzati come parti di macchine, piastre e telai per fondamenta, cilindri telescopici a funzionamento idraulico e pneumatico del marchio impugnato sono, in sostanza, parti e accessori per macchine e macchinari industriali. I prodotti impugnati ben potrebbero includere parti e accessori essenziali per il funzionamento dellemacchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti del marchio anteriore. Questi prodotti sono pertanto complementari tra loro. Inoltre, è plausibile che i prodotti impugnati e quelli dell’opponente siano prodotti dalle stesse aziende (molte aziende producono sia macchinari industriali che parti e accessori) e che essi coincidano in canali di distribuzione e pubblico di riferimento. Ne consegue che i prodotti sono simili.

I prodotti macchine utensili per la lavorazione dei metalli del marchio anteriore sono strumenti per il trattamento o la produzione di metalli. In quanti tali non possiedono alcun fattore di somiglianza con le macchine per l’imballaggio; utensili per imballaggio [macchine]; macchinari per imballaggio di alimenti del marchio anteriore. Questi prodotti hanno diversa natura, destinazione e modalità d’uso. Essi non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione. Inoltre, non sono né in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso. Pertanto, sono dissimili.

Servizi contestati in Classe 35

I servizi gestione degli affari commerciali, amministrazione commerciale, assistenza nella direzione degli affari di imprese commerciali o industriali, servizi di consulenza nella direzione degli affari del marchio impugnato sono dissimili rispetto a tutti i prodotti e i servizi del marchio anteriore, i quali sono, in sostanza, macchine per l’imballaggio (classe 7) e servizi inerenti queste macchine (classe 37). I servizi impugnati e i prodotti e servizi del marchio anteriore presentano diversa natura, destinazione e modalità d’uso. Inoltre, non coincidono né nella loro origine abituale né nei loro canali di distribuzione, non sono in concorrenza né complementari e sono rivolti ad un pubblico di riferimento diverso.

Servizi contestati in Classe 37

I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine per fabbricare recipienti, in particolare bottiglie, e relative parti, macchine per travasare liquidi in recipienti, macchine per imballaggio, in particolare per prodotti farmaceutici e di consumo, dispositivi per inscatolare, macchine per avvolgere la pellicola di plastica, trasportatori, in particolare trasportatori a nastro e a rulli, trasportatori a catena, trasportatori aerei per il trasporto di materiale da imballaggio, tutti trasportatori per il settore imballaggi o relativi a macchine per imballaggio, robot per scarico e carico di recipienti per imballaggio, pallet, trasportatori, macchine per imballaggio, macchine per la fabbricazione di prodotti farmaceutici, macchine automatiche incartatrici e confezionatrici di prodotti in genere, macchinari di ogni genere per l’industria dell’imbottigliamento e del riempimento di contenitori per liquidi e polveri, quali: riempitrici, tappatrici, etichettatrici, convogliatori, inscatolatrici, fardellatrici, insacchettatrici, pallettizzatrici del marchio impugnato sono quantomeno molto simili ai servizi di riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione del marchio anteriore. Tali servizi hanno la stessa natura e la stessa destinazione, e coincidono in fornitori, pubblico di riferimento, nonché canali di distribuzione.

I servizi di installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli del marchio impugnato sono quantomeno simili ai servizi di riparazione o manutenzione di macchine e apparecchi per imballaggio e confezione del marchio anteriore. Pur riferendosi a prodotti diversi, tali servizi hanno la stessa natura e possono coincidere in fornitori (installatori e manutentori di macchinari industriali), pubblico di riferimento e canali di distribuzione.

Servizi contestati in Classe 42

I servizi scientifici e tecnologici e ricerca e progettazione a essi relative unicamente connessi al settore dell’imballaggio e per macchine per l’imballaggio, macchine per l’imballaggio o macchine di confezionamento automatico per prodotti in generale sono strettamente connessi alle macchine per l’imballaggio del marchio anteriore. Questo perché è probabile che i produttori di macchine per l’imballaggio forniscano anche servizi scientifici, tecnologici, di ricerca e progettazione in relazione a tali macchine. Sebbene la natura dei beni e dei servizi non sia la stessa, sia il pubblico di riferimento che i produttori/fornitori abituali di questi beni e servizi potrebbero coincidere. Inoltre, questi beni e servizi potrebbero essere complementari. Pertanto, sono da ritenersi simili.

I servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica sono servizi relativi ad aspetti teorici e pratici di diversi ambiti industriali. Questi servizi non presentano alcuna somiglianza con i prodotti e i servizi del marchio anteriore, i quali sono, in sostanza, macchine per l’imballaggio (classe 7) e servizi inerenti queste macchine (classe 37). Sebbene il grado di somiglianza dei prodotti e servizi è una questione di diritto che deve essere valutata ex officio dall’Ufficio, anche se le parti non esprimono osservazioni in merito (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59), l’esame ex officio dell’Ufficio si limita a fatti noti, vale a dire, a «fatti conoscibili da qualsiasi persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili», il che esclude i fatti di natura altamente tecnica (03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Di conseguenza, su ciò che non emerge dalle prove/argomentazioni presentate dalle parti o non è di dominio pubblico non si deve congetturare o indagare a fondo ex officio (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). come previsto dall’articolo 95, paragrafo 1, RMUE, in base al quale, nei procedimenti di opposizione, l’esame dei fatti da parte dell’Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalle parti e alle loro richieste. L’opponente non ha presentato prove/argomentazioni volte a dimostrare che i suoi prodotti e servizi e i servizi impugnati servizi di analisi e ricerche industriali; ricerche in meccanica sarebbero da considerarsi simili.

I prodotti e servizi in questione hanno una natura altamente tecnica e in mancanza di indicazioni chiare da parte dell’opponente, la Divisione di Opposizione non può ipotizzare una somiglianza tra di essi.  Non è possibile concludere che questi prodotti e servizi abbiano la stessa natura, lo stesso scopo o lo stesso metodo di utilizzo. Inoltre, non è possibile affermare che siano in concorrenza, che siano venduti attraverso gli stessi canali di distribuzione e che siano prodotti/offerti dalle stesse aziende. Infine, non possono essere considerati complementari. Di conseguenza, sono da ritenersi dissimili. 

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili (in vario grado)sono diretti a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. 

Il grado di attenzione del pubblico può variare da un livello medio a un livello elevato in base al prezzo, alla natura sofisticata/specialistica o ai termini e alle condizioni dei prodotti e dei servizi acquistati.

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

L’elemento “RICAMBI” del marchio anteriore verrebbe interpretato dal pubblico italofono come un riferimento alle componenti e alle parti di una macchina complessa che necessitano di essere sostituite periodicamente. Tuttavia, per la parte del pubblico non italofona, tale elemento non ha un significato. La Divisione d’Opposizione esaminerà in primo luogo l’opposizione in relazione a questa parte del pubblico per cui l’elemento “RICAMBI” non ha un significato e possiede pertanto un carattere distintivo normale.

È importante notare che nel marchio anteriore l’elemento “CAM” è chiaramente percepibile come un elemento indipendente del segno, in quanto inglobato in una forma geometrica che lo separa visivamente dalle lettere iniziali e finali “RI” e “BI”. Una parte del pubblico in analisi potrebbe percepire il termine “CAM” come l’abbreviazione di “videocamera” o di “camshaft”, un dispositivo che fa sì che le valvole di un motore si aprano o si chiudano al momento giusto (informazione estratta da Cambridge Dictionary in data 12/06/2023, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cam). Tuttavia, per un’altra parte del pubblico tale elemento è privo di significato e distintivo. La Divisione d’Opposizione esaminerà l’opposizione in relazione a questa parte del pubblico.

Il marchio anteriore include anche un elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM”. Tale elemento figurativo ha una funzione puramente decorativa, pertanto, il suo carattere distintivo è scarso. Lo stesso dicasi per i punti posti dopo le lettere “R”, “I”, “B” e “I”.  

L’elemento “CAM” del segno contestato è anch’esso privo di significato per il pubblico in analisi ed è pertanto distintivo. Anche questo marchio include un elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM” (identico a quello del marchio anteriore). Anche in questo caso il carattere distintivo di quest’elemento figurativo è scarso.

La stilizzazione degli elementi verbali nei marchi a confronto non è particolarmente originale e non distoglierebbe l’attenzione del pubblico dagli elementi verbali stessi. Pertanto, tale stilizzazione ha un carattere distintivo scarso in entrambi i segni.

I marchi non contengono elementi che possono essere considerati dominanti rispetto ad altri.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono nell’elemento “CAM”, che costituisce l’unico elemento verbale del segno impugnato e verrebbe percepito come un elemento indipendente nel marchio anteriore. Visivamente, essi coincidono anche nell’elemento figurativo composto da due sezioni di un cerchio poste sopra e sotto l’elemento “CAM”. Tuttavia, i marchi differiscono nelle lettere iniziali e finali del marchio anteriore, “RI” e “BI”, e, visivamente, nell’elemento geometrico che inglobala l’elemento “CAM” e nei punti posti dopo le lettere “R”, “I”, “B” e “I” nel marchio anteriore. Alla luce del grado di distintività dei vari elementi che compongono i marchi e, soprattutto, alla luce del fatto che “CAM” verrebbe percepito dal pubblico come un elemento indipendente del marchio anteriore, i segni sono simili almeno in misura media.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico in analisi. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico in analisi in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMUE, la somiglianza tra prodotti e servizi è una condizione necessaria per constatare un rischio di confusione. Pertanto, la presente opposizione non può essere accolta per i prodotti ritenuti dissimili.

Il marchio contestato è integralmente riprodotto nel marchio anteriore, in cui costituisce un elemento indipendente del segno. Dato che il rischio di confusione riguarda non solo situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro ma anche situazione nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate, la Divisione d’Opposizione ritiene che la coincidenza nell’elemento “CAM” (e nell’elemento figurativo) possa portare il consumatore di riferimento a ritenere che i prodotti e servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Difatti, dato che il marchio contestato è immediatamente percepibile como un elemento indipendente del marchio anteriore, è altamente probabile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio anteriore come un sottomarchio, ossia una variante del marchio impugnato, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T‑104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49), ad esempio, per una linea di pezzi di ricambio.  

Considerato quanto precede, la divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico non italofono che non attribuirebbe alcun significato a “CAM” e che pertanto l’opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 929. Un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento è sufficiente per respingere la domanda contestata, come indicato in precedenza.

Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché l’identità o la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, l’opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti non può essere accolta.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea No 18 210 931  (marchio figurativo).

Dal momento che questo marchio copre un elenco più ristretto di prodotti e servizi, oltre ad essere meno simile al marchio contestato, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l’opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE ed è diretta contro i restanti prodotti e servizi in quanto risulta evidente che i segni, nonché i prodotti e servizi, non sono identici.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte. Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 3, RMUE, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l’equità lo richieda, la divisione d’Opposizione deciderà una ripartizione differente.

Poiché l’opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI Vito PATI    Paola ZUMBO

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.