RESPONSABILITA’ DEGLI ESAMINATORI art. 63 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

RESPONSABILITA’ DEGLI ESAMINATORI
art. 63 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Gli esaminatori, provenienti dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, devono astenersi dal trattare un’opposizione se hanno partecipato all’esame del marchio oggetto di opposizione.

2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento di buona amministrazione, provvedono alla decisione entro sessanta giorni dall’ultimo termine utile, assegnato alle parti per depositare la rispettiva documentazione e riferiscono sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente responsabile dell’Ufficio “Opposizione”.

3. Gli esaminatori, se non possono adempiere all’incarico, devono informarne tempestivamente l’Ufficio “Opposizione”. Il dirigente responsabile dell’Ufficio “Opposizione” provvede a sostituire gli esaminatori impediti o inadempienti.

4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dall’incarico con decreto del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono ricevere analogo incarico in futuro.

5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con l’Ufficio “Opposizione” partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al dirigente responsabile dell’Ufficio medesimo.

 

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016