REQUISITI DELLA TUTELA
art. 88 Codice Proprietà Industriale
1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell’ambito dell’industria dei prodotti a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purché nell’insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016