REINTEGRAZIONE art. 59 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale
REINTEGRAZIONE
art. 59 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà
1. Il divieto di cui all’articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell’atto di opposizione.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016