REGISTRO ITALIANO DEI BREVETTI EUROPEI – art. 10 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

REGISTRO ITALIANO DEI BREVETTI EUROPEI
art. 10 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. L’Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui all’articolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali è stata richiesta la convalida unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.

2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di cui all’articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all’articolo 138 del Codice, le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016