REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA – art. 40 Codice Proprietà Industriale
REGISTRAZIONE CONTEMPORANEA
art. 40 Codice Proprietà Industriale
1. Se un disegno o modello possiede i requisiti di registrabilità ed al tempo stesso accresce l’utilità dell’oggetto al quale si riferisce, possono essere chiesti contemporaneamente il brevetto per modello di utilità e la registrazione per disegno o modello, ma l’una e l’altra protezione non possono venire cumulate in un solo titolo.
2. Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisca carattere nuovo e individuale e nello stesso tempo ne accresca l’utilità, è applicabile la procedura di limitazione di cui all’articolo 39, comma 2, apportando le necessarie modifiche.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016