Registrare un marchio settore agricolo, orto frutta – marchio non registrabile – Alicante 21-11-2023

Bellifreschi è un termine che elogia le caratteristiche della freschezza dei prodotti oggetto del marchio per cui non è un segno distintivo e non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/11/2023
*******
************
I-73100 Lecce
ITALIA
Fascicolo nº:***********
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ************ (BA)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 22/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 31 Prodotti agricoli, orticoli e forestali; granaglie e sementi allo stato grezzo e
non trasformati; frutta e ortaggi freschi; piante e fiori naturali; animali vivi;
alimenti per gli animali; malto.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • La consumatrice o il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
    significato seguente: “preparati, nati, colti da pochissimo tempo; che conservano molto
    le qualità naturali”.
  • Il suddetto significato dei termini «BELLI» e «FRESCHI», di cui il marchio
    «BELLIFRESCHI» è composto, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
  • BELLI (m. s. bello) ‘quantitativamente notevole, quindi (secondo il caso)
    grande, grosso, forte, abbondante e sim.: (…) con sign. affine, ha spesso
    valore rafforzativo in espressioni fam. Enfatiche (…) o davanti ad aggettivi: b.
    pulito, b. tondo, b. grasso’ (informazioni estratte dal dizionario Treccani, in
    data 21/06/2023, all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/bello/).
  • FRESCHI (m. s. fresco) ‘Preparato, nato da poco tempo; che conserva le
    qualità naturali: uova f.; pane, latte f.; appena colto: verdura f.; estens.
    recente: notizie f.; (…) || frutta f., non secca | formaggi f., non stagionati,
    morbidi | carne f., macellata recentemente | pesce f., appena pescato o che
    non ha subito trattamenti di conservazione’ (informazioni estratte dal
    dizionario Sabatini Coletti, in data 21/06/2023, all’indirizzo
    https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/F/fresco.shtml).
  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione che i
    prodotti della classe 31 per i quali è sollevata la presente obiezione sono preparati, colti
    o nati, ecc., da pochissimo tempo, o conservano al meglio le proprie qualità naturali.
    Infatti, le espressioni “bello/a fresco/a” e, anche, “belli freschi”, sono frequentemente
    impiegate in un linguaggio colloquiale, in particolare, in contesti commerciali quali punti
    vendita, mercati e sagre per esaltare la freschezza di alimenti quali i prodotti in
    questione, includendo i menzionati “animali vivi”, in quanto destinati all’uso alimentare,
    e per promuovere detta qualità agli occhi del pubblico destinatario. Pertanto, il segno in
    oggetto rappresenta un’espressione elogiativa che esalta una qualità dei prodotti, invero
    la loro estrema freschezza.
  • Benché il segno contenga alcuni elementi stilizzati, costituiti dal
    carattere corsivo piuttosto comune e perfettamente leggibile, che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
    distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati
    consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti
    per i quali si richiede la protezione.
  • Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo
    7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali la richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    Pagina 3 di 3
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018591378 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.