Registrare un marchio per una grappa – marchio non registrabile

Gràp pa ad avviso dell’esaminatore verrebbe inteso dal consumatore medio come acqua vite di vino e, seppur il segno sia stilizzato, non è sufficientemente originale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 21/05/2024
*********** Udine (UD)
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018934856
P7-4809
Marchio figurativo
**********
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 05/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda descrittivo e privo di carattere
distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33
“Grappa” (IG) acquavite di vinaccia e bevande distillate; tutti i sopra
menzionati prodotti conformi al disciplinare dell’indicazione geografica protetta
“grappa”.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
Acquavite di vino.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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− Il suddetto significato del termine «/gràp pa/», di cui il marchio è composto, è
supportato dai riferimenti del dizionario online TRECCANI estratti in data 12/04/2023
e accessibili all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/grappa2/.
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono acquavite di vino, nota come
Grappa.
− È da notare che la stilizzazione del segno in oggetto segue le regole della
trascrizione fonologica e sillabica italiane e internazionali (IPA – Alfabeto fonetico
internazionale), in cui il termine trascritto viene posto fra lineette oblique e diviso
secondo le sillabe che lo compongono. Nel caso di specie, il termine grappa,
composto di due sillabe con accento sulla prima, affinché si pronunci «grappa» in
italiano si dovrebbe trascrivere come segue: /gràp pa/.
− Ciò è comprovato dai seguenti riferimenti internet, estratti in data 04/12/2023:
https://it.wiktionary.org/wiki/grappa
https://en.wiktionary.org/wiki/grappa
https://www.wordreference.com/definizione/grappa
− Pertanto, nonostante la stilizzazione conferita dalla trascrizione fonologica e sillabica,
il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sulla specie dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
− Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere
distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione
ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
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Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018934856 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.