Registrare un marchio per tubazioni flessibili marchio non registrabile

Helix che tradotto significa elica è un segno descrittivo per tubi flessibili multi spirale.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 31/07/2024
*********** Parma
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I.
Sintesi dei fatti

HELIX
Marchio denominativo
************(PR)

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 01/12/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 17
Tubi termoplastici rinforzati multi-spirale; Tubi flessibili industriali in plastica
con rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni
industriali ad alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche
e di petrolio e gas; tubi assemblati di tubi flessibili industriali in plastica con
rinforzo di strati a spirale di filo metallico per l’uso in applicazioni industriali ad
alta pressione comprese applicazioni a base d’acqua, idrauliche e di petrolio
e
gas;
Tubi
flessibili
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
non
metallici.
• Il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il significato seguente:
elica / spirale.
• I suddetti significati del termine «HELIX» di cui il marchio è composto, è supportato
dal seguente riferimento di dizionario (informazioni estratte da internet il 01/12/2023):
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/helix
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Il contenuto di tale collegamento ipertestuale è stato riprodotto nella lettera
d’obiezione.
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti richiesti nella Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a
spirale / elica, o includono componenti a forma di spirale / elica. Pertanto, il segno
descrive la specie e la qualità dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.

  • Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
    Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
    un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE.
    II.
    Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 01/02/2024, che possono essere
    sintetizzate come segue:
    • In questo caso il consumatore di riferimento non è il consumatore medio bensì il
    consumatore altamente specializzato. I prodotti rivendicati in Classe 17 non sono
    prodotti di consumo di massa. I clienti del richiedente prestano particolare attenzione
    nella ricerca di loro fornitori al fine di immettere sul mercato un prodotto altamente
    qualificato.
  • Il richiedente ha rivendicato, nella domanda di registrazione, la capacità distintiva del
    marchio acquisita attraverso l’uso che ne sia stato fatto. Il marchio «HELIX» ha
    ottenuto la registrazione negli Stati Uniti d’America nel 2019 (doc. 1). Questo marchio
    risulta essere tuttora registrato (doc. 2) e i prodotti sono i medesimi rivendicati nella
    domanda di registrazione dell’Unione Europea.
    • Secondo la dichiarazione del richiedente, allegata come doc. 3, il mercato del
    prodotto in questione si è espanso anche in Europa a partire dal 2016 e il fatturato
    risulta essere in crescita da allora., Il richiedente ha speso notevoli risorse per la
    partecipazione sia a Fiere internazionali che a Fiere del settore a livello europeo
    (fotografie allegate come doc. 4 e le relative fatture allegate come doc. 5). Il
    richiedente allega, inoltre, fatture di vendita del prodotto stesso (allegate come doc.
    6).
    • Il richiedente fa riferimento al sito Internet www.transferoil.com dove sono presenti i
    prodotti e marchi del richiedente. Oltre a ciò, il richiedente fa riferimento alla quota di
    mercato detenuta dal marchio e rimanda, in particolare, ai documenti 3 e 7.
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  • Al parere del richiedente, le prove presentate attesterebbero che il marcio «HELIX»
    viene utilizzato sul prodotto, in conformità con le disposizioni dell’articolo 7, paragrafo
    3, del RMUE.
    III.
    Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo regolamento, il paragrafo 1 si applica anche se le
    cause d’impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In
    questo caso, la percezione del marchio «HELIX» dev’essere valutata con riferimento ai
    consumatori di lingua inglese dell’Unione Europea, ovvero i consumatori in Irlanda e Malta.
    È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati
    all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame
    separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce
    dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in
    considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in
    esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la
    quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi
    per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale
    disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa
    in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
    EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Di conseguenza, l’Ufficio evidenzia come nel caso di specie si debba stabilire se il segno
    «HELIX» rappresenti agli occhi del consumatore interessato di lingua inglese una
    descrizione delle caratteristiche dei prodotti in questione o se si possa ragionevolmente
    ritenere che così avvenga in futuro (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
    § 56).
    L’Ufficio ritiene che gli argomenti presentati dal richiedente non possano modificare questa
    conclusione.
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  1. Descrittività del marchio «HELIX»
    Innanzitutto, il richiedente sottolinea che il pubblico di riferimento nella fattispecie è il
    pubblico specializzato e che tale circostanza deve essere presa in considerazione nella
    determinazione del carattere distintivo del marchio. In questo senso e tenendo conto della
    natura dei prodotti contestati nella Classe 17, l’Ufficio ritiene che i prodotti contestati
    sarebbero rivolti sia ad un pubblico professionale, sia al consumatore medio che potrebbero
    essere interessati all’acquisto di tali prodotti.
    In ogni caso è importante constatare che il fatto che il pubblico di riferimento sia
    specializzato oppure abbia un livello di attenzione più elevato, non può avere un’influenza
    determinante sui criteri giuridici utilizzati per la valutazione del carattere distintivo di
    un segno. Sebbene il livello di attenzione del pubblico di riferimento sia più elevato di quello
    del consumatore medio, non ne consegue necessariamente che sia sufficiente un carattere
    distintivo più debole; infatti, il segno sarà ugualmente descrittivo per questa parte del
    pubblico, a maggior ragione (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
    EU:C:2012:460, § 48).
    Tale argomento del richiedente deve pertanto essere respinto.
    In secondo luogo, il richiedente fa riferimento al fatto che lo stesso marchio «HELIX» è stato
    registrato negli Stati Uniti per i medesimi prodotti della Classe 17. In relazione a tale
    argomento l’Ufficio ricorda che
    come risulta dalla giurisprudenza, il regime comunitario dei marchi rappresenta
    un sistema autonomo, che è costituito da un complesso di norme e persegue
    obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema
    nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe
    München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47]. Di conseguenza,
    l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio comunitario deve essere
    valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa comunitaria.
    Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una
    decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese
    terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio
    nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in
    applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104
    o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae
    origine il segno verbale controverso.
    (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
    Pertanto, anche tale argomentazione deve essere respinta.
    Dato che il resto degli argomenti presentati dal richiedente riguardano il carattere distintivo
    acquisito del segno, l’Ufficio deve confermare il carattere descrittivo del segno «HELIX».
    Come dimostrato dall’Ufficio, il marchio «HELIX» verrà percepito dai consumatori di lingua
    inglese come un riferimento ad elica o spirale. Tenuto conto che i prodotti richiesti nella
    Classe 17 (un’ampia varietà di tubi) hanno una forma a spirale / elica, o includono
    componenti a forma di spirale / elica, il marchio «HELIX» descrive la specie e la qualità dei
    prodotti contestati.
    Alla luce di quanto sopra esposto, l’Ufficio dovrà respingere gli argomenti del richiedente.
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    Alla luce di quanto sopra, l’Ufficio conferma che il marchio in questione risulta essere
    descrittivo, ai sensi dell’’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.
  2. Assenza di carattere distintivo del marchio «HELIX»
    In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il marchio in esame è, per
    questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi
    prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/02/2004, C-363/99,
    Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).
    La Corte ha confermato che non spetta all’Ufficio dimostrare che segni simili vengono
    utilizzati sul mercato:
    [L]a Commissione di ricorso, laddove accerti l’assenza di carattere distintivo
    intrinseco del marchio richiesto, può fondare il proprio esame su fatti risultanti
    dall’esperienza pratica generalmente acquisita nella commercializzazione di
    prodotti di largo consumo, fatti conoscibili da qualsiasi persona e, soprattutto,
    dai consumatori di tali prodotti […]. In una siffatta ipotesi, la Commissione di
    ricorso non è obbligata a dedurre esempi tratti da tale esperienza pratica.
    (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
    È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori interessati
    percepirebbero il segno oggetto della domanda di registrazione come non distintivo e non
    come il marchio di un determinato titolare. Poiché, nonostante l’analisi dell’Ufficio basata su
    tale esperienza, il richiedente sostiene che il marchio oggetto della domanda di registrazione
    sia distintivo, spetta al richiedente fornire informazioni solide e concrete per dimostrare che il
    marchio richiesto ha carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso; si trova in una
    posizione di migliore per farlo, data la sua conoscenza approfondita del mercato
    (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
    Il richiedente non ha fornito alcuna informazione concreta e comprovata che dimostri che il
    marchio oggetto della domanda di registrazione abbia un carattere distintivo nel settore di
    mercato interessato che potrebbe confutare l’analisi dell’Ufficio, la quale si basa su fatti
    derivanti dall’esperienza pratica generalmente acquisita dalla commercializzazione dei
    prodotti e servizi interessati.
    Pertanto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, il segno in questione risulta
    essere privo di carattere distintivo.
  3. Articolo 7, paragrafo 3 – Distintività acquisita per l’uso
    Oltre agli argomenti summenzionati, nella domanda di registrazione del MUE, il richiedente
    ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno richiesto aveva acquistato un carattere
    distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente
    ha dichiarato che tale rivendicazione era da intendersi in via principale.
    Nella rivendicazione il richiedente afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere
    distintivo in seguito all’uso in relazione a tutti i prodotti nella Classe 17.
    A sostegno della sua rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il
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  • Doc. 1.- Copia della registrazione negli Stati Uniti d’America del marchio «HELIX».
    • Doc. 2.- Prova che il marchio «HELIX» è ancora registrato negli Stati Uniti.
    • Doc. 3.- Porzione di mercato e fatturato annuo del marchio «HELIX» in Europa e nel
    mondo.
    • Doc. 4.- Prova che dimostra la partecipazione del richiedente a fiere internazionali e
    l’utilizzo del marchio «HELIX».
    • Doc. 5.- Fatture di partecipazione alle suddette fiere.
    • Doc. 6.- Fatture di vendita dei prodotti con il marchio «HELIX».
    • Doc 7.- Pubblicità su varie riviste.
    • Doc 8.- Bilancio di esercizio del richiedente.
    In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati
    dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) – d), dello stesso regolamento non ostano alla
    registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si
    chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti,
    nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il
    marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come
    un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno
    sforzo economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno le
    considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d),
    RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere
    liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo
    a favore di un solo operatore economico.
    In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisizione di un carattere distintivo in
    seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione significativa del pubblico
    pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i servizi di cui trattasi come provenienti da
    una determinata impresa. Tuttavia, le circostanze in cui la condizione per l’acquisizione del
    carattere distintivo in seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
    dimostrate soltanto in relazione ai dati generali e astratti, come percentuali determinate.
    In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di tale marchio deve
    essere dimostrato nella parte dell’Unione europea in cui esso ne era privo, ai sensi
    dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), di detto regolamento. In questo caso, l’Ufficio
    considera che il territorio rilevante sono Irlanda e Malta, come paesi anglofoni dell’Unione
    Europea.
    In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione nel caso di specie,
    dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in particolare, la
    quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata
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    dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la
    percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da
    un’impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e
    industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli
    ambienti interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
    marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere
    che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la registrazione del marchio
    è soddisfatta.
    In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso
    quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in rapporto ai prodotti o ai
    servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la
    percezione presunta di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in
    questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
    (10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
    C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
    EU:C:2006:422, § 75; e 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
    Giova notare che tali elementi di prova sono da considerarsi, secondo la giurisprudenza
    comunitaria, come «direct proof» dell’acquisizione di capacità distintiva in contrapposizione
    alla cosiddetta «secondary evidence» costituita in buona sostanza dal volume delle vendite
    e dal materiale pubblicitario. Tale «secondary evidence», se può essere utile per
    corroborare i suddetti elementi di prova, non è certo in grado di sostituirsi ad essi
    (12/09/2007, T-141/06, Texture d’une surface de verre, ECLI:EU:T:2007:273, §§ 41, 44).
    Nel caso di specie l’Ufficio ritiene che le prove presentate non dimostrino che il marchio
    «HELIX» abbia acquisito un carattere distintivo attraverso l’uso in Irlanda e Malta, per le
    ragioni esposte di seguito.
    Valutazione della prova
    In primo luogo, per quanto riguarda la registrazione del marchio «HELIX» negli Stati Uniti
    (docs. 1 e 2), tale circostanza non dimostra nulla rispetto al carattere distintivo acquisito con
    l’uso nei relativi paesi dell’Unione Europea, ovvero Irlanda e Malta. Pertanto, questa prova è
    irrilevante.
    In secondo luogo, ed in relazione al doc. 3, si parla di cifre globali in Europa e nel mondo,
    ma tale cifre non sono individuate/dettagliate per paese; quindi, è impossibile per l’Ufficio
    determinare quante di queste vendite si riferiscano a prodotti venduti in Irlanda e Malta. In
    ogni caso, ed anche qualora dette vendite fossero state dettagliate, tale documento di per sé
    non potrebbe dimostrare la percezione che i consumatori di riferimento hanno nei confronti
    del marchio «HELIX».
    In terzo luogo, ed in relazione al doc. 4, nelle fotografie fornite, il marchio «HELIX» appare
    accanto al nome del richiedente, rendendo impossibile per l’Ufficio determinare come i
    consumatori percepiranno il marchio «HELIX» quando utilizzato da solo. Lo scopo del test
    relativo all’articolo 7, paragrafo 3, sarebbe proprio quello di dimostrare che un marchio di per
    sé è in grado di identificare una specifica origine commerciale:
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    Per quanto riguarda le fiere, la documentazione fornita si riferisce a fiere tenutesi a Monaco,
    Hannover, New Orleans e in Asia, nessuno di questi paesi (Germania e Stati Uniti) o
    continente (Asia) è rilevante nel caso di specie.
    In relazione alle fatture riportate nel doc. 6 si nota che esse sono destinate a società
    provenienti dalla Grecia, dalla Lituania e dalla Svezia, paesi che non sono rilevanti nel caso
    di specie.
    Infine, nemmeno le prove presentate nei doc. 7 e 8 sono rilevanti o perché non fanno
    espresso riferimento al territorio in questione e/o perché includono il nome del richiedente
    accanto al marchio contestato.
    Per tutto quanto sopra, l’Ufficio ritiene che le prove presentate non possano dimostrare il
    carattere distintivo acquisito dall’uso del marchio «HELIX» nel territorio di riferimento (Irlanda
    e Malta).
    Dalle prove presentate, si potrebbe concludere che si tratta di un’azienda italiana che vende
    prodotti che includono il marchio «HELIX». Non è però possibile determinare, mediante le
    prove fornite, la quota del pubblico di consumatore in Irlanda e Malta che identifichi i prodotti
    rivendicati, attribuendo ad essi una specifica provenienza commerciale grazie al marchio,
    come richiesto.
    Di conseguenza, l’Ufficio ritiene che il materiale presentato non sia sufficiente per
    determinare che il marchio richiesto abbia acquisito un carattere distintivo in Irlanda e a
    Malta attraverso l’uso che ne sia stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in
    relazione ai prodotti richiesti, al momento della presentazione della richiesta, nella misura in
    cui consentirebbe al pubblico di riferimento di identificare i prodotti contestati come
    provenienti da una determinata azienda.
    Conclusione
    Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
    rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
    richiesto.
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    IV.
    Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018945850 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data.