Alicante, 22 settembre 2025 – L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha respinto la domanda di registrazione del marchio denominativo “Spacershop”, presentata per la classe 12 (ricambi e accessori per veicoli).
La decisione si basa sull’articolo 7, par. 1, lettere b) e c), e articolo 7, par. 2 RMUE, secondo cui il segno risulta descrittivo e privo di carattere distintivo. L’EUIPO ha ritenuto che il termine “Spacershop” venga percepito dal consumatore medio di lingua inglese come un semplice riferimento a un “negozio di distanziatori”, non idoneo a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 22/09/2025
************ Giussano
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento:
Marchio: **********
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente:*************
Giussano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 15/05/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 12 Ricambi ed accessori per veicoli.
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
· La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua
inglese attribuirebbe al segno il significato seguente: negozio per distanziatori.
· Il suddetto significato dei termini «Spacershop», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario e ricerca internet condotta il
08/05/2025:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spacer
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shop
https://www.spacers.es/en/home/
https://jr-wheels.com/category/wheelspacers
https://www.sahara4x4.com/b2c/productos/2/1/wheelspacers/wheel-spacers/1
· Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.
· Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
· Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019173902 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.







