L’EUIPO ha respinto la domanda di marchio UE presentata dal richiedente per un marchio figurativo, BIOITALIA, relativo a prodotti delle classi 29, 30 e 32, ritenendolo privo di carattere distintivo ai sensi degli articoli 7(1)(b) e 7(2) RMUE. Secondo l’Ufficio, il pubblico di riferimento percepirebbe il segno come una semplice indicazione elogiativa riferita a prodotti biologici provenienti dall’Italia, e non come un’indicazione dell’origine commerciale. Poiché il richiedente non ha presentato osservazioni nei termini, l’Ufficio ha confermato i motivi di rifiuto già notificati. Gli elementi grafici del marchio sono stati giudicati comuni e insufficienti a conferirgli distintività. Pertanto, la domanda di marchio UE è stata definitivamente respinta.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/11/2025
************ Sarno
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***********
Sarno
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 30/06/2025 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 29 Legumi cotti; Legumi in scatola; Conserve di legumi; Legumi secchi; Mousse
di legumi; Legumi conservati; Purè di verdure; Legumi in conserva; Crema a
base di legumi; Paté di verdure; Patè di verdure; Insalate di legumi; Olio di
oliva; Conserve di pomodoro; Pomodori pelati; Pomodori in scatola; Passato
di pomodoro; Estratti di pomodoro; Pomodori (conservati); Condensato di
pomodori; Concentrato di pomodoro; Marmellate; Marmellate di frutta;
Marmellate di agrumi; Marmellata di fragole; Marmellata di lamponi;
Marmellata di mirtilli rossi; Confetture; Purea di frutta; Paté di olive; Piatti
pronti a base di verdure; Piatti pronti, principalmente a base di verdure;
Frullati.
Classe 30 Sughi per pasta; Paste alimentari; Pasta alimentare; Salsa di pomodoro;
Salse a base di pomodoro; Preparati per sughi; Salse per pasta; Confetteria
contenente marmellate; Piatti di riso pronti; Piatti pronti principalmente a
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base di pasta; Piatti pronti costituiti principalmente da riso; Aceto; Aceto di
frutta; Aceto di vino; Aceto di mele; Aceto balsamico; Biscotti; Galletta
[biscotti]; Cereali; Cracker; Crackers; Grissini; Prodotti da forno; Pesto;
Cracker salati.
Classe 32 Succhi di pomodori [bevande]; Bevande di frutta; Bevande alla frutta; Succhi
di frutti; Succhi di frutta; Succhi di verdura; Succo di uva; Succhi di verdure
[bevande]; Succhi vegetali [bevande]; Frullati di verdura; Frullati [bevande di
frutta analcoliche]; Frullati [bevande a base di frutta o di ortaggi misti]Bevande a base di frutta o di ortaggi misti [frullati].
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere i motivi di rifiuto sollevati nella Notifica dei motivi di rifiuto.
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e
portoghese, che attribuirebbe al segno il significato seguente: prodotto che non ha
richiesto l’uso di fertilizzanti artificiali o pesticidi chimici e che proviene da un ben
preciso stato dell’Europa meridionale.
Il suddetto significato dei termini congiunti «Bioitalia», contenuti nel marchio, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario e Wikipedia:
https://www.treccani.it/vocabolario/neo-bio-2_(Neologismi)/,
https://www.treccani.it/enciclopedia/italia/, https://dle.rae.es/bio-?m=form,
https://dicionario.priberam.org/bio, https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia. Il
contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti
(sostanzialmente prodotti alimentari e bevande) non hanno richiesto l’uso di
fertilizzanti artificiali o pesticidi chimici e provengono dall’Italia. Il pubblico di
riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine
commerciale, ma meramente come un’informazione elogiativa che serve a
evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
Sebbene il segno contenga taluni elementi stilizzati costituiti da caratteri verdi
alquanto comuni e perfettamente leggibili, tali elementi sono trascurabili rispetto agli
elementi denominativi del segno e non sono in grado di conferire al marchio nel suo
complesso un carattere distintivo. Nel modo in cui la parola e gli elementi stilizzati
sono combinati non si riscontra nulla che consenta al marchio di svolgere la sua
funzione essenziale per i prodotti per i quali si richiede la protezione.IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019190098 è respinta.







