Registrare un marchio per confetture e marmellate – marchio non registrabile Alicante 26-03-2024

Fancy ad avviso dell’esaminatore europeo è descrittivo poichè tradotto è “non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l’immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 26/03/2024
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I-20149 Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018942072
T022113EM-01SFR/GC
Marchio figurativo
************* Novaledo (TN)
ITALIA
In data 10/11/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 29
Marmellate; marmellate di agrumi; marmellate di frutta; gelatine di frutta
spalmabili; marmellata di fragole; marmellata di lamponi; marmellata di mirtilli
rossi; marmellata a base di arance e zenzero; frutta, trasformata; conserve di
frutta; pectina di frutta; purea di frutta; dessert a base di frutta; creme di frutta
da spalmare; creme da spalmare principalmente a base di frutta; prodotti a
base di frutta secca; paste di frutta; mincemeat [conserva di frutta]; composta
di mirtilli rossi.

Classe 30
Miele; miele naturale; miele naturale stagionato; succedanei del miele; miele
[per uso alimentare]; pasticceria; pasticceria a base di frutta; ingredienti a
base di cacao per prodotti di pasticceria; miscele per pasticceria; dolci pronti
[pasticceria]; brioche alla marmellata; brioche ripiene di marmellata; torte;
biscotti; creme da spalmare a base di cioccolato; creme a base di cacao sotto
forma di creme da spalmare.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Assenza di carattere distintivo
Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali
si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, la
consumatrice o il consumatore medio di lingua inglese dell’Unione attribuirebbe al segno un
significato traducibile in italiano nella maniera seguente: ‘non semplice; che tende o intende
impressionare; fatto, progettato, coltivato, adattato, ecc. per soddisfare il gusto o
l’immaginazione; di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva’.
Il suddetto significato del termine «Fancy», di cui il marchio è sostanzialmente composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
Fancy
Traduzione
dell’Ufficio
‘Not plain; tending or intending to impress; made, designed, grown, adapted,
etc., to please the taste or fancy; of superfine quality or exceptional appeal’
(informazioni estratte da Dictionary.com, in data 09/11/2023, all’indirizzo
https://www.dictionary.com/browse/fancy?adobe_mc=MCORGID
%3DAA9D3B6A630E2C2A0A495C40%2540AdobeOrg%7CTS
%3D1699537616).
‘Non semplice; che tende o intende impressionare; fatto, progettato, coltivato,
adattato, ecc. per soddisfare il gusto o l’immaginazione; di qualità eccelsa o
di eccezionale attrattiva’.
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che le marmellate, conserve, i dessert, le
creme, ecc., della classe 29, o il miele e gli articoli di pasticceria della classe 30, sono
prodotti non semplici, che intendono impressionare, fatti, adattati, ecc., per soddisfare il
gusto o l’immaginazione, nonché di qualità eccelsa o di eccezionale attrattiva. Per esempio,
perché contengono ingredienti di speciale qualità, o perché sono rari o di difficile
reperimento, o perché sono prodotti, confezionati, ecc., in maniera particolarmente
elaborata.
Similmente, la pectina della classe 29 e gli ingredienti per prodotti di pasticceria della
classe 30 per i quali è sollevata la presente obiezione sono ingredienti per prodotti aventi le
caratteristiche riferite in precedenza e sono essi stessi prodotti di qualità eccelsa o di
eccezionale attrattiva. Per esempio, perché il loro gusto o la loro struttura esalta o, al
contrario, non interferisce con il gusto, l’aspetto, ecc., del prodotto finale.
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Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione
dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione che serve a evidenziare gli
aspetti positivi dei prodotti.
Benché il segno «
» contenga determinati elementi stilizzati che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di
carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono
combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai
prodotti per i quali si richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 942 072 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.