Registrare un marchio per articoli sportivi – marchio non registrabile

Hobbyesport ad avviso dell’esaminatore ha carattere descrittivo poichè il consumatore medio attribuirebbe al segno il significato di “svago/passatempo e attività sportiva.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 01/03/2024
*************
I-89127 Reggio Calabria
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018933239
Hobbyesport
Hobbyesport
**************
I-06127 Perugia
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 28/10/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti
Classe 28 per i
quali è
stata
sollevata
l’obiezione
erano:
Attrezzatura sportiva e per esercizio fisico; Articoli e attrezzature sportive;
Apparecchi per allenare il corpo [esercizio fisico]; Articoli per la ginnastica e
lo sport; Articoli sportivi; Attrezzature sportive; Attrezzi da interno per il
fitness; Attrezzi per esercizi fisici.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua italiana e spagnola, in relazione ai prodotti per i quali
si richiede la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “svago/passatempo e
attività sportiva”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
estratte
da
Treccani
in
data
27/10/2023
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all’indirizzo
https://www.treccani.it/vocabolario/hobby_res-551725fa-001f-11de-9d89
0016357eee51,
https://dle.rae.es/hobby?m=form, —-
https://www.treccani.it/vocabolario/sport/).
Il termine “SPORT” è utilizzato a livello internazionale e compreso in tutti gli stati
membri, inclusi l’Italia e la Spagna, nel senso di ‘attività sportiva’ sia perché esiste in
una forma identica o simile nella lingua interessata, sia perché fa parte del
vocabolario quotidiano (16/10/2013, T-453/12 ‘ZOOSPORT’, EU:T:2013:532, § 57).
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti rivendicati sono attrezzature, articoli e apparecchi da utilizzare per le
attività di svago nel tempo libero e anche per le attività sportive amatoriali o
agonistiche. Pertanto, il segno descrive funzione o destinazione dei prodotti.
L’Ufficio rileva che non vi sono spazi tra le parole «HOBBY», «E», e «SPORT».
Tuttavia, tali omissioni non modifica il carattere descrittivo del segno. I consumatori di
riferimento, quando percepiscono i marchi denominativi, li scompongono in elementi
che suggeriscono un significato concreto o che assomigliano a parole che già
conoscono (per analogia 13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T: 2007:46, § 57;
13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Poiché le parole in questione
hanno tutte un significato autonomo e facilmente comprensibile nelle lingue
menzionate, la loro unione non determina l’acquisizione di carattere distintivo per il
segno.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 13/12/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. L’Ufficio ha registrato marchi aventi le stesse caratteristiche di quello in esame, anche
    di recente (maggio 2023 – elenco accluso dal richiedente). In tali esempi i consumatori di
    riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i prodotti
    rivendicati sono esattamente quelli descritti nella parola del marchio.
  2. Si chiede all’Ufficio di registrare il marchio come richiesto. In alternativa, si chiede di
    registrare il marchio “ ” nel font “Mystical Woods Rough Script” e di colore
    arancione; o, come ulteriore alternativa, registrare il marchio solo in alcune delle sottoclassi
    appartenenti alla Classe n. 28 (lista acclusa).
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
    di mantenere la propria obiezione.
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    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “Hobbyesport” in relazione ai
    prodotti obiettati nella Classe 28 che consistono in articoli, attrezzi e attrezzature destinati
    alle pratiche sportive e alle attività di svago nel tempo libero. Rispetto ai prodotti designati il
    segno in esame descrive la loro destinazione d’uso o funzione.
    Il richiedente non ha contestato le definizioni delle parole che formano il marchio fornite
    dall’Ufficio né il significato attribuito al marchio nel suo complesso. Pertanto, ciò si considera
    pacifico. Il richiedente non ha argomentato in maniera convincente che il segno sia dotato di
    carattere distintivo intrinseco rispetto ai prodotti rivendicati.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
    pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
    RMUE. Il segno “Hobbyesport” non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio,
    che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Infatti,
    oltre ad informare che i prodotti rivendicati sono destinati ad attività sportive o di tempo
    libero, il segno in esame non ha nulla che potrebbe consentire al pubblico di riferimento di
    memorizzarlo facilmente e immediatamente come marchio distintivo per i prodotti in
    questione nella Classe 28.
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  3. Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili, quali ad
    esempio 018454076 – SPORT N HOME, 006395231 – SPORT & STYLE. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto non contengono né gli stessi elementi verbali né la medesima struttura
    grammaticale del marchio in esame.
    Infine, le prassi di mercato, le lingue e le prassi di esame si evolvono nel tempo ed è
    possibile, pertanto, che alcuni dei marchi citati siano stati accettati in quanto considerati
    registrabili al momento della domanda, anche se potrebbero non esserlo attualmente.
    Inoltre, quando i marchi sono effettivamente registrati contra legem, è previsto un
    meccanismo per trattare tali casi, ossia quello dei procedimenti di annullamento (decisione
    della Commissione di ricorso R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
  4. Per quanto concerne la richiesta di modificare il marchio oggetto di domanda in caso di
    mantenimento del rifiuto, oltre ad essere condizionata, la stessa non è ammissibile ai sensi
    dell’articolo 49, paragrafo 2, RMUE, secondo il quale:
    “La domanda di marchio UE può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente,
    solo per rettificare il nome e l’indirizzo del richiedente, errori di espressione o di
    trascrizione o errori manifesti, purché la rettifica non alteri in misura sostanziale
    l’identità del marchio e non estenda l’elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche
    riguardano la riproduzione del marchio o l’elenco dei prodotti o servizi, e quando
    queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, viene
    pubblicata la versione modificata.”
    Considerato che la rimozione e/o l’aggiunta di elementi figurativi ad un marchio, come il
    carattere e il colore, ne altererebbe in misura sostanziale l’identità, la richiesta rigettata in
    quanto contraria all’articolo 49 RMUE ora menzionato.
    Per essere ammissibile, la richiesta di limitazione di prodotti effettuata dal richiedente deve
    essere esplicita, incondizionata, chiara e precisa. Poiché la Sua richiesta di limitazione è
    subordinata alla condizione che il rifiuto contro la domanda di marchio in esame sia
    mantenuto, tale richiesta non è ammissibile. Pertanto, l’Ufficio emetterà la propria decisione
    sulla base dell’elenco di prodotti e servizi per cui è stata sollevata l’obiezione, indicato alla
    sezione ‘I. Esposizione dei fatti’ di cui sopra.
    Peraltro, la richiesta di limitazione non sarebbe in ogni caso ammissibile in quanto i prodotti
    della Classe 28 per i quali, in alternativa, si richiederebbe la registrazione del segno non
    erano stati rivendicati nell’originale domanda di marchio oggetto di esame e
    rappresenterebbero un’indebita estensione della protezione rispetto alla richiesta iniziale.