Registrare un marchio per abbigliamento neonati – 01-12-2023

Il marchio Bambù Natur Il bambù naturale ad avviso dell’esaminatore verrebbe visto dal consumatore come prodotto confezionato con tessuti naturali. Il segno non è distintivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 01/12/2023
********************************* Conegliano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ***************************** Conegliano
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 20/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo lettera b), e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25 Indumenti per neonati; Corredini per neonati (abbigliamento); Pantaloni per
neonati; Abbigliamento esterno per neonati; Corredini da neonato; Body per
neonati e bambini; Tutine intere per neonati e bambini ai primi passi;
Calzature per neonati; Biancheria intima per neonati; Abbigliamento
neonatale per la parte inferiore del corpo; Abbigliamento neonatale per la
parte superiore del corpo; Mutande per neonati; Tutine per bambini; Pantaloni
per bambini; Indumenti per bambini; Cappelli con nodo per neonati; Fasce per
neonati; Abbigliamento per bambini; Articoli di abbigliamento per bambini;

Abbigliamento esterno per bambini; Cappelli per bambini; Pigiami; Pigiami
integrali; Abbigliamento intimo; Biancheria intima; Body [biancheria intima];
Articoli di abbigliamento per signora (tranne la biancheria intima); Biancheria
intima da donna; Abbigliamento intimo e da notte; Biancheria.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

  • Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
    bambù che proviene dalla natura
  • Il suddetto significato dei termini «Bambù Natur Il bambù naturale», contenuto nel
    marchio, era supportato dai seguenti riferimenti di dizionario, e una ricerca:
    https://dizionario.internazionale.it/parola/bambu
    https://dizionario.internazionale.it/parola/naturale
    https://www.tuttogreen.it/fibra-di-bambu-proprieta/
    Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come
    un’indicazione non distintiva che i prodotti sono, o sono collegati, a tessuti realizzati
    con il bambù, che hanno il vantaggio di essere fibre naturali di natura sostenibile.
    Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
    stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
    marchio nel suo insieme. La rappresentazione grafica di una foglia non fa altro che
    rafforzare il messaggio dato dagli elementi verbali.
    Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
    paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, b e articolo 7, paragrafo 2
    RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018872740 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.