L’EUIPO ha respinto la domanda di marchio UE TANKLOCK ritenendolo descrittivo e privo di carattere distintivo per elementi di fissaggio nelle classi 6 e 20. Il segno è considerato comprensibile dal pubblico anglofono come “chiusura per serbatoio”, indicativo della funzione e destinazione dei prodotti.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/01/2026
************ Milano
ITALIA
Fascicolo nº: ************
Vostro riferimento:
Marchio: TANKLOCK
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: ***********
********** (Brescia)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 01/05/2025 l’Ufficio ha emesso una Notifica dei motivi di rifiuto ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto
della domanda descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali sono stati sollevati i motivi di rifiuto erano:
Classe 6 Elementi di fissaggio metallici.
Classe 20 Elementi di fissaggio non metallici; materiale di fissaggio in plastica.
I motivi di rifiuto si basano sulle seguenti conclusioni principali:
- Il consumatore medio di lingua inglese, incluso un professionista del settore ferramenta
e serrature, in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione, attribuirebbe al
segno il significato di “chiusura di serbatoio”. Ciò è stato supportato da riferimenti di
dizionario (informazioni estratte da Collins English dictionary online in data 30/04/2025
all’indirizzo https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tank,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lock). Il contenuto rilevante di questi
link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto. - I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti, vale a dire elementi di fissaggio metallici e non metallici, e materiale di
fissaggio in plastica, sono dispositivi per chiudere saldamente un contenitore o
serbatoio per lo stoccaggio di liquidi o gas, come ad esempio dei tappi per i serbatoi
della benzina o blocchi per le taniche di gas. Pertanto, il segno descrive specie e
destinazione o funzione dei prodotti.
Pagina 2 di 8 - Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo. - Da una ricerca su Internet condotta in data 30/04/2025 è risultato che il termine
«TANKLOCK» (con le parole unite o separate) è utilizzato abitualmente nel mercato di
riferimento ed è pertanto privo di carattere distintivo per quei prodotti. I siti consultati
sono 1. https://roadwin.eu/items/fuel-tank-lock-60-mm-protective/, 2.
https://heatingpartswarehouse.com/product/oil-tank-lockdeter-theft/, 3.
https://purchase.ie/product/energy-saving/tank-lock-2. Il contenuto rilevante di questi
link è stato riprodotto nella Notifica dei motivi di rifiuto. - Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 29-30/06/2025. Poiché contenevano un
riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il 16/07/2025 l’Ufficio ha invitato il
richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della rivendicazione
relativa all’acquisizione di carattere distintivo in seguito all’uso e ad eventualmente
depositare ulteriore materiale di prova entro il medesimo termine. L’Ufficio ha altresì chiarito
che il territorio di riferimento dell’obiezione in questione include quello degli Stati membri in
cui l’inglese è una lingua ufficiale, cioè Irlanda e Malta, quello dei paesi scandinavi, Paesi
Bassi e Finlandia, dove la comprensione di base dell’inglese da parte del grande pubblico è
un fatto noto (26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23), e il pubblico di Cipro,
dove l’inglese (unica lingua ufficiale fino al 1960) è parlato da una parte significativa della
sua popolazione.
Il richiedente ha replicato in data 12/09/2025 che la rivendicazione è da intendersi come
principale. L’Ufficio pertanto adotta un’unica decisione sia sul carattere distintivo intrinseco
del marchio che sulla rivendicazione del carattere distintivo acquistato in seguito all’uso.
Le osservazioni del richiedente dei giorni 29-30/06/2025 e 12/09/2025 possono essere
sintetizzate come segue:
- I prodotti del richiedente che adottano il sistema “TANKLOCK” presentano un
sistema brevettato (brevetto “SISTEMA DI FISSAGGIO PERFEZIONATO PER
BORSE PORTAOGGETTI PER MOTOCICLI” n. 202016000098715 presentato il 3
ottobre 2016 e pubblicato il 3 aprile 2018) che permette di ancorare, e
disancorare, diversi componenti al serbatorio di una motocicletta. L’uso in forma
esclusiva, garantito dalla tutela brevettuale, nonché l’intensa campagna
pubblicitaria e la capillare diffusione nel mercato Europeo ha permesso al
richiedente di ottenere l’acquisto del carattere distintivo al segno “TANKLOCK”. - Il marchio TANKLOCK, sebbene inizialmente privo di carattere distintivo
intrinseco, ha acquisito nel tempo una chiara capacità distintiva tramite l’uso
diffuso e continuativo in tutta l’Unione europea da oltre dieci anni per un sistema
per agganciare una borsa al serbatoio contraddistinto con un aggancio/sgancio
rapido che il pubblico associa inequivocabilmente al richiedente. La
documentazione allegata dimostra un volume di vendite significativo e costante nel
tempo su tutto il territorio italiano e su numerosi mercati europei, inclusi quelli
rilevanti, evidenziando una capillarità della distribuzione e una presenza
commerciale stabile. - Il materiale offerto dimostra che TANKLOCK non rappresenta un termine
descrittivo per un generico sistema di aggancio al serbatoio, bensì indichi una
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specifica tipologia di borsa per serbatoio prodotta e commercializzata dal
richiedente. I prodotti contrassegnati dal marchio hanno raggiunto volumi di
vendita significativi, come da rendiconto allegato. Le fatture, riferite a clienti
distribuiti sul territorio nazionale e europeo, evidenziano un utilizzo costante e
sistematico del segno distintivo in relazione ai prodotti commercializzati. Nel
periodo compreso tra il 2015 e il 2025, una quota significativa delle vendite del
sistema Tanklock si concentra nel mercato europeo, dove sono stati generati circa
14.000.000 €, corrispondenti a circa 318.182 pezzi venduti, con una media
annuale di 31.818 unità. La pagina Instagram del richiedente ha oltre 180.000
followers e la ricerca dell’hashtag #tanklock fa emergere più di mille risultati di post
e reels in cui si parla del marchio TANKLOCK di GIVI S.p.A., la pagina Facebook
ha oltre 560.000 followers e la pagina Youtube ha oltre 18.000 iscritti e, come si
vedrà in seguito, i video che menzionano il marchio TANKLOCK hanno centinaia
di migliaia di visualizzazioni.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso
di mantenere i propri motivi di rifiuto.
1) Assenza di carattere distintivo intrinseco
Considerazioni generali
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
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caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Sulle repliche del richiedente - Il fatto che il richiedente sia titolare di un brevetto registrato per “SISTEMA DI FISSAGGIO
PERFEZIONATO PER BORSE PORTAOGGETTI PER MOTOCICLI” non costituisce alcuna
prova in merito alla distintività intrinseca della domanda di marchio ‘TANKLOCK’,
indipendentemente dalla presenza del numero di concessione brevettuale sui prodotti
contraddistinti da ‘TANKLOCK’ sul mercato. Si tratta di due ambiti di protezione
completamente differente che, nella fattispecie, non coincidono. - L’Ufficio non riesce a trovare nulla di distintivo nel segno “TANKLOCK” in relazione ai
prodotti rivendicati che sono degli elementi di fissaggio sia metallici che non metallici,
nonché materiale di fissaggio in plastica, nelle Classi 6 e 20. La rivendicazione costituisce
una categoria piuttosto ampia che può includere le più diversificate tipologie di prodotti in
metallo e non, che abbiano il fine di fissare. In base al significato in inglese delle parole che
formano il marchio, unitariamente e nel loro insieme (non contestato dal richiedente e quindi
pacifico), l’apposizione del segno “TANKLOCK” sui prodotti rivendicati chiarirebbe in
maniera diretta, immediata ed inequivocabile che si tratta di prodotti per la chiusura,
l’agganciamento o il fissaggio di o ad un serbatoio. È evidente che il segno descrive specie
(LOCK) e destinazione o funzione dei prodotti (TANK).
Di fatto, il richiedente concorda con quanto precede nella misura in cui ha dichiarato che “il
marchio ‘TANKLOCK’ sebbene inizialmente privo di carattere distintivo intrinseco” avrebbe
poi acquisito carattere distintivo in seguito all’uso sul mercato (cfr. ad esempio, pagina 4
delle osservazioni del 29-30/06/2025).
Per le ragioni esposte e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo
7, paragrafo 2 RMUE la domanda di MUE n. 019161169 “TANKLOCK” è dichiarata
descrittiva e non distintiva in Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro
per tutti i prodotti rivendicati.
2) Assenza di acquisito carattere distintivo in seguito all’uso
Oltre agli argomenti summenzionati, nella risposta del 29-30/06/2025 alla lettera di obiezione
dell’Ufficio del 01/05/2025, il richiedente ha incluso una rivendicazione del fatto che il segno
richiesto aveva acquistato un carattere distintivo in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE. Inoltre, il richiedente ha dichiarato che tale rivendicazione era da
intendersi in via principale.
L’obiettivo dell’articolo 7, paragrafo 3), RMUE, è di ammettere a registrazione marchi privi di
carattere distintivo ab initio che abbiano acquistato, per tutti i prodotti o servizi obiettati, un
carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Nella rivendicazione il richiedente
afferma che il marchio richiesto ha acquistato carattere distintivo in seguito all’uso in
relazione a tutti i prodotti rivendicati.
A sostegno della propria rivendicazione, il richiedente ha presentato prove dell’uso il 29-
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30/06/2025 e il 12/09/2025.
Le prove del 29-30/06/2025 sono le seguenti:
Allegato N. 1 – Risultati Google
Allegato N. 2 – Risultati Amazon.it – 07/05/25
Allegato N. 3 – Risultati Amazon.de – 17/06/25
Allegato N. 4 – Risultati Amazon.fr – 17/06/25
Allegato N. 5 – Risultati Amazon.es – 17/06/25
Allegato N. 6 – Risultati Amazon.pl
Allegato N. 7 – Risultati Ebay.it –26/06/25
Allegato N. 8 – Tabella Excel Dati Venduto complessivo EU
Allegato N. 8.2 – Tabella Excel Fatture Italia
Allegato N. 8.3 – Tabella Excel Fatture Importatori
Allegato N. 8.4 – Fatture Estere
Allegato N. 8.5 – Fatture Italia
Allegato N. 8.6 – Dichiarazione GIVI venduto nel complesso dell’EU
Allegati 10-21 Rassegne Stampa di articoli in italiano e in inglese
Allegati 22-42 Listini prezzi Italia ed estero anni 2014-2025
Allegato n. 43 – Risultati YouTube in italiano
Allegato n. 44 – Dichiarazione GIVI EICMA sulla partecipazione a Milano a EICMA
Esposizione Internazionale del Ciclo, motociclo e Accessori 2011
Allegato n. 45 – Email venditori
Le prove del 12/09/2025 sono le seguenti:
Allegati nn. 1 – 8 Fatture Cipro
Allegato n. 9 – fatture Danimarca
Allegato n. 10 – fatture Finlandia
Allegato n. 11 – fattura Malta
Allegato n. 12 – fattura Paesi Bassi
Valutazione delle prove
In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, gli impedimenti assoluti alla
registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere da b) a d), dello stesso
regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito,
per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo
in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7,
paragrafo 3, RMUE, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi
sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione
dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo
economico del richiedente. Orbene, tale circostanza giustifica che vengano meno
le considerazioni d’interesse generale sottostanti all’articolo 7, paragrafo 1,
lettere da b) a d), RMUE, le quali impongono che i marchi oggetto di tali
disposizioni possano essere liberamente utilizzati da tutti al fine di evitare di
creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore
economico […].
In primo luogo, emerge dalla giurisprudenza che l’acquisto di un carattere
distintivo in seguito all’uso del marchio esige che quantomeno una frazione
significativa del pubblico pertinente identifichi grazie al marchio i prodotti o i
servizi di cui trattasi come provenienti da una determinata impresa. Tuttavia, le
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circostanze in cui la condizione relativa all’acquisto di un carattere distintivo in
seguito all’uso può essere considerata soddisfatta non possono essere
dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, ad esempio come
percentuali determinate […].
In secondo luogo, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il carattere distintivo acquistato in seguito
all’uso di tale marchio deve essere dimostrato nella parte dell’[Unione europea] in
cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d),
RMUE […].
In terzo luogo, occorre tener conto, ai fini della valutazione, in un caso di specie,
dell’acquisto di un carattere distintivo in seguito all’uso, di fattori come, in
particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione
geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati
dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che
identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al
marchio nonché le dichiarazioni di camere di commercio e industria o di altre
associazioni professionali. Qualora, sulla scorta di tali elementi, gli ambienti
interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identifichino grazie al
marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve
concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, RMUE per la
registrazione del marchio è soddisfatta […].
In quarto luogo, secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi
compreso quello acquisito in seguito all’uso, deve altresì essere valutato in
rapporto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione del marchio
e prendendo in considerazione la percezione presunta di un consumatore medio
della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e
ragionevolmente attento e avveduto […]
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C-108/97 &
C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 75; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Per quanto riguarda il periodo rilevante, le prove devono dimostrare che il carattere
distintivo in seguito all’uso è stato acquisito prima della data di presentazione della domanda
di marchio dell’Unione europea, avvenuta il 24/03/2025. I documenti presentati
prevalentemente corrispondono a un periodo precedente a tale data.
Per quanto concerne l’estensione territoriale, ai sensi dell’articolo 1 RMUE, un marchio
dell’Unione europea ha carattere unitario ed ha pari efficacia in tutta l’Unione Europea.
Pertanto, la registrazione di un marchio dev’essere rifiutata anche se è privo di carattere
distintivo solo in una parte dell’Unione europea. Quella parte dell’Unione Europea potrebbe
essere composta da un unico Stato membro (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 81-83; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir
et gris, EU:T:2010:413 § 45 e giurisprudenza ivi citata). Come logica conseguenza, il
carattere distintivo acquisito deve essere accertato su tutto il territorio in cui il marchio non
aveva carattere distintivo ab initio (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung,
EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Rappresentanza d’un tracteur en rouge,
noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
Come indicato nella notifica del 01/05/2025 e approfondito nella lettera del 16/07/2025
nonchè nei paragrafi precedenti, il pubblico di riferimento in questo caso è il pubblico di
Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro. Pertanto, per essere
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registrato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, il marchio richiesto deve aver acquisito
un carattere distintivo in seguito all’uso in tutti i territori dell’Unione europea ora menzionati.
L’Ufficio rammenta che, secondo il Tribunale dell’Unione europea, dev’essere effettuata una
distinzione tra ‘prove dirette’ dell’acquisizione del carattere distintivo (indagini
demoscopiche, quote di mercato detenute dal marchio, dichiarazioni delle Camere di
Commercio e industria o altre associazioni di categoria e professionali) e ‘prove secondarie’
(volumi di vendita, fatture, materiale pubblicitario e durata di utilizzo) che sono meramente
indicative del riconoscimento del marchio sul mercato (12/09/2007, T-141/06, Texture of
superficie di vetro, EU:T:2007:273, § 40). Sebbene prove secondarie possano servire a
corroborare le prove dirette, non possono sostituirle.
Sulle repliche del richiedente
2/3. L’Ufficio ritiene che le prove presentate dal richiedente non soddisfino i requisiti per
stabilire il carattere distintivo acquisito ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3 RMUE per il
marchio in esame, in quanto non includono alcuna prova diretta. Inoltre, le prove secondarie
si riferiscono prevalentemente all’Italia o a paesi diversi da quelli rilevanti nella fattispecie. I
documenti relativi a Irlanda, Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro sono in
numero molto limitato (prevalentemente fatture, circa una cinquantina per tutto il territorio UE
rilevante) o sono non pertinenti o entrambe le cose.
Ad esempio, alcuni documenti potenzialmente rilevanti, quali l’Allegato n. 8 con i Dati
Venduto in EU, indicano un importo complessivo per l’intera Unione Europea dal quale non
è possibile separare i valori dei paesi menzionati ed è pertanto irrilevante; i listini prezzi per
l’export in inglese, negli Allegati 22-32, non sono direttamente riferibili ai paesi UE
menzionati e, siccome dalle prove risulta che la richiedente non ha sedi o filiali in Irlanda,
Malta, paesi scandinavi, Paesi Bassi, Finlandia e Cipro, non è nemmeno possibile desumere
in via interpretativa che proprio ad essi si riferiscano.
Infine, nella maggior parte dei documenti l’uso di TANKLOCK è associato a diversi tipi di
borse, zaini e in generale bagagli per moto, ad esempio “borsa da sellaserbatoio tanklock”,
“zaini da serbatoio Tanklock”, ecc., mentre l’elemento di fissaggio a serbatoio è indicato
altrimenti, ad esempio “Givi BF30 – Fissaggio serbatoio per zaini Tanklock”:
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(Allegato N. 1 – Risultati Google)
Nel complesso, non sono presenti tra il materiale apportato dal richiedente prove di tipo
primario, vale a dire sondaggi di opinione o indagini di mercato relative in particolare ai paesi
rilevanti, né dichiarazioni giurate di soggetti terzi e rilevanti nel settore, come associazioni di
consumatori o di categoria. Sono del tutto assenti dati e informazioni relative alle quote di
mercato detenute dal marchio in esame nei paesi rilevanti per i prodotti rivendicati. Il numero
di fatture relative ai paesi anglofoni menzionati e i relativi importi non consentono da soli di
stabilire che il pubblico di riferimento di lingua inglese nell’UE attribuisca al segno un
significato che va oltre quello descrittivo veicolato dallo stesso. I documenti concernono
prevalentemente (se non esclusivamente) la vendita di borse, non di elementi di fissaggio in
metallo e plastica che sono i prodotti rivendicati nella domanda di marchio. I dati sul fatturato
e sulle vendite sono inoltre offerti relativamente all’Unione europea nel suo complesso e ciò
non consente di stabilire la rilevanza di tali elementi nei paesi rilevanti. Non vi sono che
pochi articoli di stampa e prevalentemente in italiano, cioè non nella lingua rilevante, e non
chiaramente collegati ai paesi anglofoni UE rilevanti. Non vi sono annunci pubblicitari né
informazioni sugli investimenti pubblicitari effettuati in particolare riferiti ai paesi rilevanti.
Conclusione
Per i motivi summenzionati, a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE si respinge la
rivendicazione dell’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso per il marchio
richiesto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera 7 paragrafo 1, lettere
b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n.
019161169 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.







