Registrare un marchio nel settore dell’igiene della persona e dell’ambiente – marchio non registrabile
Igiene Sicura è un segno che vuole pubblicizzare prodotti nella classe 3 prodotti per l’igiene della persona e della casa. Secondo l’esaminatore europeo è un segno meramente elogiativo come se tali prodotti fossero i migliori nel campo dell’igiene. Per questo motivo non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/04/2024
************ Torino
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018811821
IGIENESICURA
IGIENE SICURA
Marchio denominativo
*********** Torino
ITALIA
In data 07/10/2023 l’Ufficio, dopo di riesaminare dei prodotti non obbiettati previamente
della marca, ha riscontrato che il marchio in questione non è idoneo alla registrazione, ha
sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 3
Aromi alimentari [olii essenziali]; Spray antistatici per abiti; Cera per calzolai;
Cera per sarti; Pece per calzolai; Pece per sarti e calzolai.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
pulizia personale e degli ambienti che non presenta alcun pericolo o rischio
Il suddetto significato dei termini «IGIENE SICURA», di cui il marchio era composto,
è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://dizionario.internazionale.it/parola/igiene
https://dizionario.internazionale.it/parola/sicuro
ll pubblico di riferimento percepirebbe il segno «IGIENE SICURA» semplicemente
come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono utilizzat
per la pulizia personale e/o per la pulizia di oggetti o spazi e non presentano pericoli
o rischi.— Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018811821 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.