Registrare un marchio nel settore dell’editoria, marchio non registrabile
L’Euipo sta esaminando il segno “Publish in Piemonte” per consulenza nel settore dell’editoria e nella organizzazione di fiere. Nonostante sia rappresentato in modo originale graficamente, per l’esaminatore il segno è meramente elogiativo dei servizi che va a proporre e il consumatore finale lo intenderebbe proprio in siffatta maniera.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 07/11/2024
*********** TORINO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019043306
Vania
Marchio figurativo
**************** TORINO
ITALIA
In data 22/07/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 35
Classe 41
Organizzazione e conduzione di fiere relative all’editoria.
Consulenza editoriale; Servizi di consulenza in materia di editoria;
Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Servizi di consulenza in
materia di pubblicazione di libri; Servizi di editoria; Servizi di editoria
elettronici; Servizi editoriali per libri.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
» semplicemente come uno
slogan promozionale elogiativo, la cui funzione è di comunicare una dichiarazione di
ispirazione o motivazione. Il pubblico di riferimento non distinguerebbe nel segno nessuna
indicazione dell’origine commerciale. Non vedrebbe altro che un’informazione promozionale
che serve meramente a evidenziare gli aspetti positivi dei servizi, vale a dire che essi sono
indirizzati a imprese piemontesi del campo editoriale per promuovere le attività di
distribuzione e produzione
Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al
marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai servizi per i quali si
richiede la protezione.
Di conseguenza, il segno è privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza. In data
01.08.2024 ha richiesto una modifica del segno che è stata rifiutata.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione/le obiezioni sollevata/e nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019043306 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 35
Classe 41
Organizzazione e conduzione di fiere relative all’editoria.
Consulenza editoriale; Servizi di consulenza in materia di editoria;
Consulenza in materia di pubblicazione di testi scritti; Servizi di consulenza in
materia di pubblicazione di libri; Servizi di editoria; Servizi di editoria
elettronici; Servizi editoriali per libri.
La domanda può proseguire per i rimanenti servizi:
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Classe 35
Classe 41
Consulenza gestionale; Consulenza strategica aziendale; Consulenza
aziendale a imprese; Servizi di consulenza aziendale; Consulenza alle
imprese (Professionale -); Consulenza in materia di marketing; Servizi di
consulenza e di assistenza aziendale; Servizi di ricerca e consulenza
aziendale; Consulenza gestionale in materia di franchising; Consulenza
aziendale in materia di pubblicità; Consulenza in materia d’efficienza
aziendale; Consulenza in materia di promozione aziendale; Consulenza
aziendale in materia di franchising; Consulenza in materia di analisi aziendali;
Consulenza aziendale per società start-up; Consulenza in materia di gestione
di marketing; Consulenza in materia di valutazioni di mercato; Servizi di
consulenza in materia di commercio estero; Servizi di consulenza in materia
di strategie aziendali; Consulenza in materia di stesura di relazioni di mercato;
Servizi di consulenza in materia di agenzie di import-export.
Tutoraggio; Servizi di consulenza didattica; Consulenza in materia di
biblioteche; Consulenza in materia di formazione; Servizi di consulenza
professionale (consulenza in materia d’istruzione e formazione); Consulenza
in materia di formazione professionale; Formazione in materia di consulenza
gestionale; Consulenza in materia di formazione e aggiornamento; Servizi di
consulenza relativi all’elaborazione di corsi di formazione; Organizzazione,
preparazione e realizzazione di simposi; Organizzazione, preparazione e
realizzazione di conferenze; Organizzazione, preparazione e realizzazione di
congressi; Organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop
[formazione].
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.