Registrare un marchio nel settore delle pitture e vernici – marchio non registrabile
Il segno da esaminare è ANTIAQUA e tratta di composti di rivestimento [non vernice] per la protezione contro gli effetti dell’acqua e rivestimenti per proteggere i muri dall’acqua. La mancanza della lettera C non impedirebbe al pubblico di riferimento di considerare il segno come significato di antiacqua per cui il segno è descrittivo e non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019055738
17903MCM967
ANTIAQUA
Marchio denominativo
************* (NO)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 29/08/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 1
Classe 2
Composti di rivestimento [non vernice] per la protezione contro gli effetti
dell’acqua; Rivestimenti per proteggere i muri dall’acqua.
Rivestimenti protettivi per respingere l’acqua [pittura]; Rivestimenti per
proteggere la pietra dall’acqua [pitture o oli]; Rivestimenti per proteggere il
calcestruzzo dall’acqua [pitture o oli]; Rivestimenti per proteggere dall’acqua i
muri degli edifici in muratura [pitture e oli]; Vernici per proteggere i muri
dall’acqua.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Il consumatore di lingua italiana e inglese, ovvero il pubblico in generale ed un
professionista dai settori come, ad esempio, dell’edilizia e dell’ architettura,
attribuirebbe al segno il significato seguente: contro l’acqua.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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- Il suddetto significato dei termini «ANTI» e «AQUA», contenuto nel marchio, è
supportato supportati dai seguenti riferimenti di dizionario:
o https://www.treccani.it/vocabolario/anti-1/ ;
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/anti ;
o https://www.treccani.it/vocabolario/acqua/ ;
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/aqua .
Il contenuto rilevante di questi link è stato riprodotto e tradotto nella lettera di
obiezione.
• L’assenza della lettera «C» in «AQUA» non impedirà al pubblico di riferimento di
percepire la scrittura errata di «AQUA» con il significato sopra menzionato.
• Per quanto riguarda il pubblico di lingua inglese, esso comprende i consumatori di
Irlanda e Malta e di altri Stati membri dell’UE in cui la lingua inglese è ampiamente
compresa. Il Tribunale ha confermato che esiste almeno una comprensione di base
della lingua inglese da parte del pubblico in Cipro, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi
e Svezia.
• I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i composti di rivestimento, vari tipi di rivestimenti (come, ad esempio, pittura) e
vernici, sono utilizzati contro l’acqua e proteggono beni come, ad esempio, i muri
oppure il cemento (calcestruzzo). Pertanto, il segno descrive qualità o altre
caratteristiche come lo scopo previsto dei prodotti.
• Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese. - Anche se il segno è costituito dalle parole congiunte «ANTIAQUA», ciò non è
sufficiente per conferire al marchio il carattere distintivo minimo, in quanto i
consumatori capirebbero che il marchio è composto da queste due parole.
Comprenderebbero il loro significato, nel suo insieme, e che il marchio non contiene
altri elementi che potrebbero rendere il marchio distintivo.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
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paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019 055 738 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.