Registrare un marchio nel settore delle opere letterarie: marchio non registrabile Alicante 19-01-2024

Il marchio in questione è un marchio figurativo che contiene le parole Marcus Aurelius traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio. Dato che la classe di riferimento è relativa alla pubblicazione di libri, il consumatore percepirebbe questi libri come opere che parlano dell’imperatore Marco Aurelio.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/01/2024
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I- Bologna
ITALIA
Fascicolo nº: ***************
Vostro riferimento: ****
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ******** Roma (RM)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 04/08/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l’istruzione e l’educazione.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua inglese attribuirebbe al segno il
significato traducibile in italiano come: imperatore romano Marco Aurelio.

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marcus-aurelius
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti Libri; Pubblicazioni; Stampati; Materiale per l’istruzione e l’educazione hanno come
oggetto Marco Aurelio e le sue opere o contengono referenze all’imperatore romano.
Pertanto, nonostante alcuni figurativi costituiti nel ritratto di Marco Aurelio , il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla specie e la qualità dei
prodotti.
Benché il segno ‘ ’ contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un
grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo
il marchio nel suo insieme. Il segno consiste nella rappresentazione di Marco Aurelio posta
all’interno di un circolo (la rappresentazione di Marcus Aurelius riprodotta nel marchio
corrisponde al ritratto di quest’ultimo, così come si può apprezzare dal busto riprodotto in
basso). Nella parte bassa la scritta MARCUS AURELIUS posta all’interno di una etichetta.
Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018898583 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 16 Libri; pubblicazioni; stampati; materiale per l’istruzione e l’educazione.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 16 Cartoleria; carta; cartone; opuscoli; volantini; stampe; articoli di cancelleria e
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per la scrittura; attrezzatura per l’insegnamento.
Classe 25 Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; abbigliamento per bambini;
abbigliamento da mare; costumi da bagno; accappatoi; calzature; scarpe per
lo sport; cappelleria; biancheria intima; biancheria da notte.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data.