Registrare un marchio nel settore delle bevande – marchio non registrabile in classe 32 e 33

Il segno “L’Imperiale” per l’esaminatore europeo è un termine descrittivo poiché il consumatore medio lo intenderebbe come il miglior prodotto, maestoso, speciale sul mercato. Nello specifico intenderebbe le bibite in oggetto di qualità superiore rispetto alle altre offerte dal mercato.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 03/09/2024
*************** MILANO
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
019031225
LIMPERIALE
L’IMPERIALE
Marchio denominativo
*******MILANO
ITALIA
In data 20/06/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di
carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 32
Preparati per fare bevande; Vini analcolici; Cocktail di frutta analcolici;
Cocktails analcolici; Aperitivi analcolici; Miscele per cocktail analcolici;
Concentrati per fare bevande di frutta; Concentrati per la preparazione di
bevande analcoliche; Essenze per la preparazione di acque minerali
aromatizzate [non sotto forma di oli essenziali]; Birra e birra analcolica;
Birre; Bevande non alcoliche; Amari analcolici; Preparati per fare bevande
analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande;
Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Bevande a base di frutta;
Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Polveri per la preparazione di
bevande a base di frutta; Bevande dealcolizzate; Bevande gassate
aromatizzate; Bevande gassate aromatizzate analcoliche; Bevande
(Sciroppi per -); Birre aromatizzate; Estratti di frutta analcolici per la
preparazione di bevande; Frullati [bevande di frutta analcoliche]; Polveri per
la preparazione di bevande; Polveri per la preparazione di bevande
analcoliche; Punch analcolici; Sidro analcolico; Sorbetti sottoforma di
bevande; Acque minerali e gassose.
Pagina 2 di
Classe 33
Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande a base di vino, succo di frutta e
acqua gassata; Bevande gassate alcoliche; Bevande alcoliche gassate,
escluse le birre; Punch alcolici; Punch al vino; Vini frizzanti; Vini spumanti;
Vini dolci; Vini fermi; Vini rosati; Vini rossi spumanti; Vini bianchi spumanti;
Vini da dessert; Vini da tavola; Vini da cucina; Vini alcolici; Vini per aperitivi;
Vini a basso contenuto alcolico; Vini con gradazione alcoolica aumentata;
Vini frizzanti a fermentazione naturale; Vini di frutta; Vini di frutta frizzanti;
Vini irrobustiti; Vini d’uva spumanti; Vini; Vino rosso; Vino bianco; Vino brulé;
Miscele per cocktail alcolici; Essenze ed estratti alcolici; Bevande a base di
vino; Vermut; Aperitivi; Aperitivi alcolici amari; Aperitivi a base di vino;
Aperitivi a base di liquori; Alcolici distillati; Bevande distillate; Liquori;
Vinello; Cocktail alcolici preparati; Bevande contenenti vino [spritzer];
Preparati alcolici per fare bevande.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il consumatore medio di lingua italiano e francese attribuirebbe al segno il significato
seguente: il/la maestoso/a; ciò che si considera di qualità superiore.
dai
I suddetti significati dei termini «L’IMPERIALE», di cui il marchio è composto, sono
supportati
seguenti
riferimenti
https://dizionario.internazionale.it/parola/la,
https://dizionario.internazionale.it/cerca/imperiale,
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514
di
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/imp%C3%A9rial/41859.
dizionario:
e
Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «L’IMPERIALE» semplicemente come
attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti richiesti (bevande
alcoliche e non, sciroppi, preparati per fare bevande, acque vini, ecc.) sono prodotti
di qualità superiore, come se fossero degni di un imperatore. Il pubblico di riferimento
tenderebbe a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
meramente come un’informazione elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi
dei prodotti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
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Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019031225 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.