Registrare un marchio nel settore dell’abbigliamento sportivo

Golfeur è un segno in classe 25 abbigliamento e il nome si riferisce ad una persona che pratica uno sport, nello specifico il golf: per l’eaminatore è un segno non distintivo per cui non è registrabile.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 14/01/2025
************ Bari
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
*************** (BT)
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 22/07/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 25
Articoli di abbigliamento; tee-shirt; maglie; polo in maglia; pantaloncini;
maglioni; cardigan; pullover; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni;
gonne; giacche; giacconi; abbigliamento impermeabile; cappelleria; cappelli;
calzature.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:–
Il pubblico di riferimento è il consumatore medio di lingua francese, che attribuirebbe
al segno il significato seguente: giocatore di golf.
Il suddetto significato del termine «GOLFEUR», contenuto nel marchio, è supportato
dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/golfeur/37439. Il contenuto rilevante di
questo link è stato riprodotto nella lettera di obiezione.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti richiesti sono capi di abbigliamento, calzature, cappelleria
specificamente pensati per giocatori di golf. Pertanto, nonostante alcuni elementi
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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stilizzati (costituiti da caratteri maiuscoli alquanto comuni di colore nero), il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni
sulla destinazione/sul pubblico destinatario dei prodotti.–
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
Benché il segno contenga determinati elementi che gli conferiscono un grado di
stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il
marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente
al marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i
quali si richiede la protezione.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 18/09/2024, che possono essere
sintetizzate come segue:

  1. ‘Golfeur’ non indica un tipo specifico di abbigliamento, ma si riferisce ad una
    persona che pratica uno sport.
  2. Nei prodotti rivendicati non vi è indicazione esplicita che tali prodotti siano per il
    golf. Alcuni dei prodotti sono incompatibili con lo sport.
  3. L’Ufficio ha già ammesso a registrazione marchi simili, quali ad esempio n.
    019054270 THE PISSED OFF GOLFERS, 019036491 LA RESERVA – CLUB DE
    GOLF, 18580169 JG JUST GOLF.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
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    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34).
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Si deve stabilire quindi se il segno «GOLFEUR» rappresenti, nella mente del consumatore
    interessato di lingua francese, una descrizione delle caratteristiche dei prodotti obiettati o se
    sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro.
    L’Ufficio ha innanzitutto provveduto a un’analisi del termine che compone il segno. Come
    indicato nella precedente notifica dell’Ufficio, la dicitura ha il seguente significato: giocatore
    di golf.
    Si tratta di un’espressione ritrovabile in dizionari generali, non specializzati, e facilmente
    comprensibile per il pubblico di riferimento, senza la necessità di compiere complicati sforzi
    mentali.
    Il possibile significato del segno richiesto non deve essere esaminato in astratto, bensì nel
    contesto della specificazione pertinente. Una domanda di marchio non deve essere valutata
    di per sé, separata dai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione, come se il
    consumatore dovesse indovinare a quali prodotti e servizi si riferisce. L’unico fattore decisivo
    è il modo in cui il segno, nel contesto dei prodotti e servizi per i quali si richiede la
    protezione, influenza il pubblico di riferimento in relazione a tali prodotti e servizi
    (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33; 21/01/2010, C-398/08 P,
    Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH,
    EU:T:2010:81, § 26).
    Ne consegue che la valutazione del marchio deve essere effettuata nel contesto dei prodotti
    e servizi per i quali si richiede la protezione. Pertanto, tale contesto fornisce un importante
    ausilio interpretativo in merito al modo in cui i consumatori percepiranno il marchio
    contestato.
    In riferimento ai prodotti e in considerazione del livello di attenzione del consumatore, ovvero
    il pubblico medio, ragionevolmente attento e avveduto francese, l’Ufficio non può che
    affermare che nel suo insieme il segno ha un ben preciso significato, indicante che i prodotti
    richiesti (sostanzialmente diversi capi di abbigliamenti, calzature e cappelleria) sono
    specificamente pensati, disegnati e fabbricati per giocatori di golf.
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    L’Ufficio concorda con il richiedente che n
    on è un ‘tipo’ di prodotto, ma
    rappresenta il destinatario o pubblico a cui sono indirizzati i prodotti, come peraltro già
    indicato nella precedente comunicazione dell’EUIPO.
    Se confrontato con il segno i
    l consumatore che desideri acquistare un
    prodotto specifico per giocare a golf, penserà che tale prodotto sarà quello più idoneo da
    comprare, perché concepito tenendo in considerazione le necessità di un giocatore di golf,
    qualunque esse siano in concreto, anziché essere un prodotto specifico. Il consumatore di
    riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla destinazione/sul
    pubblico destinatario dei prodotti, così come avverrebbe per capi di abbigliamento recanti
    altre indicazioni specifiche sul destinatario degli stessi. Se un paio di guanti recasse la
    parola ‘portiere’, detto termine offrirebbe una chiara indicazione al consumatore riguardo al
    pubblico al quale sono diretti tali guanti: questi ultimi, anziché semplicemente proteggere dal
    freddo ecc. possederanno altre caratteristiche (ad esempio una buona capacità di presa)
    che faranno sì che un portiere li acquisti. Per analogia, pertanto, non si comprende pertanto
    perché «GOLFEUR» non potrebbe essere usata nel campo dell’abbigliamento, le calzature
    e la cappelleria in modo descrittivo rispetto ai prodotti richiesti dal segno in esame.
    In riferimento all’argomento del richiedente secondo il quale nulla indica nella lista dei
    prodotti depositati che essi siano specifici per il golf, l’Ufficio ricorda che la dicitura richiesta,
    proprio perché di carattere generale, non ulteriormente specificata, ricomprende anche
    prodotti specifici per il golf.
    Per quanto concerne ‘camicie’ e ‘giacconi’ che, secondo il richiedente, sono incompatibili
    con la pratica del golf e dello sport in generale, l’Ufficio ritiene che tale affermazione non sia
    corretta, in quanto tali prodotti potrebbero essere adattati alle necessità specifiche del golf,
    quali ad esempio camicie con uno scalfo ampio per permettere un maggior movimento del
    braccio o giacconi senza maniche, ad esempio per proteggere il corpo dal freddo senza
    ostacolare il movimento degli arti superiori.
    Ad ogni buon conto, perché l’EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7,
    paragrafo 1, lettera c) RMUE,
    non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal
    detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di
    registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della
    domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal
    tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano
    essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev’essere quindi escluso
    dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi,
    quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei
    prodotti o servizi di cui trattasi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).
    Questo è il caso del segno in questione perché offre chiare indicazioni sulla destinazione/sul
    pubblico destinatario dei prodotti.
    Quanto all’aspetto figurativo del segno e in considerazione del fatto che il richiedente non ha
    espresso osservazioni al riguardo, l’Ufficio non può che ribadire quanto affermato nella
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    notifica di obiezione. Benché il segno contenga determinati elementi che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, tali elementi (costituiti da caratteri maiuscoli alquanto comuni di colore
    nero)sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme.
    Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua
    funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni simili. Tuttavia, la
    giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni […]relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    «Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità
    di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno
    può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002,
    T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Inoltre, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale domanda
    in quanto molto più complessi e con una veste figurativa pregnante, in particolare nel caso
    dei marchi n. 019054270 THE PISSED OFF GOLFERS e18580169 JG JUST GOLF.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e
    articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019050858 è
    respinta in parte, vale a dire per:
    Classe 25
    Articoli di abbigliamento; tee-shirt; maglie; polo in maglia; pantaloncini;
    maglioni; cardigan; pullover; felpe; camicie; camicie sportive; pantaloni;
    gonne; giacche; giacconi; abbigliamento impermeabile; cappelleria; cappelli;
    calzature.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
    Classe 18
    Pelle e finta pelle; borse; borsette; pochette; borse da viaggio; borsoni da
    viaggio; borsoni per abbigliamento sportivo; zaini; bauli e valigie; sacchi da
    viaggio; astucci portachiavi in pelle; portamonete, non in metalli preziosi;
    portafogli; porta carte di credito [portafogli]; porta-carte [portafogli];
    portadocumenti pieghevoli; portadocumenti e ventiquattrore; borse a
    tracolla; borse da viaggio in pelle per abiti; borse da spiaggia; bauletti
    destinati a contenere articoli da toilette detti vanity cases; ombrelli; pelli
    d’animali; bastoni da passeggio; articoli di selleria, fruste e paramenti per
    animali; finimenti; collari per animali; guinzagli per animali; indumenti per
    animali; anelli per ombrelli; bastoni da montagna; bastoni da passeggiata;
    bastoni da trekking; bastoni per ombrelli; impugnature per bastoni da
    passeggio; impugnature per ombrelli; stecche di balena per ombrelli o
    ombrelloni; telai di ombrelli o ombrelloni.
    Pagina 6 di 6
    Classe 25
    Top [abbigliamento]; jeans; soprabiti; abiti; cappotti; mantelline; cinture;
    scialli; sciarpe; cravatte; costumi da bagno; biancheria intima.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.