Registrare un marchio nel settore abbigliamento e borse – Alicante 15-04-2024

Il segno “Horse racing elite ” verrebbe percepito dal cliente finale che va ad acquistare una borsa o un articolo di abbigliamento, come il prodotto borsa o articolo di abbigliamento migliori sul mercato di riferimento. Per questo motivo il segno è descrittivo.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 15/04/2024
************
I- Bologna
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti
018968140
G009.3M.UE
Marchio figurativo

************ Milano
ITALIA
In data 27/01/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c)
e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 18
Classe 25
Borse; borse per lo sport; articoli di abbigliamento per animali; articoli di
selleria, fruste e paramenti per animali.
Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; calzature; scarpe per lo
sport; cappelleria.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
Il consumatore medio di lingua inglese, in relazione ai prodotti per i quali si richiede
la protezione, attribuirebbe al segno il significato di “gli eletti/la crema delle corse di
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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English
cavalli”. Ciò è stato supportato da riferimenti di dizionario (informazioni estratte online
Collins
dictionary
in
data
26/01/2024
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/horse-racing,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elite).
all’indirizzo
Nel contesto di riferimento, «HORSE RACING ELITE» è comunemente usato per
indicare i migliori, i più raffinati, gli eletti, nell’ambito delle corse dei cavalli, come
emerso
nella
ricerca
su
Internet
https://www.maltaracingclub.com/newsdetails.php?id=4,
del
26/01/2024:
https://www.qatarairways.com/en/press-releases/2018/October/qatar
airwayswelcomes-the-worlds-horse-racing-elite-to-paris-as.html,
https://www.horseandrideruk.com/news/hr-promotion-top-horse-racing-event-for
2016-crabbies-grand-national/.

  1. I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
    che i prodotti sono di ottima qualità in quanto per le migliori e più prestigiose corse di
    cavalli dell’alta società, dai vestiti all’abbigliamento e accessori per i fantini a quelli
    per i cavalli da corsa. Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi costituiti da un
    carattere tipografico semplice e comune, sottostante un cavallo al galoppo cavalcato
    da un fantino, che rafforzano il messaggio descrittivo veicolato dagli elementi verbali,
    il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su
    qualità e destinazione o funzione dei prodotti.
    Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
    distintivo. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
    conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), c) e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018968140 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 18
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    Borse; borse per lo sport; articoli di abbigliamento per animali; articoli di
    selleria, fruste e paramenti per animali.
    Classe 25
    Articoli di abbigliamento; abbigliamento sportivo; calzature; scarpe per lo
    sport; cappelleria.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti
    Classe 18
    Classe 25
    Valigie; portafogli e contenitori portatili; pelle e finta pelle; borse da viaggio;
    borse per scarpe; borse per abiti; borsette; borselli da uomo; borsellini; bauli;
    zaini; marsupi; ombrelli; astucci portachiavi; custodie per documenti;
    portamonete [pelletteria]; pochette; beauty case; astucci per cosmetici;
    contenitori per monete.
    Abbigliamento per bambini; abbigliamento da mare; costumi da bagno;
    accappatoi; biancheria intima; biancheria da notte.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.