Il segno “Limone Caprese aromatizzante naturale” per il prodotto “gelato” non è distintivo. Può proseguire l’iter di registrazione per i restanti prodotti coni gelato, cialde, zucchero, caffè, cacao.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 29/09/2023
****************************** Bari
ITALIA
Fascicolo nº: *************
Vostro riferimento: **************
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *********************
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(BT)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 04/04/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati];Gelati alla frutta; Gelati a
base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati;
Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé
(dolci);Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria];Pasticceria fresca;
Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti;
Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci;
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Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare;
Cioccolato.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di
riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il
significato seguente: frutto ovoide molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e
acidissima, largamente utilizzata nell’alimentazione, proveniente dall’isola di Capri, e che è
al tempo stesso una sostanza priva di alterazioni ed usata per aromatizzare prodotti
alimentari.
Il suddetto significato dei termini «LIMONE» e «ITALIA», contenuti nel marchio, è supportato
dai seguenti riferimenti di dizionario:
https://www.treccani.it/vocabolario/limone
https://www.treccani.it/vocabolario/caprese
https://dizionario.internazionale.it/parola/aromatizzante
https://dizionario.internazionale.it/parola/naturale
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che:
(i) i prodotti quali aromi per dolci, aromi per alimenti ecc. hanno l’aroma di un frutto ovoide
molto noto dalla buccia giallo-pallida, con polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata
nell’alimentazione, proveniente dall’isola di Capri, e che è, al tempo stesso, una sostanza
priva di alterazioni ed usata per aromatizzare prodotti alimentari; (ii) i prodotti quali come
gelati, dolci, pasticceria, prodotti da forno, cioccolato, glasse ecc. contengono/possiedono
come ingrediente/sono a base di un frutto ovoide molto noto dalla buccia giallo-pallida, con
polpa succosa e acidissima, largamente utilizzata nell’alimentazione, proveniente dall’isola
di Capri, e che è inoltre una sostanza priva di alterazioni ed usata, al tempo stesso, per
aromatizzare prodotti alimentari, Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti da
elementi perfettamente leggibili, con l’effigie di un limone stilizzato al posto della
lettera ‘O’ di ‘LIMONE), il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo
di informazioni sulla specie e sulla qualità dei prodotti.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e
pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b),
RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è
quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese. Benché il
segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un grado di stilizzazione,
tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il marchio nel suo
insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al marchio di
adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
protezione.
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Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo. Non è
pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 24/05/2023, che possono essere
sintetizzate come segue.
- La combinazione delle parole che compongono il segno non designano i prodotti in
questione o per lo meno: Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla
frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per
gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé (dolci);
Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca; Pasticceria secca;
Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni; Paste
alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse
e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato. Di conseguenza non può
essere descrittiva di detti prodotti. - Il pubblico UE a cui sono rivolti i prodotti non conosce necessariamente la lingua
italiana. - Come accennato dall’Ufficio il segno presenta un certo grado di stilizzazione.
- Il richiedente chiede che il marchio venga dunque accettato o in subordine per lo
meno per i prodotti elencati al precedente punto n. 1.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere la propria obiezione.
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio».
Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
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indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
forza della loro registrazione come marchi.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
EU:T:2003:315, § 34).
Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Il segno in esame può certamente designare caratteristiche di prodotti quali: Gelati; Gelati al
cioccolato; Yogurt gelato [gelati]; Gelati alla frutta; Gelati a base di latte; Polveri per gelati;
Confetteria per gelati; Miscele per gelati; Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci
gelato; Soufflé (dolci); Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria]; Pasticceria fresca;
Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti; Panettoni;
Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci; Aromi per alimenti; Glasse e
ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare; Cioccolato, poiché essi posso essere certamente
a base di limone caprese e/o a seconda dei casi essere preparati utilizzando un
aromatizzante naturale per alimenti a base di Limone Caprese
A proposito dell’argomento secondo cui il segno non è descrittivo e non distintivo per la
maggior parte dei consumatori dell’UE, va considerato che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE, è
una disposizione ai sensi del diritto dell’Unione europea e deve essere interpretato sulla
base di una norma comune dell’UE. L’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, esclude la
registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto per una parte dell’UE.
Pertanto, anche se il segno è non descrittivo o distintivo per la maggior parte dei
consumatori dell’UE, per essere escluso dalla registrazione è sufficiente che il marchio sia
descrittivo o manchi di carattere distintivo in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’UE
(03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Pertanto, il fatto che il segno sia descrittivo e non distintivo per i consumatori di lingua
italiana all’interno dell’UE è sufficiente per escluderlo dalla registrazione ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, RMUE.
Il grado di stilizzazione del segno, sostanzialemente ascrivibile alla rappresentazione di un
limone al posto della lettera “o” (supra), è minimo e certamente non in grado di compensare
la descrittivitá e la mancanza di capacità distintiva del segno imputabile agli elementi
denominativi del segno.
IV. Conclusioni
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Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018836775 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 30 Gelati; Gelati al cioccolato; Yogurt gelato [gelati];Gelati alla frutta; Gelati a
base di latte; Polveri per gelati; Confetteria per gelati; Miscele per gelati;
Sorbetti [ghiaccioli]; Dolci; Dolci semifreddi; Dolci gelato; Soufflé
(dolci);Preparati per dolci; Dolci pronti [pasticceria];Pasticceria fresca;
Pasticceria secca; Prodotti da forno; Preparati per prodotti da forno; Biscotti;
Panettoni; Paste alimentari; Decorazioni candite per dolci; Aromi per dolci;
Aromi per alimenti; Glasse e ripieni dolci; Sciroppi per uso alimentare;
Cioccolato.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 30 Coni per gelati; Cialde; Zucchero, miele, melassa; Caffè; Cacao.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.