Registrare un marchio di caffè – Alicante 09-10-2023

“Moresco espresso italiano” non supera l’esame per il prodotto caffè poiché “espresso” è un termine descrittivo, comunemente è un caffè ristretto. Il segno può proseguire il suo iter per diventare marchio nelle altri classi.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 09/10/2023
**************** Riposto Catania
ITALIA
Fascicolo nº
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: ************ Riposto Catania
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 17/05/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Caffè, tè, cacao e loro succedanei.

L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• Un segno è considerato ingannevole sulla base del modo in cui il pubblico di
riferimento lo percepirebbe in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la
protezione. Il segno contiene l’elemento ’espresso’. Il consumatore di riferimento di
lingua italiana (e possibilmente dell’intera Unione europea, vista la gran diffusione del
prodotto) attribuirebbe a tale elemento il significato seguente: caffè ristretto preparato
apposta per il cliente che l’ha ordinato, con speciali macchine di vario genere. A titolo
esemplificativo e non esaustivo, il significato sopra indicato del termine
«ESPRESSO», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di
dizionario:
https://www.treccani.it/vocabolario/espresso
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/espresso
https://www.duden.de/rechtschreibung/Espresso_Kaffee
• La parte rilevante del segno sarebbe chiaramente ingannevole nel caso di un suo
utilizzo in relazione a ‘Tè, cacao e loro succedanei; succedanei del caffè’ nella classe
30, poiché trasmette una chiara indicazione che i prodotti per i quali è sollevata
un’obiezione sono o sono destinati ad ottenere un caffè ristretto preparato apposta
per il cliente che l’ha ordinato, con speciali macchine di vario genere mentre tali
prodotti non possono in realtà avere tali caratteristiche. Pertanto, vi è un rischio
sufficientemente serio che il pubblico di riferimento sia ingannato in relazione alla
specie e alla destinazione dei prodotti per i quali è stata sollevata un’obiezione. Di
conseguenza, il segno è ingannevole a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g),
e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) e articolo 7,
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paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018872279 è respinta in
parte, vale a dire per:
Classe 30 Caffè, tè, cacao e loro succedanei.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
Classe 30 Riso, pasta e noodles; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali;
Pane, pasticceria e confetteria; Gelati, sorbetti e altri gelati commestibili;
Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per fare lievitare;
Sale, condimenti, spezie, erbe conservate; Aceto, salse ed altri condimenti;
Ghiaccio [acqua ghiacciata].
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
pagata.