REGISTRARE MARCHIO VINO: attenzione alle denominazioni protette – ALICANTE 10-05-2022

Il segno è costituito dal termine «TOCAI» evoca la denominazione
d’origine protetta TOKAY: VINO friulano a denominazione protetta.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/05/2022
Sergio Cragnolini
C/O ALL STUDIO
Viale Venezia, 277
I-33100 Udine
ITALIA
Fascicolo nº: 018612998
Vostro riferimento: bianchini_2_2021
Marchio: TOCAI
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: Angelo Bianchini
Via San Domenico, 3/1
I-33100 Udine
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 18/01/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere j), b)
e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Il segno oggetto della domanda è parzialmente inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE perché evoca la denominazione d’origine
protetta ‘Tokaj / Tokaji’ (PDO-HU-A1254).
In particolare, il segno è costituito dal termine «TOCAI», che evoca la denominazione
d’origine protetta. Tale dicitura comprende vini che non hanno l’origine indicata dalla
denominazione d’origine evocata nel marchio per il quale si richiede la protezione. Ne
consegue che il marchio deve essere rigettato a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j),

Il segno è inoltre parzialmente inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7
paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché descrive alcune
caratteristiche dei prodotti per i quali si richiede la protezione ed è privo di carattere
distintivo.
Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente: vitigno a
uva bianca, coltivato particolarmente in Friuli-Venezia Giulia e Veneto; vino secco derivato
dalla vinificazione delle uve di tale vitigno.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione che i
prodotti richiesti: (i) sono piante, ceppi di vite, uva (frutta) ecc. (classe 31) di un vitigno di uva
bianca, coltivato particolarmente in Friuli-Venezia Giulia e Veneto; (ii) sono bevande a base
di succo d’uva, mosti, succo di uva, vini analcolici ecc. (classe 32) ecc., alcolici, acquavite
ecc. (classe 33) prodotti a partire da un vitigno a uva bianca, coltivato particolarmente in
Friuli-Venezia Giulia e Veneto; (iii) sono vini (classe 33) derivati dalla vinificazione delle uve
di un determinato vitigno; (iv) sono aperitivi a base di vino, cocktail a base di vino già pronti,
cocktails ecc. (classe 33) contenenti vino secco derivato dalla vinificazione delle uve di uno
specifico vitigno anteriormente descritto. Pertanto, il segno descrive la specie, qualità e l’ingrediente principale dei prodotti obiettati.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere le obiezioni sollevate nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere j), b) e c) RMUE e
articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018612998 è
respinta in parte, vale a dire per:
Classe 31 Coltivazioni agricole e dell’acquacoltura, orticoltura e forestali; Piante; Frutta;
bulbi e piantine da coltura; Ceppi di vite; Piante a foglie; Piante da frutto vive;
Piante da vaso; Piante da vivaio; Piante e fiori naturali; Piante naturali.
Classe 32 Bevande non alcoliche; Succhi di frutta; Bevande a base di succo d’uva;
Bevande analcoliche a base di succo di uva; Bevande di frutta; Bevande di
frutta non alcooliche; Mosti; Succhi di frutta biologici; Succhi di frutta
concentrati; Succhi di frutta mista; Succo di uva; Bevande analcoliche
contenenti succhi di frutta; Bevande energetiche; Cocktails analcolici; Punch
analcolici; Vini analcolici; Bevande analcoliche aromatizzate alla frutta.
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Vino; Vini frizzanti; Vini irrobustiti;
Bevande a base di vino; Bevande contenenti vino [spritzer]; Vinello; Vini a
basso contenuto alcolico; Vini con denominazione d’origine protetta; Vini con indicazione geografica protetta; Vini d’uva spumanti; Vini da cucina; Vini da dessert; Vini da tavola; Vini dolci; Vini fermi; Vini frizzanti a fermentazione
naturale; Vini rosati; Vino bianco; Vino brulé; Vino d’uva; Vino rosso;
Acquavite; Acquaviti; Alcoolici; Bevande distillate; Bevande alcoliche per
l’alimentazione umana; Alcolici distillati; Aperitivi a base di vino; Cocktail a
base di vino già pronti; Cocktails; Punch al vino.
La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti:
Classe 31 Funghi; Granturco; Prodotti agricoli grezzi; Prodotti agricoli grezzi e non
lavorati; Prodotti forestali grezzi e non lavorati; Prodotti forestali non lavorati;
Prodotti orticoli grezzi; Prodotti orticoli grezzi e non lavorati; Prodotti orticoli
non lavorati; Prodotti forestali grezzi; Prodotti di acquicoltura grezzi; Prodotti
di acquicoltura grezzi e non lavorati; Fiori; noccioline, ortaggi e verdure
fresche; Semi; Funghi freschi; Funghi freschi per alimenti; Funghi non
lavorati; Tartufi freschi.
Classe 32 Birre e prodotti derivati; Preparati per fare bevande; Succhi vegetali
[bevande].
Classe 33 Preparati per fare bevande alcoliche; Preparati alcolici per fare bevande;
Aperitivi con base di liquore alcolico distillato; Vini di frutta; Vini di frutta
frizzanti; Gin [acquavite]; Kirsch; Liquori fermentati; Vodka; Whisky.