REGISTRARE MARCHIO SETTORE BISCOTTI, CONFETTURE, PRODOTTI DOLCIARI – Alicante 05-12-2022

Bontà di Puglia: di fronte a questo marchio il consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo dell’informazione dei prodotti e indicherebbe che tutti i prodotti in oggetto pugliesi sono di buon sapore e gradevoli al gusto.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 05/12/2022
TMSHELL
Via Liberiana, 17
I-00185 Roma
ITALIA
Fascicolo nº: 018707655
Vostro riferimento: 2205013BONTADIPUGLIA
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: Cirillo Group S.p.A.
Largo Somalia, 67
I-00191 Roma
ITALIA

I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 07/06/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa che il marchio oggetto della domanda sia
descrittivo e privo di carattere distintivo.
Contemporaneamente, l’Ufficio ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera j), RMUE perché il marchio oggetto della domanda evoca l’indicazione geografica
protetta ‘Olio di Puglia’ (IGP) (PGI-IT-02381).
L’obiezione è stata sollevata per i prodotti delle classi 29 e 30, che dopo le modifiche dovute
alla limitazione effettuata in data 15/09/2022, a seguito della quale sono stati cancellati i
prodotti olio ad uso alimentare e olio di girasole ad uso alimentare dalla classe 29,
sono i seguenti:
Classe 29 Confetture; Legumi conservati; Legumi secchi; Crostacei non vivi; Olive
conservate; Passato di pomodoro; Conserve di pesce; Creme spalmabili a
base di verdure; Verdure trasformate; Alimenti salati [cibi conservati sotto
sale]; Paté di olive; Pomodori pelati; Pomodori trattati; Concentrato di
pomodoro; Condensato di pomodori; Pomodori in scatola; Conserve di
pomodoro.
Classe 30 Pane biscottato; Biscotti; Biscotti di malto; Capperi; Condimenti; Sale da
cucina; Spezie; Zucchero; Salse [condimenti]; Salsa di pomodoro; Sughi di
carne [salse]; Erbaggi conservati [condimenti]; Pesto; Salse per pasta;
Crostini; Salse a base di pomodoro.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: cosa(e) buona(e), con un buon sapore, gusto gradevole di una
ben precisa regione dell’Italia meridionale.
− Il suddetto significato dei termini «Bontà di Puglia», contenuti nel marchio, è
supportato dai riferimenti dei dizionari online Garzanti Linguistica, Il Nuovo
De Mauro e dell’Enciclopedia Treccani estratti in data 06/06/2022 e
accessibili agli indirizzi seguenti:
https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=bont%C3%A0
https://dizionario.internazionale.it/parola/di
https://www.treccani.it/enciclopedia/puglia/
− I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti richiesti (Condimenti; Legumi secchi; Olio ad
uso alimentare; Conserve di pesce; Crostacei non vivi; Olive conservate;
Passato di pomodoro; Verdure trasformate; Spezie; Salse per pasta, ecc.)
sono cose buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa
regione dell’Italia meridionale, ovvero la Puglia. Pertanto, nonostante alcuni
elementi figurativi/stilizzati (costituiti dai caratteri corsivi piuttosto comuni e
perfettamente leggibili della parte denominativa del segno, sovrastati
dall’immagine di una campagna con un trullo che rimanda concettualmente
al termine ‘Puglia’ presente nel segno), il consumatore di riferimento
percepirà il segno come indicativo di informazioni sulla specie/qualità e la
provenienza geografica dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di
carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto
a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è quella di distinguere i
prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 05/08/2022, che possono essere
sintetizzate come segue.

  1. Sul piano semantico che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
    prettamente descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati. Invero, il termine è
    utilizzato come un riferimento generico e vago a prodotti alimentari di eterogena
    natura, senza che si possa desumere da esso la specie (ad es. legumi, crostacei,
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    pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati; non vivi; passato).
    In altre parole, in realtà il termine «bontà» non descrive in nulla i prodotti in concreto
    rivendicati nella domanda di marchio, benché faccia parte di una terminologia
    indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
  2. Il marchio è stato specificamente elaborato in questa veste grafica, che nasconde la
    preposizione «di» e fa leva proprio sulla genericità del termine «bontà». Così
    facendo, a colpo d’occhio la dicitura sembra essere «Bontà Puglia», in relazione alla
    quale il collegamento con i prodotti alimentari sfuma e si diluisce, al corrispondente
    espandersi di un concetto ampio di bontà, che trascende l’apprezzamento
    gastronomico per alludere ad una qualità di tipo umano.
    Circa l’immagine che sovrasta la denominazione, occorre rilevare che la sua
    stilizzazione non rientra in nessun caso previsto dalle direttive dell’Ufficio di elementi
    figurativi non distintivi, poiché manca del tutto una rappresentazione dei prodotti,
    verosimile o simbolica.
    Anche a voler ammettere la possibilità che un legame con una caratteristica dei
    prodotti possa esserci, il punto su cui focalizzare la valutazione circa la sussistenza
    del carattere distintivo dell’immagine è il grado di stilizzazione dell’immagine stessa.
    Sempre secondo le direttive dell’Ufficio, una stilizzazione che superi la mera
    descrizione simbolica può validamente considerarsi distintiva. Nel caso del marchio
    in esame, siamo quanto mai lontani da una descrizione simbolica, trovandoci invece
    davanti ad una composizione paesaggistica complessa, dettagliata e ben definita, in
    cui le scelte dell’autore si estrinsecano in molteplici caratteristiche, come il
    posizionamento degli elementi, i colori, le luci, prospettive e punti di fuga. Altrimenti
    detto, l’elemento figurativo del marchio è pienamente originale, approfonditamente
    utilizzato e immediatamente riconoscibile da parte del pubblico.
  3. L’Ufficio ha registrato in precedenza marchi identici e simili alla domanda di marchio
    in oggetto.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    A seguito della limitazione richiesta ed effettuata in data in data 15/09/2022, l’obiezione ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE, è stata revocata.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione per ciò che concerne l’impedimento assoluto alla
    registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2
    RMUE.
    L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i
    marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
    per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza
    geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre
    caratteristiche del prodotto o servizio».
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    Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni,
    l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE,
    persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le
    indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede
    la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione
    osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in
    forza della loro registrazione come marchi.
    (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
    «I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in
    un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare,
    direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il
    servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits,
    EU:T:2003:315, § 34)
    Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista
    una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in
    questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e
    direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro
    caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00,
    Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
    Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione
    a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai
    prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42;
    22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
  4. Sul significato del segno «Bontà di Puglia»
    Il richiedente afferma che il termine «bontà» non è usato nel marchio in esame come
    descrittivo di una qualità dei prodotti rivendicati, bensì come un riferimento generico e vago
    a prodotti alimentari di eterogena natura, senza che si possa desumere da esso la specie
    (ad es. legumi, crostacei, pomodoro) o le qualità intrinseche degli stessi (ad es. conservati;
    non vivi; passato). Ciò, precisa il richiedente, nonostante il fatto che «bontà» faccia parte di
    una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari.
    Al riguardo, conviene rilevare che il termine «bontà» è una parola di base del vocabolario
    italiano, comunemente utilizzata, tra l’altro, per indicare il sapore o il gusto gradevole di un
    alimento, il suo essere buono e gustoso, ciò che risulta nella qualità del prodotto, ovvero per
    indicare l’alimento stesso in quanto prelibatezza, ciò che risulta nel tipo di prodotto.
    La spiegazione fornita in tal senso dall’Ufficio è stata supportata con definizioni dei dizionari
    degli elementi del segno, che riflettono il modo in cui lo stesso verrà compreso nel mercato
    interessato, ovvero come attributivo dell’informazione che i prodotti sono degli alimenti con
    un buon sapore, un gusto gradevole e provenienti di una ben precisa regione
    dell’Italia meridionale, ossia la Puglia. Pertanto, il significato del segno così come verrà
    percepito dal pubblico di riferimento è sufficientemente chiaro, e non necessita uno sforzo
    intellettivo per comprenderne il messaggio elogiativo sulle qualità dei prodotti, o la loro
    provenienza. D’altronde, è lo stesso richiedente ad asserire che il termine «bontà» «fa parte
    di una terminologia indubbiamente usata di frequente in relazione ai prodotti alimentari».
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    Il richiedente ammette, altresì, che il termine è utilizzato come un riferimento generico e
    vago a prodotti alimentari di eterogena natura, ma non alla loro specie. Orbene, la specie di
    tali prodotti si desume dal legame che il marchio ha con i prodotti rivendicati nella domanda.
    Al riguardo, si sottolinea nuovamente che il carattere descrittivo di un segno può essere
    valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il
    segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008,
    T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD
    BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
    Di conseguenza, si deve concludere che, in considerazione del suo significato intrinseco, gli
    elementi verbali del segno «Bontà di Puglia» saranno innanzitutto intesi dal pubblico
    destinatario come un’indicazione informativa sulla qualità e specie dei prodotti, piuttosto che
    come un marchio.
  5. Sugli elementi figurativi del segno
    Il richiedente afferma che, sulla base delle direttive dell’EUIPO, il segno in questione è
    dotato, anche dal punto di vista figurativo, di capacità distintiva.
    Nel caso di specie, il segno , è un marchio figurativo. La denominazione
    «Bontà di Puglia» è scritta in corsivo con colore giallo. Le componenti verbali sono
    sovrastate da una figura ovoidale in cui è rappresentato un paesaggio bucolico con dei trulli
    e alberi aventi la forma di ulivi posti su di un suolo paglierino, ritraente una tipica immagine
    della Puglia.
    L’Ufficio conferma che la presenza di elementi figurativi può conferire un carattere distintivo
    a un segno costituito da un elemento denominativo descrittivo e non distintivo in modo da
    renderlo idoneo alla registrazione come marchio dell’Unione Europea.
    Tuttavia, il carattere distintivo di un marchio contenente elementi verbali descrittivi e non
    distintivi non può basarsi su elementi figurativi di natura superficiale o intrinsecamente privi
    di carattere distintivo, a meno che la combinazione che ne risulta non sia distintiva nel suo
    complesso (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
    Per ciò che concerne l’argomento del richiedente, secondo cui la preposizione «di» è stata
    volutamente posta in secondo piano per far leva proprio sulla genericità del termine «bontà»,
    di modo da far apparire la dicitura come semplice «Bontà Puglia», e pertanto sfumando il
    rapporto diretto con i prodotti e la loro origine geografica, lo stesso non può essere accolto.
    In effetti, il marchio è costituito dai termini «Bontà di Puglia» e la rivendicazione del
    richiedente sulla voluta riduzione della preposizione «di» non sminuisce la questione del
    mero carattere descrittivo, poiché ciò che conta è il significato che probabilmente gli
    acquirenti o gli utenti dei prodotti percepiranno. Non si può considerare che l’intenzione del
    richiedente di alludere ad una qualità di tipo umano trascendendo l’apprezzamento
    gastronomico, incida sul modo in cui il pubblico percepisce il marchio oggetto della domanda
    di registrazione, come è stato significato dall’Ufficio. Inoltre, anche a voler accettare la
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    rivendicazione del richiedente, ciò non modificherebbe la percezione del segno da parte del
    pubblico di riferimento come indicativo dell’informazione che i prodotti richiesti sono cose
    buone, con un buon sapore, gusto gradevole, di una ben precisa regione dell’Italia
    meridionale, ovvero la Puglia.
    Con riferimento agli elementi puramente figurativi, tali elementi nell’ambito della loro
    composizione devono avere un impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per
    renderlo distintivo. Nel caso che ci occupa, l’immagine della campagna pugliese non è
    sufficiente a distrarre l’attenzione del consumatore dal messaggio informativo veicolato dal
    segno di prelibatezze provenienti dalla Puglia, e non è in grado di creare un’impressione
    duratura del marchio. In effetti, gli elementi figurativi presenti nel marchio non presentano
    alcun carattere che consenta al pubblico interessato di distinguere senza possibilità di
    confusione i prodotti oggetto della domanda di registrazione da quelli che hanno una
    provenienza commerciale diversa. Ne consegue che i detti elementi grafici non possono
    svolgere la funzione essenziale di un marchio, rispetto ai prodotti pertinenti (15/09/2005, C37/03 P, BioID, ECLI:EU:C:2005:547, § 72).
    Tenuto conto della natura ricorrente delle caratteristiche tipografiche che presenta il segno
    «Bontà di Puglia» e della mancanza di qualsiasi elemento distintivo particolare, i caratteri
    tipografici di base/standard in corsivo, nonché l’immagine tipica della campagna di Puglia,
    che richiama la provenienza geografica dei prodotti, non consentono al marchio richiesto di
    garantire al pubblico interessato l’identità di origine dei prodotti oggetto della domanda di
    registrazione. Pertanto, il marchio nel suo complesso non è distintivo e dunque non è
    registrabile.
  6. Sulle precedenti registrazioni di marchi identici e simili concesse dall’Ufficio
    Il richiedente ritiene che l’Ufficio abbia accettato alcune registrazioni identiche e simili,
    determinando una disparità di trattamento difficile da spiegarsi.
    Tale argomento non è condiviso in quanto, come risulta dalla giurisprudenza consolidata
    della Corte, «le decisioni che l’Ufficio è portato a prendere relativamente alla registrazione di
    un segno come marchio [dell’Unione europea] rientrano nell’esercizio di una competenza
    vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto l’idoneità alla registrazione di
    un segno come marchio dell’Unione Europea deve essere valutata unicamente sulla base
    del RMUE, come interpretato dal giudice dell’UE, e non sulla base della precedente prassi
    dell’Ufficio (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass
    Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
    Ad ogni modo, anche a voler supporre che i marchi citati dal richiedente siano identici e
    simili al segno in questione, conviene rilevare che nell’osservanza del principio della parità di
    trattamento e, appunto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio
    deve essere effettuato caso per caso e tener conto delle decisioni già prese dall’Ufficio su
    domande simili al fine di accertare se sia opportuno o meno decidere nello stesso senso, o
    se il segno in questione sia oggetto di un impedimento alla registrazione, nel rispetto del
    principio di legalità (21/05/2015, T-203/14, Splendid, §§ 47-60; (27/02/2015, T-106/14,
    Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 e giurisprudenza ivi citata; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
    EU:C:2011:139, § 74-77). Di conseguenza, chi deposita una domanda di registrazione di un
    segno come marchio non può far valere, a proprio vantaggio e al fine di ottenere una
    decisione identica, un eventuale illecito commesso a vantaggio di un altro (27/02/2002, T
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    106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
    Ciononostante, i casi citati dal richiedente non sono direttamente confrontabili con l’attuale
    domanda in quanto, in primis le registrazioni MUE n° 004204251, n° 004087251, n°
    003578011, n° 004462041 e n° 006275143 sono assai risalenti nel tempo e le pratiche
    dell’Ufficio sono cambiate nel corso degli anni, anche in accordo con le modifiche legislative.
    Il MUE n° 011623477, anch’esso di lunga data, avrà dovuto ricevere una valutazione
    positiva sul suo carattere distintivo in quanto, probabilmente, all’epoca del suo deposito
    possedeva un carattere distintivo intrinseco, dovuto agli usi differenti del mercato di
    riferimento e/o alla differente percezione del pubblico di riferimento. Inoltre, gli elementi
    figurativi presenti in alcune di tali registrazioni hanno un grado di stilizzazione elevato e un
    impatto sufficiente sul marchio nel suo complesso per renderlo distintivo, come ad esempio i
    marchi n° 004204251 e n° 018640734.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018707655 è respinta.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata.