Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno VERTICALE DI PROSCIUTTO non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa al tipo e alla qualità . Il segno poi è abitualmente utilizzato nel marketing dei prodotti interessati per cui è privo di carattere distintivo per quei prodotti.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/10/2022
ING. DALLAGLIO S.R.L.
Via Mazzini, 2
I-43121 Parma
ITALIA
Fascicolo nº: 018709994
Vostro riferimento: 000689TMCEX22
Marchio: VERTICALE DI PROSCIUTTO
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: DEVODIER PROSCIUTTI S.R.L.
Via Ponticella, 4 – Frazione Mulazzano Ponte
I-43037 Lesignano De’ Bagni (Parma)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 07/06/2022 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
L’obiezione motivata costituisce parte integrante della presente decisione. La stessa è
accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Nella notifica l’Ufficio informava che il consumatore di riferimento di lingua iTaliana
attribuirebbe al segno il significato di “degustazione di prosciutto di diverse
stagionature o maturità” e che, come evidenziano i risultati ivi riportati di una ricerca su
Internet condotta in pari data, nel contesto in esame il termine ‘VERTICALE’ ha assunto una
specifica connotazione, vale a dire una tipologia di degustazione che contempla l’assaggio
dello stesso alimento, incluso il prosciutto, in diversi momenti della sua stagionatura o
maturità. Il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in esame come un’indicazione
non distintiva che i prodotti sono per, o sono connessi a, una degustazione in cui vengono
comparati prosciutti dello stesso tipo, ma con diverse stagionature. Il segno, se apposto su
una confezione, fornisce solo un’informazione commerciale ai consumatori sul fatto che i
prodotti che si stanno per acquistare appartengono a una degustazione verticale, ossia
offrono la possibilità di assaggiare prosciutti con tempi di stagionatura diversi, come ad
esempio vaschette di prosciutto San Daniele preaffettato di stagionatura 16, 24, 36 e 48
mesi. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione relativa al
tipo, qualità e destinazione dei prodotti. Inoltre, come evidenziato da una ricerca condotta su
internet, i cui risultati sono riportati nella lettera di obiezione, il segno è abitualmente utilizzati
in relazione al marketing dei prodotti interessati ed è quindi privo di carattere distintivo per
quei prodotti.
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018709994 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.