Se il nome che si intende registrare descrive un metodo di vinificazione, risultato dell’assemblaggio di vini di diverse annate, ad avviso dell’esaminatore è un nome descrittivo per cui non sarebbe distintivo rispetto ad altri vini.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/05/2025
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ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: DOPPIA CUVÉE
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: **********
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ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/02/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 33 Bevande alcoliche (eccetto le birre); Preparati alcolici per fare bevande.
- L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali: il consumatore medio di
- lingua italiana, incluso il professionista del settore vinicolo, attribuirebbe al segno il
- significato seguente: assemblaggio di due distinte miscele di vino, la creazione di un
- prodotto finale che è il risultato di una doppia selezione e combinazione.
- Il suddetto significato dei termini «DOPPIA CUVÉE», di cui il marchio è composto,
era supportato dai seguenti riferimenti, estratti in data 25/02/2025:
o https://www.treccani.it/vocabolario/doppio/
