“Orange Spritz” per un Cocktail è un segno non distintivo poiché lo Spritz notoriamente è il risultato di una ricetta base è composta da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Il carattere descrittivo del segno è evidente per cui non è registrabile.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 06/11/2023
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I-35030 Selvazzano Dentro
ITALIA
Fascicolo nº: *****************
Vostro riferimento:
Marchio: Orange Spritz
Tipo di marchio: Marchio denominativo
Richiedente: *******************
I-35030 Selvazzano Dentro
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
In data 13/06/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e
c), RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 32 Cocktail analcolici; Miscele per cocktail analcolici; Cocktails analcolici;
Cocktail di frutta analcolici; Aperitivi analcolici.
Classe 33 Cocktail alcolici preparati; Cocktails; Miscele per cocktail alcolici; Cocktail
alcolici a base di frutta; Cocktail alcolici sotto forma di gelatine refrigerate.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il consumatore medio nell’Unione europea attribuirebbe al segno il significato
seguente: cocktail composto da prosecco, Aperol e soda con arancia.
Il suddetto significato dei termini «Orange Spritz», di cui il marchio è composto, è
supportato dai riferimenti del dizionario online Collins estratti in data 12/06/2023 e
accessibili ai seguenti indirizzi:
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/orange
https://iba-world.com/spritz/
− È importante notare che lo Spritz è un famoso cocktail la cui ricetta base è composta
da prosecco, Aperol e soda con l’aggiunta di spicchi d’arancia. Per la sua notorietà
raggiunta oramai a livello internazionale è stato riconosciuto dalla International
Bartenders Association come cocktail ufficiale per l’annuale competizione mondiale
di cocktail, sotto la categoria: bevande della ‘New Era’. Ciò è confermato dai risultati
di una ricerca internet condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
https://iba-world.com/category/iba-cocktails/new-era-drinks/
https://iba-world.com/spritz/
− Nonostante la natura alcoolica del cocktail, sono state create molte versioni
dell’Orange Spritz non alcooliche, come rilevato dai risultati di una ricerca internet
condotta in data 12/06/2023 e accessibili ai seguenti indirizzi:
https://blog.giallozafferano.it/adryincucina/spritz-analcolico/
https://www.finedininglovers.it/ricette/spritz-analcolico
− Di conseguenza, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i cocktails, sia alcoolici che analcoolici, e le loro miscele sono e
servono a preparare l’Orange Spritz. Pertanto, il segno descrive la specie, la qualità
e la destinazione dei prodotti.
− Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE, la
domanda di marchio dell’Unione europea n. 018873976 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.