Raviolo Verde contro Ravioli my Love – Divisione di Opposizione del 09-10-2020
Il marchio anteriore è RAVIOLO VERDE, il marchio impugnato è RAVIOLI MY LOVE. Sono entrambi marchi figurativi, la parola RAVIOLO non è distintiva e sia al singolare che al plurale è un termine debole. Anche l’elemento figurativo del marchio anteriore, raffigurando un raviolo, non è originale. “My love” del marchio impugnato non alludendo alle caratteristiche del raviolo, non è descrittivo.
Ad avviso della Divisione di annullamento l’opposizione è respinta.
OPPOSIZIONE
N. B 2 943 739
Raviolo Verde Limited, Shannon Town Centre Unit 9 Block e Bru Na Sionna, Shannon, Co. Clare,
Irlanda (opponente)
c
o n t r o
Albagnulot & Co. S.r.l., via Viarengo – frazione Motta 3 – 14055 Costigliole
d’Asti (AT), Italia (richiedente).
Il 09/10/2020, la
Divisione di Opposizione emana la seguente
DECISIONE:
1. L’opposizione n. B 2 943 739 è totalmente
respinta.
2. L’opponente sopporta l’onere
delle spese.
MOTIVAZIONE:
L’opponente
ha presentato opposizione contro tutti iprodotti e servizi della domanda di marchio dell’Unione europea
n. 16 911 431 (marchio
figurativo). L’opposizione si basa sulla
registrazione di marchio dell’Unione europea n. 12 705 951 (marchio
figurativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1,
lettere a) e b), RMUE.
RISCHIO
DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE
Sussiste
un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che
i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi,
provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese
economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende
dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori
che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la
somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere
distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni
in conflitto così come il pubblico di riferimento.
a) I prodotti e servizi
I
prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:
Classe 12: Ristoranti mobili [vetture].
Classe 35: Gestione di ristoranti per conto terzi.
Classe 39: Consegna di alimenti da parte di
ristoranti.
Classe 42: Pianificazione [progettazione] di
ristoranti.
Classe 43: Ristoranti.
I
prodotti e servizi contestati sono i seguenti:
Classe 29: Carne; pesce; pollame; selvaggina; estratti di carne;
verdura pronta; frutta pronta; frutta, funghi ed ortaggi lavorati (inclusi
frutta a guscio e legumi); gelatine, marmellate, composte, frutta e verdura
spalmabili; conserve di pomodoro; conserve di carne; conserve di pesce;
conserve di legumi; latte; latticini; prodotti caseari e loro succedanei;
succhi di verdura concentrati per uso alimentare; succhi di frutta per
cucinare; uova e prodotti a base di uova; olii e grassi alimentari.
Classe 30: Sughi di carne; paste contenenti
ortaggi e pollame; paste contenenti ortaggi e carne; paste alimentari ripiene;
concentrati a base di ortaggi per condimenti; zucchero; miele; riso; farine
alimentari; cereali; cereali per la produzione della pasta; cereali lavorati,
amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; alimenti a
base di cereali; pasta alimentare; pasta ripiena; pasta secca; pasta fresca;
pasta con farciture; pasta all’uovo; sughi per pasta; salse per pasta; piatti
pronti contenenti pasta; piatti di pasta pronti; piatti a base di pasta;
condimenti a base vegetale per pasta; pasti preparati a base di pasta; pane;
pasticceria; confetteria; gelati; sale; aceto; spezie; aromi per alimenti;
preparati per sughi.
Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio di
prodotti alimentari; servizi di vendita al dettaglio di specialità
gastronomiche; amministrazione commerciale.
Classe 43: Servizi di ristorazione;
servizi di ristorazione da asporto; somministrazione di cibi e bevande per
clienti di ristoranti; alloggi temporanei.
Alcuni dei prodotti e servizi
contestati sono identici o simili aiprodotti e servizi sui quali si
basa l’opposizione. Per motivi di economia procedurale, la divisione
d’Opposizione non procederà a una comparazione esaustiva deiprodotti e
servizi sopra elencati. L’esame dell’opposizione verrà quindi effettuato come
se tutti i prodotti e servizi contestati fossero identici a quelli del marchio
anteriore, il che è per l’opponente il modo migliore in cui l’opposizione possa
essere esaminata.
b) Pubblico
di riferimento – grado di attenzione
Si ritiene che il
consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato
e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto
che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del
settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.
Nel
presente caso, i prodotti
e servizi che risultano essere, in ipotesi, identici sono
diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione
sia medio.
c) I segni
Il
territorio di riferimento è l’Unione europea.
La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza
visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi
distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Il marchio anteriore è un
marchio figurativo composto dai termini “Raviolo verde” riprodotti in caratteri
di colore verde smeraldo e al di sotto dei quali si trova una striscia
orizzontale pure verde smeraldo che si assottiglia da sinistra a destra. Nella
parte superiore del segno, i cui elementi sono collocati su di uno sfondo di
colore verde acqua, si trova la raffigurazione stilizzata di un raviolo di
colore verde smeraldo.
Il marchio impugnato è pure
figurativo. Esso è formato dal termine “ravioli” riprodotto in caratteri
minuscoli di colore verde chiaro al di sopra del quale si trova la
rappresentazione stilizzata di un quadrifoglio. Nella parte inferiore destra
del segno si trovano i due termini “My love” riprodotti in caratteri di
fantasia che evocano una scrittura a mano.
I
marchi in disputa non presentano elementi che potrebbero essere considerati più
dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.
I termini “ravioli” e “raviolo” saranno intesi dalla
totalità del pubblico di riferimento. Queste parole italiane indicano infatti
una specialità culinaria italiana, di origine genovese che consiste, come
definito nel Vocabolario Treccani, Edizione online, in pasta all’uovo in
sfoglia, ritagliata a rettangoli o a dischi sovrapposti o ripiegati su sé
stessi, con ripieno che varia anche secondo usi regionali: a base di carne, di
ricotta e spinaci, di erbe odorose, ecc.; si mangiano per lo più asciutti, conditi
con sugo o burro e parmigiano. Si deve tener conto del fatto che in tutte le
lingue del territorio di riferimento i termini equivalenti sono i medesimi,
come ad esempio in inglese, in tedesco, in francese o in ungherese, o molto
simili, si vedano ad esempio i termini Ραβιόλια (raviolia) in greco, ravioolid
in estone, ravioliai in lituano o ravioly in slovacco.
Questi elementi sia del marchio anteriore che del marchio
impugnato sono quindi non-distintivi per alcuni dei prodotti e servizi dal
momento che descrivono i prodotti o l’oggetto dei servizi, o quantomeno deboli,
dal momento che possono alludere, nel caso di prodotti quali i preparati per
sughi o il sale, a prodotti che possono essere utilizzati come ingredienti o
che dei ravioli ricordano, ad esempio, la forma, come potrebbe essere il caso
della confetteria.
Lo stesso vale per quanto riguarda l’elemento figurativo
posto nella parte superiore del marchio anteriore, che per l’appunto consiste
nella raffigurazione di un raviolo.
Per quanto invece riguarda il secondo elemento
denominativo del marchio anteriore, ossia il termine “verde”, bisogna operare
una distinzione. Esso è pure non-distintivo o debole per quella parte del
pubblico di riferimento che lo assocerà al nome di un colore, quale la parte
del pubblico di lingua italiana, che intenderà l’espressione ‘raviolo verde’
come una variante, per l’appunto, della specialità culinaria, mentre risulta
essere normalmente distintivo per quella parte del pubblico di riferimento che
non ne comprenderà il significato, quale ad esempio la parte del pubblico, a
titolo di esempio, di lingua inglese, lituana o ungherese.
Per quanto concerne i restanti elementi del marchio
impugnato, essi sono normalmente distintivi. Ciò in ragione del fatto che i significati
ai quali fanno riferimento, che saranno pure intesi dalla totalità del
pubblico, inclusa l’espressione “My love” formata da termini base della lingua
inglese equivalenti all’espressione, in italiano, “amore mio/il mio amore”, non
descrivono od alludono a nulla in relazione ai prodotti e servizi considerati
in ipotesi identici nelle classi 29, 30, 35 e 43.
Visivamente, i
segni coincidono nelle prime sei lettere degli elementi “raviolo” e “ravioli”,
per quanto riprodotti in caratteri diversi. Essi differiscono nelle ultime
lettere dei suddetti elementi, che sono non-distintivi o deboli nonché in tutti
i restanti elementi dei segni, ossia i termini aggiuntivi “verde” e “My love” e
gli elementi figurativi.
Pertanto, i segni sono, al massimo, simili in ridotta
misura, dato che solo coincidono parzialmente in elementi deboli o addirittura
non-distintivi.
Sotto il profilo fonetico,
indipendentemente dalle diverse regole di pronuncia in diverse parti del
territorio di riferimento, la pronuncia dei segni
coincide nel suono delle lettere “raviol”, presenti in modo identico in
entrambi i segni, le quali però fanno parte di elementi deboli o non-distintivi.
La pronuncia differisce nel suono delle ultime lettere dei termini “raviolo” e
“ravioli”, delle lettere “verde” del segno
anteriore, che costituiscono un elemento distintivo, debole o non-distintivo dipendendo
dalla loro comprensione o meno e delle due parole “My love” del segno
impugnato, che sono insieme un elemento normalmente distintive.
Dunque, i segni sono foneticamente
simili, al massimo, in ridotta misura.
Sotto
il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto
semantico trasmesso dai marchi. I
segni solo presentano una somiglianza concettuale limitatamente ad elementi
non-distintivi o al massimo deboli. Ne consegue che i segni siano da considerarsi, nella
migliore delle ipotesi, soltanto simili in assai ridotta misura.
Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in
almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.
d) Carattere
distintivo del marchio anteriore
Il carattere distintivo
del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella
valutazione globale del rischio di confusione.
L’opponente
non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo
in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.
Di
conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si
baserà sul suo carattere distintivo intrinseco.
Nel caso presente, il marchio anteriore risulta,
nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per almeno una parte del pubblico
del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e serviziin questione, ossia la parte che non attribuirà
alcun significato al termine “verde”. Pertanto, il carattere distintivo del
marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in
alcuni elementi non distintivi o quantomeno di modesta capacità distintiva,
secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.
Per quanto invece riguarda
quella parte del pubblico che comprenderà il significato dell’espressione
“raviolo verde”, quale ad esempio quella di lingua italiana, tenuto in conto
quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione, il
carattere distintivo del marchio anteriore si ritiene che sia dato
dalla specifica combinazione degli elementi e deve essere considerato modesto per tutti i prodotti e
servizi in questione data la sua natura descrittiva o quantomeno allusiva.
e) Valutazione globale, altri argomenti e
conclusione
La Corte ha
affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente,
tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in
specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal
grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il
pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i
prodotti o servizi (sentenza dell’11/11/1997, C- 251/95, Sabel, EU:C:1997:528,
§ 22).
I prodotti
e servizi nelle classi 29, 30, 35 e 43
sono stati considerati, in ipotesi, essere identici. Essi sono diretti al grande pubblico il quale presterà un livello di attenzione medio.
Nel caso in oggetto,
per quanto riguarda i segni, essi sono stati riscontrati essere simili soltanto
in ridotta misura in virtù della coincidenza parziale dei due elementi
“Raviolo” e “ravioli”.
È tuttavia evidente
come le differenze tra i segni siano particolarmente rilevanti se si tiene
conto del fatto che la scarsa somiglianza tra i segni deriva dalla presenza,
come accennato poc’anzi, di elementi dal carattere distintivo assai limitato,
se non addirittura dalla natura descrittiva per il pubblico di riferimento. Nel
marchio impugnato pe evidente che ad attirare maggiormente l’attenzione saranno
l’elemento figurativo, che è normalmente distintivo, così come i due elementi
verbali “My love”, che sono pure distintivi ed essendo generalmente
comprensibili determinano una chiara differenziazione semantica rispetto al
marchio anteriore.
La Divisione
d’Opposizione ritiene che, considerato quanto precede, anche
qualora i servizifossero identici, non sussisterebbe alcun rischio di
confusione da parte del pubblico, dato che le differenze tra i segni sono sufficientemente
marcate, gli elementi aggiuntivi e differenti sono chiaramente
percettibili, e, soprattutto, le somiglianze solo risiedono in elemento dalla
scarsa o nulla capacità distintiva.
Pertanto, l’opposizione deve essere respinta.
Per completezza, è necessario rilevare che l’opposizione
deve altresì essere respinta nei limiti in cui essa è basata sul motivo di cui
all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), RMUE in quanto risulta
evidente che i segni non sono identici.
SPESE
Ai sensi
dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un
procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.
Poiché
l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal
richiedente nel corso del
procedimento.
Conformemente
all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1,
lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafo 3, e regola 94,
paragrafo 7, lettera d), punto ii), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le
spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate
sulla base dell’importo massimo ivi stabilito. Nel presente caso, il
richiedente non ha nominato un rappresentante professionale ai sensi dell’articolo 120,
RMUE e, pertanto, non ha sostenuto spese di rappresentanza.
Divisione d’Opposizione
María Clara IBÁÑEZ FIORILLO |
Andrea VALISA |
Aurelia PEREZ BARBER |
Ai sensi
dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi
con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che
quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68,
RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi
a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione
impugnata. Inoltre
deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera
presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.