Rappresentazione della bandiera italiana – marchio non registrabile – Alicante 19-12-2023

Il segno non è registrabile perchè ha al suo interno un elemento costituito da un’imitazione da un punto di vista araldico della bandiera italiana che è protetta ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 19/12/2023
*******

*****

Calderara di Reno

Fascicolo nº:
Vostro riferimento: LUS_UE_2023
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: **********
Calderara di Reno

I. Sintesi dei fatti
In data 27/07/2023 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione non è idoneo
alla registrazione, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h),
RMUE.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione sono:
Classe 31 Cibi e foraggio per animali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
− Il segno oggetto della domanda contiene un elemento costituito da un’imitazione da
un punto di vista araldico della bandiera italiana protetta ai sensi dell’articolo 6 ter
della convenzione di Parigi, sulla base delle informazioni estratte in data 27/07/2023
e accessibili all’indirizzo https://branddb.wipo.int/en/brand/WO801967IT0000001.
− Il marchio per il quale si richiede la protezione suggerirebbe al pubblico una
connessione con l’organizzazione in questione nel senso che i prodotti provengono,
o sono approvati, dall’organizzazione in questione, poiché recano il simbolo della
bandiera italiana (21/04/2004, T-127/02, ECA, EU:T:2004:110, § 65).
− Questo impedimento alla registrazione può essere superato presentando
un’autorizzazione alla registrazione del marchio emessa dall’autorità competente
dello Stato o dell’organizzazione pertinenti.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni, nonché un’autorizzazione
valida entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, né un’autorizzazione
valida emessa dall’autorità competente dello Stato italiano, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018889993 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.