RACCOLTA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE – art. 185 Codice Proprietà Industriale

RACCOLTA DEI TITOLI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
art. 185 Codice Proprietà Industriale

1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell’ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

2. I titoli di proprieta’ industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono (1):

a) la data e il numero della domanda;

b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

d) il cognome ed il nome dell’inventore o dell’autore (2);

e) gli estremi della priorità rivendicata;

f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimenti al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte (3).

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l’ufficio informa il MIPAF della concessione.

(1) Alinea sostituito dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(2) Lettera modificata dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

(3) Comma modificato dall’articolo 98 del D.Lgs. 13 agosto 2010 n.131.

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016