Quando un Marchio è elogiativo delle caratteristiche del prodotto non è registrabile

Nel nostro caso, se si aggiunge Super a Pizza si vuole far intendere che il nostro prodotto è in assoluto il migliore sul mercato. Il marchio non è registrabile perché semplicemente elogiativo che non distingue il nostro prodotto dagli altri.

Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 05/11/2024
************Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio:
Richiedente:
I. Sintesi dei fatti

Marchio figurativo
*********** Milano
ITALIA
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 14/06/2024 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29
Classe 30
Classe 32
Classe 43
Oli aromatizzati.
Pizza; Salsa di pomodoro; Pizze surgelate; Pizze conservate; Salse per
pizza; Pizze [pronte]; Miscele per pasta per la pizza; Impasto per pizza;
Pizza fresca.
Acqua; Bevande analcoliche; Birre.
Servizi di ristorazione; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Pizzerie; Gastronomie [ristoranti]; Servizi di fast food; Catering.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
• La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il
consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione. In questo caso, almeno il consumatore medio di
lingua italiana/inglese/tedesca attribuirebbe al segno il significato seguente: focaccia
di pasta rotonda condita con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e
cotta al forno di qualità superiore, eccellente, grande.
• Il suddetto significato dei termini «SuperPizza», di cui il marchio è composto, è
supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.
ITA https://dizionario.internazionale.it/parola/super
ENG https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/super
(Traduzione libera dell’Ufficio: Super- si usa per formare aggettivi che
indicano che qualcosa è a un livello superiore rispetto a qualcos’altro.)
DE https://www.duden.de/rechtschreibung/super
(Traduzione libera dell’Ufficio: molto buono, grande, eccellente)
ITA https://dizionario.internazionale.it/parola/pizza
ENG https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pizza
(Traduzione libera dell’Ufficio: La pizza è un pezzo di pasta piatto e
rotondo, ricoperto di pomodoro, formaggio e altri alimenti saporiti e poi
cotto in forno.)
DE https://www.duden.de/rechtschreibung/Pizza
(Traduzione dell’Ufficio: Specialità italiana salata (di solito servita calda)
preparata con pasta lievitata tirata sottile e condita con fette di
pomodoro, formaggio, ecc.)
• In relazione ai prodotti obiettati nelle classi 29, 30 e 32, quali ad esempio pizza, salsa
di pomodoro e bevande, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno «
» come descrittivo di un tipo di pizza e/o di particolare impasto per
pizza e/o di ingredienti utilizzati per fare la pizza che sono di livello superiore. Con
riguardo ai servizi di ristorazione in classe 43, i consumatori di riferimento
percepirebbero il segno come indicativo del fatto che tali servizi sono necessari alla
produzione e somministrazione di tali prodotti.
• Pertanto, nonostante alcuni elementi stilizzati, il consumatore di riferimento
percepirebbe il segno come indicativo di informazioni su specie, qualità, destinazione
e valore dei prodotti e servizi.
• Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per
i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo
caso, almeno il consumatore medio di lingua italiana/inglese/tedesca, come sopra
detto, attribuirebbe al segno il significato seguente: focaccia di pasta rotonda condita
con olio, salsa di pomodoro, mozzarella o altri ingredienti e cotta al forno di qualità
superiore, eccellente, grande.
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  • Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «
    » semplicemente
    come attributivo dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti e servizi
    obiettati sono e/o riguardano e/o promuovono tipi di pizza di ottima qualità, eccellenti
    e/o di grandi dimensioni. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non
    come un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
    elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.
    • Benché il segno contenga determinati elementi stilizzati che gli conferiscono un
    grado di stilizzazione, come detto (supra), tali elementi sono così trascurabili da non
    dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
    elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
    essenziale in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione.
    • Di conseguenza, il segno in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo ai
    sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
    II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
    Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 14/06/2024, dichiarando di comprendere le
    motivazioni dell’Ufficio nel valutare il segno come descrittivo e privo di carattere distintivo e
    richiedendo la possibilità di modificare il segno al fine di evitare gli impedimenti assoluti di
    cui all’articolo 7 lettere b) e c) RMUE.
    III. Motivazione
    Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
    in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
    Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di
    mantenere la propria obiezione.
    In data 27/06/2024, l’Ufficio ha risposto alle osservazioni presentate dal richiedente,
    illustrando le due condizioni necessarie e cumulative per la modifica del marchio, ossia:
    • l’errore deve essere ovvio, e
    • la modifica non deve alterare in modo sostanziale il marchio depositato.
    L’Ufficio nella stessa comunicazione aveva rilevato che nella fattispecie in esame non vi era
    alcuna prova che il segno fosse stato richiesto a seguito di un errore e che la modifica
    proposta avrebbe alterato in maniera sostanziale il marchio rispetto a quello inizialmente
    depositato. Ad ogni modo, l’Ufficio invitava il richiedente a prendere visione delle Direttive
    concernenti l’esame sui marchi dell’Unione europea, Parte B Esame, Sezione 2 Formalità,
    15 Modifiche alla domanda di marchio dell’Unione europea, 15.1 Modifiche alla riproduzione
    del marchio (https://guidelines.euipo.europa.eu/2214317/2138600/direttive-dimarchi/15-1
    modifiche-alla-riproduzione-del-marchio).
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    Nel caso in esame, non vi sono state ulteriori comunicazioni e/o osservazioni in tal senso da
    parte del richiedente. Pertanto, alla luce di quanto precede, le osservazioni del richiedente
    devono essere respinte.
    IV. Conclusioni
    Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
    paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 019027102 è respinta in
    parte, vale a dire per:
    Classe 29
    Classe 30
    Classe 32
    Classe 43
    Oli aromatizzati.
    Pizza; Salsa di pomodoro; Pizze surgelate; Pizze conservate; Salse per
    pizza; Pizze [pronte]; Miscele per pasta per la pizza; Impasto per pizza;
    Pizza fresca.
    Acqua; Bevande analcoliche; Birre.
    Servizi di ristorazione; Somministrazione di cibi e bevande in ristoranti e bar;
    Pizzerie; Gastronomie [ristoranti]; Servizi di fast food; Catering.
    La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:
    Classe 25
    Abbigliamento.
    Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
    decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
    all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
    presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
    deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
    tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata
    pagata.