Il segno «TONNO ROSSO D’ITALIA» comunica direttamente al pubblico italiano, e spesso anche a quello europeo, informazioni riguardanti:
- la specie (“tonno rosso”);
- la provenienza geografica (“d’Italia”).
Queste informazioni sono di natura descrittiva e non evocano alcuna origine commerciale specifica: pertanto non soddisfano la funzione distintiva ex art. 7, par. 1, lett. b) RMUE
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea ex articolo 7 e articolo 42,
paragrafo 2, RMUE
Alicante, 04/08/2025
************ Bari
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento:
Marchio: TONNO ROSSO D’ITALIA
Tipo de marchio: Marchio denominativo
Nome del richiedente: **************** (SA)
I. Sintesi dei fatti
In data 02/12/2024 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo
di carattere distintivo per parte dei prodotti e servizi rivendicati, ha sollevato
un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2
RMUE.
I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 29: Tonno [conservato]; tonno sottolio; tonno in scatola; tonno [pesci non
vivi]; filetti di pesce; pesce; pesce conservato; pesce in scatola; pesce cotto; mousse
di pesce; pesce lavorato; pesce marinato; pesce sottaceto; piatti di pesce; crema da
spalmare a base di pesce; prodotti ittici trattati per l’alimentazione umana; pesci, non
vivi.
Classe 31: Coltivazioni dell’acquacoltura; tonno, vivo; pesce vivo; pesci vivi; pesci
vivi per uso alimentare; prodotti dell’allevamento; animali vivi, organismi per la
riproduzione (allevamento).
Classe 35: Servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; vendita al dettaglio
per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatichemondiali di prodotti alimentari.
Classe 40: Affumicatura del pesce; lavorazione del pesce; alimenti cotti (trattamento
di -); conservazione di alimenti; lavorazione di alimenti; trattamento di alimenti cotti.
Classe 43: Servizi di ristorazione; servizi di bar-ristoranti; servizi di ospitalità
[ristorazione]; preparazione di cibi; servizi per la preparazione di alimenti;
somministrazione di cibi in ristoranti e bar; servizi di ristorazione con bar con licenza
per la vendita di alcolici.
Classe 44: Cura/custodia di pesci; servizi di consulenza in materia di cura dei pesci;
servizi di pesca in alto mare; allevamento di animali; fornitura di informazioni in tema
di allevamento di animali.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i prodotti per i quali si richiede la protezione sono o
comprendono la specie tonno rosso proveniente dall’Italia (Classe 31) e/o
sono prodotti derivati dal tonno rosso proveniente dall’Italia o preparati a base
di tonno rosso proveniente dall’Italia (Classe 29). In merito ai servizi obiettati,
i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo
dell’informazione che i servizi di vendita di prodotti alimentari (Classe 35) si
riferiscono alla vendita di tonno rosso proveniente dall’Italia, sia i forma viva
che come prodotti elaborati, e che i servizi di ristorazione (Classe 43) offrono
piatti a base di tonno rosso proveniente dall’Italia o altri alimenti costituiti da o
aventi come ingrediente il tonno rosso proveniente dall’Italia, e che la
lavorazione di alimenti (Classe 40) ha ad oggetto la lavorazione, come ad
esempio affumicatura e conservazione, del tonno rosso proveniente dall’Italia
e, da ultimo, i servizi di cura/custodia/pesca/allevamento (Classe 44) nonc
Il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato
seguente: una specie di tonno e/o la carne di tonno elaborata proveniente
dall’Italia.
Il suddetto significato dei termini «TONNO ROSSO D’ITALIA», di cui il
marchio è composto, era supportato dai seguenti riferimenti (informazioni
estratte in data 27/11/2024):
https://www.treccani.it/vocabolario/tonno/
https://dizionario.internazionale.it/parola/di
https://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Italia/?search=Italia
https://www.oceano.org/it/oceano-in-questione/cose-il-tonno-rosso/
https://www.wwf.it/specie-e-habitat/specie/tonno-rosso/
https://www.fondazionedietamediterranea.it/tonno-rosso-tutti-i-segretivenerdipesce/
Il contenuto dei link faceva parte dell’obiezione.servizi di informazione e consulenza ad essi relativi hanno ad oggetto la
specie tonno rosso proveniente dall’Italia. Pertanto, il segno descrive la
specie e la provenienza geografica dei prodotti e dell’oggetto dei servizi.
- In questo senso, occorre rilevare che, se il marchio collettivo UE oggetto della
domanda può designare una provenienza geografica dei prodotti o dei servizi,
2 /7
in quanto beneficiario della deroga di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c),
RMUE, ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, RMUE, è imprescindibile,
nondimeno, che tale segno sia dotato di elementi che consentano al
consumatore di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione
da quelli di altre imprese, per essere considerato distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (05/03/2020 C-766/18 P,
BBQLOUMI (fig. ) / HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 72 e 73). - Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno denominativo «TONNO
ROSSO D’ITALIA» semplicemente come un’indicazione non distintiva che i
prodotti e servizi sono o si riferiscono a una specie di pesce, il tonno rosso
appunto, proveniente dall’Italia. Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe
a vedere il segno non come un’indicazione dell’origine commerciale, ma
meramente come un’informazione relativa alla specie e la provenienza
geografica dei prodotti e dell’oggetto dei servizi, un’indicazione, pertanto, non
in grado di distinguere i prodotti e servizi provenienti dai membri
dell’associazione titolare del marchio da quelli di altre imprese. Di
conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 30/01/2025, che possono essere
sintetizzate come segue:
- Il pubblico dell’Unione Europea a cui è rivolto il marchio non conosce
necessariamente la lingua italiana. Pertanto, per quella porzione di pubblico,
il richiedente è del parere che l’espressione non sia immediatamente
informativa della natura, dell’origine o di altre caratteristiche specifiche dei
prodotti in questione. Di conseguenza, al parere del richiedente non sembra
esatto affermare che il pubblico di riferimento, o perlomeno tutto il pubblico di
riferimento, non distinguerebbe nel segno nessuna indicazione dell’origine
commerciale. - La componente verbale del marchio “TONNO ROSSO D’ITALIA” designa un
tipo specifico di pesce, appunto, il tonno rosso. Pertanto, al parere del
richiedente, detto termine non può essere considerato descrittivo di tutti i
prodotti alimentari. Di conseguenza, il richiedente ritiene che l’obiezione
dell’Ufficio non possa ritenersi fondata perlomeno per i seguenti servizi:
Classe 35: servizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari; vendita al
dettaglio per corrispondenza di prodotti alimentari; vendita al dettaglio tramite reti informatiche mondiali di prodotti alimentari.
- Classe 40: affumicatura del pesce; lavorazione del pesce; alimenti cotti
(trattamento di -); conservazione di alimenti; lavorazione di alimenti;
trattamento di alimenti cotti. - Classe 43: servizi di ristorazione; servizi di bar-ristoranti; servizi di
ospitalità [ristorazione]; preparazione di cibi e bevande; servizi per la
preparazione di alimenti e bevande; somministrazione di cibi e bevande in
ristoranti e bar; servizi di ristorazione con bar con licenza per la vendita di
alcolici. - Classe 44: fornitura di informazioni in tema di allevamento di animali.
3 /7
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata
sui motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha
deciso di mantenere la propria obiezione.
Considerazioni generali:
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla
registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».
I marchi contemplati all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare,
quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un
acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva,
oppure un’altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite,
EU:T:2002:42, § 26).
In merito alle osservazioni del richiedente:







