Quando un Marchio è descrittivo del prodotto e delle caratteristiche di quest’ultimo

Siamo di fronte ad un esempio di marchio descrittivo: “AMARO 33” in quanto il termine “amaro” designa una tipologia di bevanda alcolica, relativamente poi al numero “33”, leggendo la scheda prodotto del cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, risulta che si tratti di un amaro con un grado alcolico del 33%. Secondo la Divisione di Annullamento il marchio è quindi descrittivo del prodotto e della caratteristica del prodotto stesso che va a commercializzare cioè della sua gradazione alcolica. Non è quindi registrabile.

ANNULLAMENTO N. 42 380 C (NULLITÀ)

Sandro Bason, Via IV Novembre, 25, 36078 Valdagno, Italia (richiedente), rappresentato
da Studio Bonini S.r.l., Corso Fogazzaro, 8, 36100 Vicenza, Italia(rappresentante professionale)

c o n t r o

Francesco Fabris, Via Primo Maggio, 1, 31020 Corbanese di Tarzo (TV), Italia (titolare), rappresentato da D’Agostini Group, Rivale Castelvecchio,
6, 31100 Treviso, Italia  (rappresentante
professionale).

Il 30/10/2020, la Divisione di Annullamento emana
la seguente

DECISIONE

1.       La domanda di nullità è
accolta.

2.       Il marchio dell’Unione europea n. 13 927 363 è dichiarato interamente
nullo.

3.       Il titolare del marchio dell’Unione
europea sopporta l’onere delle spese, fissate in Euro 1 080.

MOTIVAZIONI

In data 19/03/2020, il richiedente ha presentato una domanda di nullità
contro il marchio dell’Unione europea n. 13
927 363 ‘amaro 33’ (marchio verbale) (nel prosieguo il ‘MUE contestato’),
depositato il 10/04/2015 e registrato il 04/08/2015.

La richiesta è diretta contro tutti i prodotti coperti dal MUE contestato,
ossia:

Classe 33:  Bevande alcoliche
(escluse le birre).

Il richiedente ha
invocato l’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), RMUE in
combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c)
e d), RMUE.

SINTESI DEGLI ARGOMENTI DELLE PARTI

Nelle osservazione
presentate in data 19/03/2020, il richiedente sostiene che il MUE
contestato si compone di due elementi descrittivi: la parola “amaro” descrittiva
dei prodotti contestati in quanto riferibile a un “liquore aromatico a base di
estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da
vocabolario Garzanti Linguistica online); il numero ‘33’ identificativo della
gradazione alcolica dell’amaro stesso, come indicato sul sito web dell’azienda
venditrice del prodotto. Ne consegue, a detta del richiedente, che il segno non
fa altro che informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti da esso
coperti, vale a dire sul loro grado alcolico.

Il richiedente osserva
che un numero può essere oggetto di registrazione solo quando non è meramente
descrittivo o privo di carattere distintivo in relazione ai prodotti e servizi
rilevanti. In tal senso, il richiedente cita una decisione del 12/05/2009 delle
Commissioni di Ricorsi nel caso R 72/2009-2, nella quale veniva rifiutato il
segno ‘15’ per birre in quanto tale numero era stato riconosciuto come
identificativo del contenuto alcolico dei prodotti.

Il richiedente conclude
che il marchio in esame è descrittivo e parimenti privo di carattere
distintivo.

A sostegno delle proprie osservazioni, il richiedente ha fornito le
seguenti prove:

  • Risultati di una ricerca effettuata sul motore di
    ricerca ‘Google’ che mostrano amari presenti sul mercato con gradazione
    alcolica tra i 23 e i 35 gradi.
  • Copia della scheda prodotto dell’Amaro 33 che viene
    presentato come un amaro aromatico con estratto di zenzero a base di grappa di
    Prosecco invecchiata con una gradazione alcolica del 33%.

In data 19/03/2020 le
osservazioni del richiedente venivano notificate al titolare, il quale aveva a
disposizione fino al 25/05/2020 per depositare osservazioni di replica. Poiché,
alla scadenza del termine, nessuna risposta era pervenuta dal titolare, in data
01/07/2020 l’Ufficio comunicava alle parti che la fase in contraddittorio del
procedimento era conclusa e che una decisione sarebbe stata presa in base agli
elementi in suo possesso.

MOTIVI DI NULLITÀ ASSOLUTA – ARTICOLO 59, PARAGRAFO 1,
LETTERA a), RMUE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 7 RMUE

Ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1,
lettera a), e paragrafo 3, RMUE, su domanda presentata all’Ufficio un
marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché è stato registrato in
contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 RMUE. Se i motivi di nullità
si applicano solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio dell’Unione
europea è registrato, la nullità del marchio sarà dichiarata soltanto per i
prodotti o servizi di cui trattasi.

Inoltre, dall’articolo 7, paragrafo 2, RMUE
risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, RMUE si applica anche se le
cause d’impedimento esistono soltanto per una parte dell’Unione.

Per quanto concerne la valutazione
degli impedimenti assoluti alla registrazione ai sensi dell’articolo 7 RMUE,
che sono stati oggetto di un esame d’ufficio antecedente alla registrazione del
marchio dell’Unione europea, la Divisione di Annullamento di regola non
effettua ricerche, limitandosi ad analizzare i fatti e gli argomenti presentati
dalle parti nei procedimenti di nullità.

Tuttavia, il fatto che la Divisione di Annullamento
si limiti a un esame dei fatti espressamente presentati non esclude che essa
prenda in considerazione fatti notori, ossia fatti conoscibili da qualsiasi
persona o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili
(23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).

Sebbene tali fatti e argomenti debbano risalire al
periodo in cui è stata depositatala
domanda di marchio dell’Unione europea, i fatti relativi ad un periodo
successivo potrebbero anche consentire di trarre conclusioni relative alla
situazione al momento del deposito (23/04/2010, C‑332/09 P, Flugbörse,
EU:C:2010:225, § 41 e 43).

Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE

Ai sensi dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono esclusi dalla registrazione “i marchi
composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire
per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore,
la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di
prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio”.

Secondo una giurisprudenza costante, tale norma
persegue una finalità d’interesse generale, la quale impone che le indicazioni
o i segni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali
si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti
(12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

Inoltre, segni o indicazioni che possono servire,
nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il
quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE, considerati inidonei ad esercitare la funzione essenziale del
marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o del servizio,
al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio
contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la
stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra,
qualora essa risulti negativa (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, §
28).

Ne consegue che, affinché un segno sia soggetto al
divieto di cui a tale articolo, esso deve presentare con i prodotti o servizi rilevanti
un nesso sufficientemente diretto e concreto tale da consentire al pubblico di
riferimento di percepire immediatamente, e senza ulteriore riflessione, una descrizione
dei prodotti e dei servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (12/06/2007,
T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 29; 07/07/2011, T-208/10, TRUEWHITE, EU:T:2011:340,
§ 14; e 14/01/2016, T-318/15, Triple Bonus, EU:T:2016:1, § 20).

Perché gli impedimenti di cui all’articolo 7,
paragrafo 1, lettera c), RMUE trovino applicazione non è necessario che i segni
e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati al
momento della domanda di registrazione a fini descrittivi di prodotti o servizi
coperti dal segno ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come
emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e
indicazioni possano essere utilizzati a tal fine (17/11/2016, T-315/15,
Electric Highway, EU:T:2016:667, § 31).

Un segno denominativo
deve essere quindi escluso dalla registrazione, in applicazione dell’articolo
7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi
significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui
trattasi (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

La valutazione del carattere descrittivo di un
segno non può essere operata che tenuto conto, da un lato, dei prodotti o dei
servizi in questione e, dall’altro, della comprensione che ne ha il pubblico di
riferimento (15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 50).

A tal riguardo, si osserva che i prodotti protetti dal segno del titolare
sono bevande alcoliche, ad eccezione delle birre, appartenenti alla classe 33 e
destinate al grande pubblico, vale a dire il consumatore medio, normalmente
informato e ragionevolmente attento e avveduto (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 31/05/2018, T/314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, §
48).

Inoltre, poiché il richiedente ha prodotto argomenti e prove sul significato del segno nella
lingua italiana, il pubblico rispetto al quale è necessario stabilirne il
carattere distintivo è il consumatore italofono dell’Unione Europea.

Ciò detto, nella sua memoria il richiedente
sostiene, in sostanza, che il MUE contestato è da ritenersi descrittivo dei
prodotti in esame poiché contenente un’espressione che ne identifica una determinata
caratteristica, vale a dire il contenuto alcolico.

Il MUE contestato è un segno verbale che consiste
nella dicitura ‘AMARO 33’.

In primo luogo, come emerge dalle definizioni
fornite dal richiedente, nella lingua italiana il termine amaro designa
una tipologia di bevanda alcolica, ossia un “liquore aromatico a base di
estratti vegetali, bevuto generalmente come aperitivo o digestivo” (da
vocabolario online ‘Garzanti Linguistica’). Si tratta, pertanto, di un prodotto
che rientra nella categoria generale delle bevande alcoliche (escluse le
birre)
per le quali è stata concessa la registrazione contestata.

In secondo luogo, il segno
si compone del numero ‘33’, che, a detta del richiedente, verrà percepito dal
consumatore medio quale riferimento alla gradazione alcolica dei prodotti contestati.

Nella sentenza del 10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, la Corte di giustizia, facendo riferimento, per analogia, alla
precedente sentenza del 09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, relativa alle
singole lettere (§ 31), ha stabilito che i segni composti esclusivamente da
numeri senza modifiche grafiche possono essere registrati come marchi (§
29-30). Infatti, la registrazione come marchio di un segno è soggetta alla
condizione che quest’ultimo sia adatto a distinguere i prodotti o i servizi di
un’impresa da quelli di altre imprese (§ 32). Pertanto, occorre verificare se
il numero ‘33’ possa ragionevolmente designare una “caratteristica” dei
prodotti in esame.

Nella fattispecie, trattandosi i prodotti rilevanti
di bevande alcoliche (eccetto le birre) è possibile considerare che il contenuto
alcolico rientri tra le qualità che le caratterizza.

Il
Regolamento n. 110/2008 del 15/01/2008
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione,
all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose prevede che il titolo alcolometrico volumico minimo delle bevande
spiritose di gusto amaro o bitter è di 15% vol. (v. Allegato II
‘Bevande Spiritose’ punto 30, paragrafo b)). Inoltre, le
osservazioni del richiedente contengono riferimenti a vari amari presenti nel
mercato, il cui contenuto alcolico rientra tra i 23 e i 35 gradi. Ne deriva che, nel contesto
dei prodotti in esame, e in particolari degli amari, è plausibile che essi
contengano una contenuto alcolico del 33%.
Tale circostanza è ulteriormente confermata dalla scheda prodotto del
cosiddetto ‘Amaro 33’ depositata dal richiedente, da cui risulta che si tratta
di un amaro con un grado alcolico del 33%.

Orbene, alla luce del
suddetto significato e dei prodotti oggetto del MUE contestato, la Divisione di
Annullamento ritiene che il pubblico di riferimento sarà effettivamente in
grado di individuare, immediatamente e senza ulteriori riflessioni, un nesso
concreto e diretto tra il senso del marchio impugnato e una caratteristica dei
prodotti rilevanti, ossia il contenuto alcolico. Difatti, considerando che l’amaro
è una bevanda alcolica con una gradazione alcolica che varia perlomeno tra i 15
e i 35 gradi, è ragionevole ritenere che, agli occhi dei consumatori
interessati, la quantità indicata dalla cifra ‘33’ identifichi il volume
alcolico dei prodotti per i quali il marchio è stato registrato.

Posto che il prodotto amaro è compreso nella
voce generale bevande alcoliche (eccetto le birre), il contenuto
descrittivo del segno è riconducibile all’intera categoria dei prodotti
contestati. Infatti, secondo costante giurisprudenza, il riconoscimento del
carattere descrittivo di un marchio si applica non soltanto ai prodotti dei
quali esso è direttamente descrittivo, ma anche alla più ampia categoria alla
quale appartengono tali prodotti in assenza di un’adeguata limitazione operata
dal titolare (v., in tal senso, 15/09/2009, TAME IT, T-471/07, EU:T:2009:328, §
18; 16/12/2010, Hallux, T-286/08, EU:T:2010:528, § 37; 15/07/2015, HOT, T-611/13,
EU:T:2015:492, § 44).

Pertanto, si ritiene comprovata l’esistenza di una relazione sufficientemente diretta
e concreta tra il MUE contestato e i prodotti in esame, atta a consentire al
pubblico italofono dell’Unione di percepire immediatamente e direttamente una
descrizione di una caratteristiche di tali prodotti (22/06/2005,T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). Il fatto che solo una parte del pubblico
dell’Unione Europea riconosca la connotazione descrittiva del segno è
sufficiente a concluderne la nullità, in quanto l’articolo 7, paragrafo 2, RMUE
esclude la registrazione di un marchio se esiste un impedimento anche soltanto
per una parte dell’Unione europea.

Carattere non distintivo – Articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE

In forza del combinato disposto degli articoli 59,
paragrafo 1, lettera a), e 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, sono esclusi dalla
registrazione, e se registrati devono essere dichiarati nulli, i marchi privi
di carattere distintivo. Tali marchi “sono reputati inidonei a svolgere la
funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l’origine
del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al
consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in
questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta,
qualora l’esperienza si riveli positiva, oppure un’altra scelta, ove
l’esperienza si riveli negativa” (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, §
26).

La nozione di interesse generale sottesa
all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE è, quindi, indissociabile dalla
funzione essenziale del marchio, consistente nel garantire al consumatore o
all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio
contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile
questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (08/05/2008, C‑304/06
P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 55).

In conformità a una giurisprudenza costante,
sussiste una certa interferenza tra l’impedimento alla registrazione attinente
alla mancanza di carattere distintivo e quello che preclude la registrazione di
marchi meramente descrittivi. Questo implica, in particolare, che un segno che
si limita a descrivere caratteristiche dei prodotti e dei servizi è
necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a questi prodotti e
servizi e incorrerebbe, al contempo, nei due detti impedimenti alla
registrazione (10/06/2007, T-190/05, Twist &Pour, EU: T:2007:171, § 32; 12/02/2004,
C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).

In quanto descrittivo di
caratteristiche essenziali dei prodotti contestati, il marchio impugnato è,
dunque, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione a tali
prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour,
EU:T:2007:171, § 39).

Nella fattispecie, la
mancanza di capacità distintiva del marchio, relativamente ai prodotti coperti
dal segno nella classe 33, risulta in tutta la sua evidenza se si tiene conto
che la dicitura ‘AMARO 33’ di cui il segno è costituito si riduce, come sopra
argomentato, ad un’indicazione del contenuto alcolico della bevanda alcolica amaro.

Per queste ragioni, il MUE contestato manca altresì
di carattere distintivo nella percezione dei consumatori di riferimento
rispetto ai prodotti in contestazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1,
lettera b), RMUE.

Altri motivi di nullità invocati dalla richiedente

Poiché i motivi di nullità di cui al combinato
disposto degli articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettere
b) e c), RMUE sono applicabili a tutti i prodotti in contestazione, non occorre
verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione degli ulteriori
motivi di nullità addotti dalla richiedente, di cui al combinato disposto degli
articoli 59, paragrafo 1, lettera a) e 7, paragrafo 1, lettera d), RMUE
(13/09/2016, T−563/15, APOTEKE (fig.), EU:T:2016:467, § 65-66).

Conclusione

Alla luce di quanto sopra, la Divisione di Annullamento
conclude che la domanda è accolta nella sua totalità e ilmarchio dell’Unione europea deve essere dichiarato nullo per tutti
i prodotti contestati.

SPESE

Ai
sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in
una procedura di annullamento sopporta l’onere delle tasse e delle spese
sostenute dall’altra parte.

Poiché risulta soccombente, il titolare del marchio
dell’Unione europea deve sopportare l’onere delle tasse di annullamento nonché
tutte le spese sostenute dal richiedente nel corso di tale procedimento.

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafi 1
e 7, RMUE e dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c),
punto ii), REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono la tassa di
annullamento e le spese di rappresentanza, che devono essere determinate sulla
base degli importi massimi ivi stabiliti.

La Divisione di Annullamento

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI
Pierluigi M. VILLANI Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento
conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione
che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai
sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della
decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è
stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata
una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la
tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.