Il termine “per tutti” sarebbe troppo generico perchè significherebbe che i prodotti in classe 30 Alimenti a base di cereali, alimenti a base di cereali farciti e imbottiti e i prodotti in classe 32 Bibite; birre sono per tutte le persone.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 10/07/2025
****************
Milano
ITALIA
Fascicolo nº:
Vostro riferimento: ***********
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: *********
************ (Varese)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 25/04/2025 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c), e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo.
I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:
Classe 30 Alimenti a base di cereali, alimenti a base di cereali farciti e imbottiti; prodotti
da forno, pasticceria, dolci; pane; pasta; pasta fresca; tramezzini senza
glutine; tramezzini farciti senza glutine; piadine senza glutine; piadine farcite
senza glutine; basi per pizza e pizze senza glutine; biscotti senza glutine;
focacce, crescia e schiaccia senza glutine; muffin senza glutine, croissant
senza glutine vuoti e farciti; chiacchiere senza glutine; tigelle senza glutine;
prodotti da forno, pasticceria, dolci senza glutine; pane senza glutine; pasta
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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senza glutine; pasta fresca senza glutine.
Classe 32 Bibite; birre; bibite senza glutine; birre senza glutine.
L’obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:
il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe al segno il significato seguente:
per tutte le persone.
Il significato dei termini «per» e «tutti», contenuti nel marchio, era supportato dai
seguenti riferimenti di dizionario:
o https://www.treccani.it/vocabolario/per/
o https://www.treccani.it/vocabolario/tutto/
Il contenuto dei link era riportato nella lettera di obiezione.
I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell’informazione
che i prodotti rivendicati sono progettati per essere adatti e accessibili a chiunque,
senza esclusioni o limitazioni. La combinazione delle parole «per» e «tutti»,
comunemente utilizzate nella lingua italiana per esprimere inclusività e universalità,
comunica in modo immediato e diretto che i prodotti sono destinati a un pubblico
ampio e indistinto. Nel contesto dei prodotti delle Classi 30 e 32, l’espressione
«PERTUTTI» enfatizza che i beni alimentari e le bevande sono pensati per
rispondere ai gusti e alle esigenze di una vasta gamma di consumatori,senza
suggerire alcuna caratteristica distintiva o origine commerciale. Pertanto, nonostante
alcuni elementi figurativi costituiti dalla dicitura ‘PerTutti’ -in colore blu scuro dove la
‘P’ iniziale e la ‘T’ sono maiuscole, mentre le restanti lettere sono minuscole- inscritta
all’interno di un cerchio incompleto dello stesso colore del testo, il segno descrive il
pubblico di consumatori dei prodotti rivendicati, indicando che essi sono concepiti per
essere fruibili da tutte le persone, senza alcuna esclusione o limitazione. Tale
descrizione sottolinea una caratteristica fondamentale dei beni, ovvero la loro
accessibilità universale, rendendo il segno una semplice indicazione del pubblico cui
sono destinati.
Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere
distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell’articolo 7, paragrafo
1, lettera b), RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale
di un marchio, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli
di altre imprese. Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli
conferiscono un grado di stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non
dotare di carattere distintivo il marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali
elementi sono combinati consente al marchio di adempiere alla sua funzione
essenziale in relazione ai prodotti per i quali si richiede la protezione.
Oltre a ciò, il segno oggetto della domanda è inammissibile alla registrazione a norma
dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE perché è privo
di qualsiasi carattere distintivo in relazione ai prodotti per i quali si richiede la
protezione. Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e
servizi per i quali si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di
riferimento. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana attribuirebbe a segno il significato sopra descritto in dettaglio. Alla luce di quanto sopra, il pubblico di
riferimento percepirebbe il segno « » semplicemente come attributivo
dell’informazione puramente elogiativa che i prodotti sono concepiti per essere fruibili
da tutte le persone, senza alcuna esclusione o limitazione. Tale descrizione
sottolinea una caratteristica fondamentale dei beni, ovvero la loro accessibilità
universale di essi. Il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come
un’indicazione dell’origine commerciale, ma meramente come un’informazione
elogiativa che serve a evidenziare aspetti positivi dei prodotti.
Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di carattere distintivo.
Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata
un’obiezione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha omesso di presentare le proprie osservazioni entro la scadenza.
III. Motivazione
Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata sui motivi
in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.
Non avendo ricevuto nessuna osservazione da parte del richiedente, l’Ufficio ha deciso di
mantenere l’obiezione sollevata nella notifica dei motivi assoluti di rifiuto.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c), e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 19 155 459 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre,
deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da
tale data.







