PUBBLICAZIONI RELATIVE A DOMANDE E REGISTRAZIONI DI MARCHIO NAZIONALE – art. 44 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PUBBLICAZIONI RELATIVE A DOMANDE E REGISTRAZIONI DI MARCHIO NAZIONALE
art. 44 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Ai sensi dell’articolo 187, comma 1, lettere a), b), d), del Codice, sono pubblicate sul Bollettino dei marchi d’impresa anche le seguenti notizie relative a:

a) domande di marchio già pubblicate, se considerate come modificate in seguito a rettifiche dovute ad errori dell’Ufficio relativi alla riproduzione del marchio o all’elenco di prodotti e servizi;

b) domande di marchi, ritenuti registrabili, oggetto dell’esame anticipato di cui all’articolo 120, comma 1, del Codice;

c) domande di marchi ritenuti registrabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento del ricorso avverso il rifiuto dell’Ufficio;

2. La pubblicazione della domanda di marchio, o della relativa registrazione se la domanda non è stata ancora pubblicata, oltre quanto previsto dagli articoli 156, 157, 158 e 159 del Codice, indica:

a) le notizie di cui all’articolo 11;

b) l’indicazione della richiesta di estensione all’estero della protezione del marchio, ai sensi dell’accordo di Madrid, con l’eventuale avviso di cui all’articolo 179, comma 2, del Codice.

 

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016