PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
art. 126 Codice Proprietà Industriale
1. L’autorità giudiziaria può ordinare che l’ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale sia pubblicata integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016