PROTEZIONE TEMPORANEA – art. 28 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

PROTEZIONE TEMPORANEA
art. 28 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il certificato di cui all’articolo 169, comma 5 del Codice deve contenere:

a) il cognome il nome e il domicilio dell’espositore;

b) la data in cui il prodotto o il materiale che incorpora il diritto di marchio è stato consegnato per l’esposizione nonché il tipo di prodotto o di materiale incorporante il marchio;

c) una rappresentazione del marchio come esposto.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016