PROCESSO CIVILE TELEMATICO

OBBLIGO DI INDICAZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NEGLI ATTI INTRODUTTIVI DEI GIUDIZI CIVILI E TRIBUTARI

Sanzione del 50% del contributo unificato per le omissioni L’ultima manovra correttiva del governo (D.l. 6 luglio 2011 n. 98 in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 155 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) ha previsto che se l’avvocato non indica l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax nell’atto introduttivo di un giudizio, il contributo unificato da pagarsi per quel giudizio è aumentato del 50%. La stessa sanzione è prevista anche in caso di omissione dell’indicazione del codice fiscale della parte che introduce il giudizio. Questa misura ha il duplice scopo di incentivare ulteriormente l’uso della posta elettronica certificata (il fax è già ora quasi sempre indicato, quantomeno nel timbro del legale sugli atti) e magari di garantire qualche ulteriore entrata per le casse dello stato da parte dei clienti di avvocati un po’ distratti, che appunto dimentichino di indicare la propria PEC.

Si riporta di seguito la normativa di riferimento:

Art.37 D.l. 6 luglio 2011 n. 98 Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie Comma 6, lett. Q “3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio o, per il processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e’ aumentato della meta’.”

Non pare molto appropriato il riferimento “ai sensi dell’art. 125 c.p.c.” poiché l’art. 125 c.p.c. non prevede fra i dati da inserirsi negli atti l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, ma solo il codice fiscale.

Art. 125 codice procedura civile (aggiornato alla l. 22 febbraio 2010, n. 24) Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale.