Siamo di fronte al marchio “Pietre d’Arredo naturalmente ricostruite”, marchio di una azienda del settore arredamento. Ad avviso dell’ufficio preposto all’esame del marchio, lo stesso marchio è descrittivo del servizio arredamento e la pietra non evoca ma informa direttamente il consumatore finale del materiale usato per arredare.
Il marchio quindi non supera l’esame ed è rigettato.
Rifiuto di una domanda di marchio dell’Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE
Alicante, 28/072022
GIDIEMME S.R.L.
Via Giardini, 474 Scala M
I-41124 Modena
ITALIA
Fascicolo nº: 018584977
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo di marchio: Marchio figurativo
Richiedente: COLMEF S.R.L.
ZONA INDUSTRIALE PONTE D’ASSI
I-06024 GUBBIO (PERUGIA)
ITALIA
I. Sintesi dei fatti
L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 18/01/2022 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)
e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda
descrittivo e privo di carattere distintivo. L’obiezione motivata costituisce parte integrante
della presente decisione. La stessa è accessibile tramite il link accluso.
II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente
Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 17/03/2022. Poiché contenevano un
riferimento non chiaro all’articolo 7, paragrafo 3, RMUE, in data 12/05/2022 l’Ufficio ha
invitato il richiedente a chiarire entro due mesi la natura principale o secondaria della
rivendicazione. Ha informato altresì che, in assenza di risposta, la rivendicazione si sarebbe
intesa come non pervenuta. Poiché il termine è trascorso senza risposta del richiedente,
l’Ufficio decide esclusivamente in merito al carattere distintivo intrinseco del marchio, in base
alle uniche osservazioni del richiedente, che possono essere sintetizzate come segue.
L’Ufficio non concorda. Da un lato la dizione ‘PIETRE D’ARREDO’ non evoca, ma informa
direttamente e chiaramente che i prodotti rivendicati sono pietre, e che tali prodotti sono
oggetti d’arredo, d’ornamento. Il fatto che esistano anche altri modi più o meno appropriati
per fare riferimento alle stesse caratteristiche dei prodotti in esame è irrilevante in quanto
l’analisi concerne solo gli elementi verbali presenti nel marchio oggetto di domanda.
Nella valutazione dei fatti, è ininfluente che esistano altri segni o indicazioni più usuali di
quelli che compongono il detto marchio per designare le stesse caratteristiche dei prodotti o
dei servizi menzionati nella domanda di registrazione. Infatti, l’articolo 7, paragrafo 1,
lettera c), RMUE, pur prevedendo che il marchio, per rientrare tra le cause di impedimento
alla registrazione ivi elencate, sia composto esclusivamente di segni o indicazioni che
possono servire a designare caratteristiche dei prodotti o dei servizi interessati, non richiede,
però, che tali segni o indicazioni siano l’unico modo per designare le dette caratteristiche
(12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Sotto altro profilo, l’idea che arredi ed ornamenti possano essere fatti in materiale naturale o
grezzo non è affatto inconsueta. Da sempre l’essere umano raccoglie ciò che trova in natura
per dargli un’applicazione pratica e soddisfare i propri bisogni, ivi incluso quello di utilizzare
pietre di ogni tipo sia allo stato grezzo che naturale o lavorato, per costruire ed abbellire
abitazioni, pavimenti, tetti, ecc. Pertanto, nel vedere il marchio in esame non vi è dubbio che
il consumatore di riferimento rinverrebbe immediatamente questo significato, percependolo
dunque come descrittivo dei prodotti rivendicati, della loro natura (pietre, rocce ornamentali)
e qualità (rifatte, ricomposte o riordinate, secondo la propria natura, in modo naturale) anche
in base alla consuetudine millenaria di utilizzare tali elementi per costruire e ornare i propri
manufatti.
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Per quanto riguarda le decisioni nazionali invocate dal richiedente in base alla
giurisprudenza consolidata:
il regime [dell’Unione europea] dei marchi rappresenta un sistema autonomo, che
è costituito da un complesso di norme e persegue obiettivi ad esso specifici, la
cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale […]. Di
conseguenza, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio [dell’Unione
europea] deve essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente
normativa [dell’Unione]. Pertanto, l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione
non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o
addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello
stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale
decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata
con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica
nella quale trae origine il segno verbale controverso.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Pertanto, nel valutare il caso, l’Ufficio non è vincolato dalla decisione nazionale cui fa
riferimento il richiedente.
Inoltre, il caso citato dal richiedente non è direttamente confrontabili con l’attuale domanda in
quanto si riferisce alla registrazione di un marchio figurativo ( ) che è
diverso dal marchio in questione, sia per la presenza di una veste grafica assente nella
domanda in esame, che per l’assenza degli altri elementi verbali invece presenti nella
domanda di marchio europeo.
Il richiedente sostiene infine che alcuni suoi concorrenti utilizzerebbero la dizione ‘pietre
d’arredo’ sulla scia del proprio successo. Tuttavia, in assenza di argomentazioni e prove al
riguardo, l’Ufficio ritiene che l’uso delle componenti verbali ‘PIETRE D’ARREDO’, come
documentato tramite i link nella lettera di obiezione, dimostra che si tratta di una modalità,
comune in commercio, di designare prodotti analoghi a quelli oggetto della domanda di
marchio europeo, che descrive le caratteristiche dei prodotti e, come tale, deve rimanere
libera e non oggetto di monopolio.
Poiché il richiedente non ha dimostrato che il segno non è descrittivo dei prodotti designati,
lo stesso è privo di carattere distintivo in quanto anche gli elementi stilizzati in esso presenti
sono insufficienti a distrarre il consumatore dal significato descrittivo veicolato dai suoi
elementi verbali. Il segno è dunque inadatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio,
che è quella di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
IV. Conclusioni
Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e c) e articolo 7,
paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 018584977 è respinta.
Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente
decisione. Ai sensi dell’articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto
all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere
presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata