OSSERVAZIONE DI TERZI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI – art. 20 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

OSSERVAZIONE DI TERZI ALLA REGISTRAZIONE DEI MARCHI
art. 20 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

 

1. Le osservazioni, di cui agli articoli 174 e 175 del Codice, redatte in lingua italiana ai sensi dell’articolo 148, comma 5 del Codice, sono presentate su carta libera.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016