In caso di pignoramento di computer e altre macchine per l’ufficio presso la sede del debitore, un terzo può opporti affermando di essere il reale proprietario dei beni solo se lo dimostra con atto avente data certa che identifichi precisamente o beni stessi.
Tribunale Bari, sez. II, 07 aprile 2011 n. 1266
L’opposizione di terzo all’esecuzione, a norma dell’art.619 c.p.c., è un’azione di accertamento negativo, diretta a vincere la presunzione iuris tantumm di appartenenza al debitore dei beni staggiti nella casa di abitazione o nell’azienda dello stesso, mediante la prova della proprietà dell’opponente e la correlativa negazione del diritto del creditore di procedere alla loro espropriazione. Tale prova deve essere fornita nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 621 c.p.c., che mira ad impedire situazioni fraudolenti in danno del creditore, in virtù del quale il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Incombe pertanto all’opponente l’onere della prova dell’acquisto dei beni pignorati con atto avente data certa anteriore al pignoramento , nonché dell’affidamento degli stessi al debitore a titolo diverso dalla proprietà. Di contro, nel caso di comunanza di abitazione o di coincidenza della sede aziendale del debitore e del terzo, questi deve fornire esclusivamente la prova della proprietà, con i limiti innanzi richiamati.