OMOGENEITA’ – art. 105 Codice Proprietà Industriale
OMOGENEITA’
art. 105 Codice Proprietà Industriale
1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016