OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE – art. 7 Codice Proprietà Industriale

OGGETTO DELLA REGISTRAZIONE
art. 7 Codice Proprietà Industriale

1. Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016