OGGETTO DEL DIRITTO – art. 100 Codice Proprietà Industriale

OGGETTO DEL DIRITTO
art. 100  Codice Proprietà Industriale

1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere :

a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all’espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

c) considerato come un’entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme (1) (2).

(1) Comma modificato dall’articolo 49, comma 1, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

(2) Lettera modificata dall’articolo 49, comma 2, del D.lgs. 13 agosto 2010, n.131.

 

 

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 16.06.2016